ARTICOLO 18 SOVRANITA' SULLE RISORSE ENERGETICHE 1. Le Parti contraenti riconoscono la sovranita' e i diritti sovrani sulle risorse energetiche. Esse ribadiscono che questi diritti devono essere esercitati in conformita' e nell'osservanza delle norme del diritto internazionale. 2. Senza incidere sugli obiettivi di promuovere l'accesso alle risorse energetiche, l'esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme delle Parti contraenti che disciplinano la proprieta' di risorse energetiche. 3. Ogni Stato conserva, in particolare, il diritto di decidere quali aree geografiche, entro la propria area, destinare all'esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche, l'ottimizzazione del loro recupero e l'intensita' con cui operarne l'esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e riscuotere imposte, royalties o altri contributi finanziari dovuti in conseguenza dell'esplorazione e dello sfruttamento e di disciplinare gli aspetti ambientali e di sicurezza di detta esplorazione, valorizzazione e bonifica sulla propria area nonche' di partecipare a detti esplorazione e sfruttamento attraverso, tra l'altro, la partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali. 4. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare l'accesso alle risorse energetiche, tra l'altro, assegnando in maniera non discriminatoria, sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o di sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.