(Trattato - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
              OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI 
    1. Ai sensi del  presente  Trattato,  ogni  Parte  contraente  e'
pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni  del
Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per  garantirne
l'osservanza da parte delle autorita' regionali, locali  e  di  altro
genere nella sua area. 
    2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle
parti II, IV e  V  del  presente  Trattato  possono  essere  invocate
riguardo alle misure che incidono  sull'osservanza  dello  stesso  da
parte di  una  Parte  contraente  che  siano  adottate  da  autorita'
regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.