(Trattato - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                  ACCORDI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA 
    1. Le disposizioni  del  presente  Trattato  non  possono  essere
interpretate nel senso di  obbligare  una  Parte  contraente  che  e'
membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato
"AIE", ad estendere,  mediante  il  trattamento  della  nazione  piu'
favorita, ad  un'altra  Parte  contraente  che  non  ne  sia  membro,
qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le  parti  membri
di detto "AIE". 
    2. Ai fini del paragrafo 1, un "AIE"  significa  un  accordo  che
liberalizza   sostanzialmente,   tra   l'altro,   il   commercio    e
l'investimento,   stabilendo   l'assenza   o   la   soppressione   di
sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all'interno delle
parti mediante la soppressione delle  misure  di  discriminazione  in
vigore  e/o  il  divieto  di  nuove  o  piu'   rigorose   misure   di
discriminazione, sia al  momento  dell'entrata  in  vigore  di  detto
accordo che entro un periodo di tempo ragionevole. 
    3. Il presente articolo non incide sull'applicazione del  GATT  e
degli atti correlati, ai sensi dell'articolo 29.