ARTICOLO 23 OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI 1. Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente e' pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l'osservanza da parte delle autorita' regionali, locali e di altro genere nella sua area. 2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull'osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorita' regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.