(Trattato - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                              ECCEZIONI 
    1.Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29. 
    2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle 
    a) di cui al paragrafo 1; e 
    b) quelle relative al punto i), parte III del Trattato 
    non impediscono alle Parti contraenti  di  adottare  o  applicare
qualsiasi misura: 
    i) necessaria per la tutela della  vita  o  della  salute  umana,
animale o vegetale: 
    ii) essenziale per l'acquisizione o la distribuzione di materiali
e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi
che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a  condizione
che la misura rispetti i principi che 
    A) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa
delle  forniture  internazionali  di  tali   materiali   e   prodotti
energetici; e 
    B) le misure in contrasto con il presente  Trattato  cessino  non
appena siano venute meno le condizioni all'origine di esse; oppure 
    iii) intesa a  beneficiare  investitori  originari  o  persone  o
categorie  socialmente  o   economicamente   sfavorite   o   i   loro
investimenti e notificata al Segretariato come tale, purche' detta 
misura 
    A) non abbia un  impatto  significativo  sull'economia  di  detta
Parte contraente; e 
    B) non effettui  discriminazioni  tra  investitori  di  qualsiasi
altra Parte contraente e investitori di detta  Parte  contraente  non
inclusi tra quelli cui e' destinata la misura, a condizione che  tali
misure   non   costituiscano   forme   dissimulate   di   restrizioni
all'attivita' economica nel settore  dell'energia  o  discriminazioni
arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori  o
altre persone interessate delle Parti contraenti. Le  misure  debbono
essere debitamente motivate e non  devono  annullare  o  pregiudicare
qualsiasi vantaggio che una o piu'  altre  Parti  contraenti  possono
ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in  misura
superiore allo stretto necessario per conseguire tal fine. 
    3. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui  al
paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire  a
qualsiasi Parte contraente di  adottare  qualsiasi  misura  che  essa
ritenga necessaria: 
    a) per la tutela dei propri interessi  essenziali  di  sicurezza,
compresi quelli: 
    i) relativi alle forniture di materiali e prodotti  energetici  a
un'istituzione militare; o 
    ii) decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza
nelle relazioni internazionali; 
    b)  per  attuare  le  politiche  nazionali  in  materia  di   non
proliferazione di armi  nucleari  o  di  altri  dispositivi  nucleari
esplosivi o necessarie  per  adempiere  ai  suoi  obblighi  e  intese
derivanti dal trattato di non  proliferazione  delle  armi  nucleari,
dagli orientamenti per i fornitori di materie  nucleari  e  da  altri
obblighi o intese internazionali in  materia  di  non  proliferazione
nucleare; o 
    c) per il mantenimento dell'ordine pubblico. 
    Detta  misura  non  deve  costituire  una  forma  dissimulata  di
restrizione al transito. 
    4. Le disposizioni del presente Trattato  sulla  concessione  del
trattamento della nazione piu' favorita non  obbligano  alcuna  Parte
contraente ad estendere agli investitori di un'altra Parte contraente
un trattamento preferenziale: 
    a) derivante dalla sua qualita' di membro di  un'area  di  libero
scambio, unione doganale o economica; o 
    b) concesso in virtu' di un accordo bilaterale o multilaterale di
cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti  dell'ex
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro
reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.