(Trattato - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
       NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE 
    Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto  di  rifiutare  i
vantaggi della presente parte del Trattato: 
    1. a una persona giuridica se essa e' di proprieta' o controllata
da persone aventi la cittadinanza o  la  nazionalita'  di  uno  Stato
terzo e se detta  persona  non  ha  attivita'  commerciali  rilevanti
nell'area della Parte contraente in cui e' organizzata; ovvero 
    2. a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego
constata che esso e' un investimento di un investitore di  uno  Stato
terzo con il quale la Parte che oppone il diniego 
    a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o 
    b) adotta o mantiene misure che: 
    i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o 
    ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i  vantaggi  di  questa
parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o  ai
loro investimenti.