(Trattato - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                             TASSAZIONE 
    1.  Salvo  quanto  altrimenti  disposto  nel  presente  articolo,
nessuna disposizione del presente  Trattato  crea  diritti  o  impone
obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso
di contrasto tra le disposizioni del presente  articolo  e  qualsiasi
altra  disposizione  del  Trattato,  le  disposizioni  del   presente
articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante. 
    2. L'articolo 7, paragrafo  3  si  applica  alle  misure  fiscali
diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso  tuttavia  non  si
applica: 
    a) a un vantaggio concesso da una Parte contraente in  base  alle
disposizioni fiscali  di  qualsiasi  convenzione,  accordo  o  intesa
descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o 
    b) a qualsiasi misura  fiscale  intesa  a  garantire  l'effettiva
riscossione di imposte, salvo se la misura di  una  Parte  contraente
opera una discriminazione arbitraria nei  confronti  di  materiali  e
prodotti energetici originari o destinati all'area a  un'altra  Parte
contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 3. 
    3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano
alle misure fiscali delle Parti  contraenti  diverse  da  quelle  sul
reddito o sul capitale, con l'esclusione di quelle relative: 
    a) all'imposizione dell'obbligo di trattamento della nazione piu'
favorita per  quanto  riguarda  i  vantaggi  concessi  da  una  Parte
contraente  in  virtu'   di   disposizioni   fiscali   di   qualsiasi
convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto
ii)  o  derivanti  dall'appartenenza   a   qualsiasi   organizzazione
regionale di integrazione economica; ovvero 
    b) a qualsiasi misura fiscale intesa  ad  assicurare  l'effettiva
riscossione di imposte, salvo se la misura opera una  discriminazione
arbitraria  nei  confronti  di  un  investitore  di  un'altra   Parte
contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi
delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato. 
    4. L'articolo 29, paragrafi da  2  a  6  si  applica  alle  norme
fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale. 
    5. a) L'articolo 13 si applica alle misure fiscali. 
    b) Qualora, nel quadro  dell'articolo  13,  sorga  questione  sul
punto   di   accertare   se   una    misura    fiscale    costituisca
un'espropriazione  o  una  nazionalizzazione  oppure  se  una  misura
fiscale ritenuta costituire un'espropriazione sia discriminatoria, si
applicano le disposizioni seguenti: 
    i) L'investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi  di
espropriazione,  sottopone  la  questione  se   la   misura   fiscale
costituisca  un'espropriazione  oppure   sia   discriminatoria   alle
competenti autorita' fiscali. Se in difetto di tale rinvio  ad  opera
dell'investitore o della  Parte  contraente  gli  organi  invitati  a
comporre le controversie ai sensi degli  articoli  26,  paragrafo  2,
lettera c) o 27, paragrafo 2 effettuano  un  rinvio  alle  competenti
autorita' fiscali. 
    ii) Le  autorita'  fiscali  competenti  si  adoperano,  entro  il
termine di  sei  mesi  da  tale  rinvio,  a  risolvere  le  questioni
sottoposte. Se si tratta di  questioni  di  non  discriminazione,  le
competenti  autorita'  fiscali  applicano  le  disposizioni  di   non
discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure,  se  non
esiste una  disposizione  di  non  discriminazione  nella  pertinente
convenzione  fiscale  applicabile  alla  misura  fiscale,  o  se  una
convenzione fiscale di questo tipo non e'  in  vigore  tra  le  Parti
contraenti interessate, applicano i principi di non  discriminazione,
secondo  il  modello  di  Convenzione  sul  reddito  e  il   capitale
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. 
    iii) Gli organi invitati a  risolvere  le  controversi  ai  sensi
degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2  possono
tener conto di ogni conclusione  raggiunta  dalle  autorita'  fiscali
competenti riguardo al  carattere  espropriativo  della  misura.  Gli
organi tengono conto di ogni conclusione  raggiunta  dalle  autorita'
fiscali competenti entro  il  termine  di  sei  mesi  stabilito  alla
lettera b), punto ii) riguardo  al  carattere  discriminatorio  della
misura. Detti organi possono anche tener conto  di  ogni  conclusione
raggiunta dalle autorita' fiscali  competenti  dopo  lo  spirare  del
termine di sei mesi. 
    iv) In nessun caso  la  partecipazione  delle  autorita'  fiscali
competenti dopo lo spirare del  termine  di  sei  mesi  di  cui  alla
lettera b), punto  ii)  puo'  ritardare  la  procedura  di  cui  agli
articoli 26 e 27. 
    6. A fini di chiarezza, l'articolo 14 non limita  il  diritto  di
una Parte contraente di  imporre  o  riscuotere  un'imposta  mediante
ritenuta alla fonte o in altro modo. 
    7. Ai fini del presente articolo: 
    a) il termine "misura fiscale" comprende: 
    i) qualsiasi disposizione sulle  imposte  della  legge  nazionale
della Parte contraente o di una suddivisione politica di  essa  o  di
una sua autorita' locale; e 
    ii) qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione
per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi  accordo  o  intesa
internazionale cui e' vincolata la Parte contraente. 
    b) Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale  tutte  le
imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalita'
o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale,  comprese
le imposte sugli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  proprieta',
imposte su beni,  eredita'  e  donazioni  o  imposte  sostanzialmente
simili, imposte sugli importi complessivi di  retribuzioni  o  salari
corrisposti dalle imprese nonche'  imposte  sulla  rivalutazione  del
capitale. 
    c)  "Autorita'  fiscale   competente":   l'autorita'   competente
conformemente ad un accordo  in  materia  di  doppia  imposizione  in
vigore tra le Parti contraenti oppure, se  tale  accordo  non  e'  in
vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o  i
loro rappresentanti autorizzati. 
    d) A fini  di  chiarezza,  i  termini  "disposizioni  fiscali"  e
"imposte" non comprendono i dazi doganali.