(Trattato - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                         ASPETTI AMBIENTALI 
    1. Ai fini di uno sviluppo  sostenibile  e  tenendo  conto  degli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale
di cui e' parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre  al
minimo, in  maniera  economicamente  razionale,  impatti  nocivi  per
l'ambiente all'interno o all'esterno della sua area, dovuti  a  tutte
le operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, tenendo  in  debita
considerazione la sicurezza. Nel fare cio' ciascuna Parte  contraente
agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto  costo/efficacia.
Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente  si  adopera
per adottare misure cautelari al fine di prevenire o  minimizzare  il
degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che  l'inquinatore
nelle  aree  delle  Parti  contraenti  sia,  in  linea  di   massima,
responsabile del costo dell'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento
transfrontaliero, tenendo  debito  conto  dell'interesse  pubblico  e
senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo  dell'energia  o
negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti: 
    a) tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di  tutto
il  processo  di  formulazione  e  attuazione  delle  loro  politiche
energetiche; 
    b) promuovono una determinazione dei prezzi orientata al  mercato
e  una  piu'  completa  considerazione  dei  costi  e  dei   vantaggi
ambientali nel corso di tutto il ciclo dell'energia; 
    c) con riferimento all'articolo 34, paragrafo 4, incoraggiano  la
cooperazione nel  raggiungimento  degli  obiettivi  ambientali  della
Carta  e  la  cooperazione  in  materia   di   standards   ambientali
internazionali  per  il  ciclo  dell'energia,  tenendo  conto   delle
differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti  negativi  e
di costi di riduzione; 
    d)  tengono  in  particolare  considerazione   il   miglioramento
dell'efficienza energetica, lo  sviluppo  e  l'utilizzo  delle  fonti
energetiche rinnovabili, la promozione dell'impiego  di  combustibili
puliti e il ricorso a tecnologie e  mezzi  tecnologici  che  riducono
l'inquinamento; 
    e) promuovono la raccolta e la diffusione  dell'informazione  tra
le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dall'ambiente
ed economicamente efficienti  e  a  procedure  e  tecnologie  con  un
favorevole rapporto costo/efficacia; 
    f) sensibilizzano i cittadini in  merito  all'impatto  ambientale
dei sistemi energetici e alle modalita' atte a prevenirne  o  ridurne
gli effetti ambientali nocivi nonche' ai relativi costi connessi alle
varie misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento; 
    9) promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e  applicazione
di tecnologie, procedure  e  processi  energeticamente  efficienti  e
rispettosi dell'ambiente,  atti  a  ridurre  al  minimo,  in  maniera
economicamente efficiente, l'impatto negativo sull'ambiente di  tutti
i parametri del ciclo dell'energia; 
    h) incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento  e  la
diffusione di tali tecnoiogie, in linea con una  tutela  adeguata  ed
effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale: 
    i) promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e
antecedente alle decisioni, dell'impatto ambientale  di  progetti  di
investimento energetici con importanti conseguenze per  l'ambiente  e
la successiva sorveglianza di tale impatto; 
    j) promuovono a livello internazionale  la  consapevolezza  e  lo
scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di
ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione; 
    k)  partecipano,  su  richiesta  e  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  allo  sviluppo  e  alla  realizzazione   di   opportuni
programmi ambientali nelle Parti contraenti. 
    2. Su richiesta di una o piu' Parti contraenti,  le  controversie
relative all'applicazione o all'interpretazione di  disposizioni  del
presente  articolo,  qualora  non  esistano  presso   altre   istanze
internazionali idonee modalita' di esame di dette controversie,  sono
esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta. 
    3. Ai fini del presente articolo, si intendono per: 
    a) "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente
le attivita' di prospezione, esplorazione,  produzione,  conversione,
immagazzinamento, trasporto, distribuzione e  consumo  delle  diverse
forme di  energia,  il  trattamento  e  l'eliminazione  dei  rifiuti,
nonche'  lo  smantellamento,  la  cessazione  o  chiusura  di  queste
attivita', riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente. 
    b) "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente,  dovuto
ad una determinata  attivita',  compresi  salute  e  sicurezza  degli
esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua,  clima,  paesaggio  e
monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra
tali  fattori;  sono  anche  compresi  gli  effetti  sul   patrimonio
culturale o le condizioni socio-economiche legate ad  alterazioni  di
questi fattori. 
    c) "Miglioramento dell'efficienza energetica":  azioni  intese  a
mantenere la stessa  unita'  di  produzione  (di  un  bene  o  di  un
servizio) senza ridurne la qualita' o le prestazioni e  riducendo  la
quantita' di energia di alimentazione necessaria. 
    d)  "Rapporto   costo/efficacia":   il   raggiungimento   di   un
determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo
determinato del massimo beneficio.