(Trattato - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN 
                 INVESTITORE E UNA PARTE CONTRAENTE 
    1. Le  controversie  tra  una  Parte  contraente  riguardanti  la
presunta violazione di un obbligo posto a suo carico  a  norma  della
parte 111 e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione
a un suo investimento nell'area della prima  sono  da  risolvere  ove
possibile in via amichevole. 
    2. Ove  tali  controversie  non  possano  risolversi  secondo  le
disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla  data
in  cui  una  delle  Parti  della  controversia  abbia  richiesto  la
soluzione amichevole, l'investitore interessato,  puo'  scegliere  di
sottoporre la controversia per essere decisa: 
    a)  alle  corti  o  ai  tribunali  amministrativi   della   Parte
contraente parte della controversia; 
    b) in conformita' a qualsiasi procedura applicabile di  soluzione
di controversie concordata in precedenza; o 
    c) in conformita' dei seguenti paragrafi del presente articolo. 
    3. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b)  e  c),
ciascuna Parte contraente presta il proprio consumo incondizionato  a
sottoporre  una  controversia  all'arbitrato  o  alla   conciliazione
internazionale  in  conformita'  alle   disposizioni   del   presente
articolo. 
    b) i) Le Parti contraenti elencate nell'allegato ID non  prestano
il loro consenso incondizionato ove l'investitore abbia in precedenza
sottoposto la controversia in conformita' al paragrafo 2, lettere  a)
o b). 
    ii) A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente  elencata
nell'allegato ID invia  al  Segretariato  una  comunicazione  scritta
sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la
data di deposito  del  suo  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione, in conformita' dell'articolo 39 o del deposito del  suo
strumento di adesione, in conformita' dell'articolo 41. 
    c) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA non  presta  il
proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in
merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1. 
    4. Qualora un investitore scelga di  sottoporre  la  controversia
per soluzione ai sensi  del  paragrafo  2,  lettera  c),  deve  anche
notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia
sottoposta a: 
    a)  i)  il  Centro  internazionale  per  la   risoluzione   delle
controversie relative agli  investimenti  (International  Centre  for
Settlement of  Investment  Disputes),  istituito  conformemente  alla
Convenzione per  la  risoluzione  delle  controversie  relative  agli
investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a
Washington il 18 marzo  1965  (in  appresso  denominata  "Convenzione
ICSID"),  se  la  Parte  contraente  dell'investitore  e   la   Parte
contraente  parte  della  controversia  sono  entrambe  parti   della
Convenzione ICSID; o 
    ii)  il  Centro   internazionale   per   la   risoluzione   delle
controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla
Convenzione di cui alla lettera  a),  punto  i)  in  conformita'  del
regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei
procedimenti da  parte  del  Segretariato  del  Centro,  in  appresso
designato  "Regolamento  del  Servizio  aggiuntivo.,  se   la   Parte
contraente  dell'investitore  o  la  Parte  contraente  parte   della
controversia, ma non entrambe, e' parte della Convenzione ICSID; 
    b) un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad  hoc,  costituito
in conformita' del  regolamento  arbitrale  della  Commissione  delle
Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso
denominata "UNCITRAL"); o 
    c) un procedimento arbitrale da parts dell'Istituto di  arbitrato
della Camera di commercio di Stoccolma. 
    5. a) Per il consenso  di  cui  al  paragrafo  3,  unitamente  al
consenso  dell'investitore  espresso  per  iscritto  ai   sensi   del
paragrafo 4, si considera ricorrere al requisito riguardante: 
    i) il consenso per iscritto delle parti di  una  controversia  ai
fini del capitolo II della Convenzione ICSID e  del  Regolamento  del
Servizio aggiuntivo; e 
    ii) un "accordo per iscritto"  ai  fini  dell'articolo  11  della
Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e  l'esecuzione
delle sentenze arbitrali straniere. New  York,  10  giugno  1958,  in
appresso designata "Convenzione di New York". 
    iii) "l'accordo scritto delle parti  di  un  contratto"  ai  fini
dell'articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL. 
    b) Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo  ha  luogo,
su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato  che
e' parte delle Convenzione di New  York.  Le  pretese  sottoposte  ad
arbitrato  si  considerano  sorte  da  un  rapporto  o  un'operazione
commerciale ai fini dell'articolo 1 di tale Convenzione. 
    6. Un tribunale istituito in virtu' del paragrafo 4 decide  sulle
questioni  oggetto  di  controversia  in  conformita'  del   presente
Trattato  e  delle  norme  e  di  principi  applicabili  del  diritto
internazionale. 
    7. Un  investitore  diverso  da  una  persona  fisica  avente  la
nazionalita' di una Parte contraente parte  della  controversia  alla
data del consenso per iscritto di cui al paragrafo  4  e  che,  prima
dell'insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente,
e' controllato  da  investitori  di  un'altra  Parte  contraente,  e'
considerato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della
Convenzione ICSID, come un "cittadino di un altro Stato contraente" e
ai fini dell'articolo 1, paragrafo 6  del  Regolamento  del  Servizio
aggiuntivo, e' considerato un "Cittadino di un altro Stato". 
    8. Il lodo arbitrale, che puo' comprendere  una  liquidazione  di
interessi,  e'  inappellabile  e  vincolante  per  le   Parti   della
controversia.  Un  lodo   arbitrale   riguardante   una   misura   di
un'autorita' o ente territoriale della Parte contraente  parte  della
controversia stabilisce che  la  Parte  contraente  possa  pagare  il
risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro  rimedio  (remedy)
concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio  alla  sua
esecuzione e adotta disposizioni per rendere  esecutorio  detto  lodo
arbitrale nella propria area.