(Trattato - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                SOVRANITA' SULLE RISORSE ENERGETICHE 
    1. Le Parti contraenti riconoscono  la  sovranita'  e  i  diritti
sovrani  sulle  risorse  energetiche.  Esse  ribadiscono  che  questi
diritti devono essere esercitati  in  conformita'  e  nell'osservanza
delle norme del diritto internazionale. 
    2. Senza incidere sugli obiettivi di  promuovere  l'accesso  alle
risorse energetiche, l'esplorazione e la relativa  valorizzazione  su
basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo  le  norme
delle Parti contraenti che  disciplinano  la  proprieta'  di  risorse
energetiche. 
    3. Ogni Stato conserva, in particolare, il  diritto  di  decidere
quali  aree   geografiche,   entro   la   propria   area,   destinare
all'esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche,
l'ottimizzazione del loro recupero e l'intensita'  con  cui  operarne
l'esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire  e  riscuotere
imposte,  royalties  o  altri   contributi   finanziari   dovuti   in
conseguenza dell'esplorazione e dello sfruttamento e di  disciplinare
gli  aspetti  ambientali  e  di  sicurezza  di  detta   esplorazione,
valorizzazione e bonifica sulla propria area nonche' di partecipare a
detti  esplorazione  e  sfruttamento  attraverso,  tra  l'altro,   la
partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali. 
    4. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare  l'accesso  alle
risorse  energetiche,  tra  l'altro,  assegnando   in   maniera   non
discriminatoria, sulla  base  di  criteri  pubblici,  autorizzazioni,
licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o  di
sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.