ARTICOLO 26 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN INVESTITORE E UNA PARTE CONTRAENTE 1. Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte 111 e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell'area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole. 2. Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, puo' scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa: a) alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia; b) in conformita' a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o c) in conformita' dei seguenti paragrafi del presente articolo. 3. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consumo incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformita' alle disposizioni del presente articolo. b) i) Le Parti contraenti elencate nell'allegato ID non prestano il loro consenso incondizionato ove l'investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformita' al paragrafo 2, lettere a) o b). ii) A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell'allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformita' dell'articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformita' dell'articolo 41. c) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1. 4. Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a: a) i) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes), istituito conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (in appresso denominata "Convenzione ICSID"), se la Parte contraente dell'investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della Convenzione ICSID; o ii) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla Convenzione di cui alla lettera a), punto i) in conformita' del regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro, in appresso designato "Regolamento del Servizio aggiuntivo., se la Parte contraente dell'investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, e' parte della Convenzione ICSID; b) un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformita' del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso denominata "UNCITRAL"); o c) un procedimento arbitrale da parts dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma. 5. a) Per il consenso di cui al paragrafo 3, unitamente al consenso dell'investitore espresso per iscritto ai sensi del paragrafo 4, si considera ricorrere al requisito riguardante: i) il consenso per iscritto delle parti di una controversia ai fini del capitolo II della Convenzione ICSID e del Regolamento del Servizio aggiuntivo; e ii) un "accordo per iscritto" ai fini dell'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. New York, 10 giugno 1958, in appresso designata "Convenzione di New York". iii) "l'accordo scritto delle parti di un contratto" ai fini dell'articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL. b) Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo ha luogo, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato che e' parte delle Convenzione di New York. Le pretese sottoposte ad arbitrato si considerano sorte da un rapporto o un'operazione commerciale ai fini dell'articolo 1 di tale Convenzione. 6. Un tribunale istituito in virtu' del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformita' del presente Trattato e delle norme e di principi applicabili del diritto internazionale. 7. Un investitore diverso da una persona fisica avente la nazionalita' di una Parte contraente parte della controversia alla data del consenso per iscritto di cui al paragrafo 4 e che, prima dell'insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente, e' controllato da investitori di un'altra Parte contraente, e' considerato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione ICSID, come un "cittadino di un altro Stato contraente" e ai fini dell'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento del Servizio aggiuntivo, e' considerato un "Cittadino di un altro Stato". 8. Il lodo arbitrale, che puo' comprendere una liquidazione di interessi, e' inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. Un lodo arbitrale riguardante una misura di un'autorita' o ente territoriale della Parte contraente parte della controversia stabilisce che la Parte contraente possa pagare il risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro rimedio (remedy) concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio alla sua esecuzione e adotta disposizioni per rendere esecutorio detto lodo arbitrale nella propria area.