ARTICOLO 22 IMPRESE STATALI E PRIVILEGIATE 1. Ciascuna Parte contraente assicura che, qualsiasi impresa statale essa costituisca o tenga in essere svolga la propria attivita', relativamente alla vendita o alla fornitura di beni e servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi della parte III del presente Trattato. 2. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga detta impresa statale a svolgere le proprie attivita' nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato. 3. Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato. 4. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciali a svolgere le proprie attivita' nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "ente" comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.