(Trattato - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
                   IMPRESE STATALI E PRIVILEGIATE 
    1. Ciascuna Parte  contraente  assicura  che,  qualsiasi  impresa
statale  essa  costituisca  o  tenga  in  essere  svolga  la  propria
attivita', relativamente alla vendita o  alla  fornitura  di  beni  e
servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte
contraente ai sensi della parte III del presente Trattato. 
    2. Nessuna Parte contraente incoraggia o  obbliga  detta  impresa
statale a svolgere le proprie attivita' nella sua area in maniera non
conforme agli obblighi della  Parte  contraente  ai  sensi  di  altre
disposizioni del presente Trattato. 
    3. Ciascuna Parte  contraente  assicura  che,  se  costituisce  o
mantiene  in  essere  un  ente  cui  delega   poteri   regolamentari,
amministrativi o governativi, detto ente eserciti  questi  poteri  in
maniera conforme agli obblighi della Parte contraente  ai  sensi  del
presente Trattato. 
    4. Nessuna Parte contraente incoraggia  o  obbliga  un  ente  cui
concede  privilegi  esclusivi  o  speciali  a  svolgere  le   proprie
attivita' nella sua area in maniera non conforme agli obblighi  della
Parte contraente ai sensi del presente Trattato. 
    5. Ai fini del presente articolo,  il  termine  "ente"  comprende
qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.