(Trattato - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                             TRASPARENZA 
    1. Le leggi, i regolamenti, le decisioni  giudiziarie,  gli  atti
amministrativi ad efficacia generale che  incidono  sugli  scambi  di
materiali  e  prodotti  energetici,  conformemente  all'articolo  29,
paragrafo  2,  lettera  a)  rientrano  nelle  misure  soggette   alla
disciplina di trasparenza del GATT e dei relativi atti correlati. 
    2. Le leggi, i regolamenti, le decisioni  giudiziarie,  gli  atti
amministrativi ad efficacia generale in  vigore  in  qualsiasi  Parte
contraente e  gli  accordi  vigenti  tra  le  Parti  contraenti,  che
disciplinano  altre  questioni  contemplate  dal  presente  Trattato,
devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in  modo  che  le
Parti  contraenti  e  gli  investitori   ne   siano   informati.   Le
disposizioni del  presente  paragrafo  non  impongono  ad  una  Parte
contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia
d'ostacolo   all'applicazione   delle   leggi,   o   sia    contraria
all'interesse pubblico o rechi  pregiudizio  ai  legittimi  interessi
commerciali di qualsiasi investitore. 
    3. Ogni Parte contraente designa uno o piu'  uffici  informazioni
presso  cui  rivolgersi  per  notizie   riguardanti   le   leggi,   i
regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli  atti  amministrativi  di
cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato  che  comunica
questi dati su richiesta.