(Trattato - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
          SOLUZIONE Dl CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 
    1. Le Parti contraenti si  adoperano  affinche'  le  controversie
riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente  Trattato
siano risolte attraverso i canali diplomatici. 
    2. Se una controversia non e' stata risolta  in  conformita'  del
paragrafo  1  entro  un  periodo  ragionevole,  salvo  se  altrimenti
previsto nel presente  Trattato  o  se  diversamente  concordato  per
iscritto  dalle  Parti  contraenti,  e  salvo  per  quanto   riguarda
l'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 6 o  19  o,  per  le
Parti  contraenti   elencate   nell'allegato   IA,   l'ultima   frase
dell'articolo 10, paragrafo 1, una  o  l'altra  delle  Parti,  previa
notifica  per  iscritto  all'altra  Parte  della  controversia,   pub
sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del
presente articolo. 
    3. Questo tribunale arbitrale ad hoc e' costituito come segue: 
    a) la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro
del  tribunale  e  informa  l'altra  Parte  contraente  parte   della
controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento  della
notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell'altra Parte contraente; 
    b) entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di
cui al paragrafo 2, l'altra Parte contraente parte della controversia
nomina  un  membro.  Se  la  nomina  non  avviene  entro  il  termine
prescritto, la Parte contraente che ha avviato il  procedimento  puo'
richiedere, entro  90  giorni  dal  ricevimento  della  notifica  per
iscritto di cui al paragrafo 2,  che  la  nomina  sia  effettuata  in
conformita' della lettera d); 
    c) le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo
membro, che ha la funzione di presidente del  tribunale  arbitrale  e
che non puo' avere  la  nazionalita'  o  cittadinanza  di  una  Parte
contraente  parte  della  controversia.  Se,  entro  150  giorni  dal
ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti
non riescono ad accordarsi sulla  nomina  del  terzo  membro,  questa
avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti
contraenti  che  deve  essere  presentata  entro   180   giorni   dal
ricevimento della notifica; 
    d) le nomine cui procedere in conformita' del presente paragrafo,
sono  effettuate  dal  Segretario  generale  della  Corte  permanente
dell'arbitrato internazionale entro 30 giorni dal  ricevimento  della
richiesta in tal senso. Se il Segretario generale non puo'  assolvere
questo compito,  le  nomine  sono  effettuate  dal  Primo  segretario
dell'ufficio di presidenza. Se quest'ultimo, a sua  volta,  non  puo'
assolvere il compito, le nomine  sono  effettuate  dal  vicario  piu'
anziano; 
    e) le nomine effettuate in conformita' delle lettere da a) a  d),
debbono  essere  basate  sulla  competenza  e  sull'esperienza  delle
persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto
del presente Trattato; 
    f) in assenza di un accordo  in  senso  contrario  tra  le  Parti
contraenti, si applicano le regole di arbitrato di  UNCITRAL,  tranne
per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia
o  dagli  arbitri.  Il  tribunale  adotta  le  proprie  decisioni   a
maggioranza dei suoi membri; 
    9) il tribunale decide  sulla  controversia  in  conformita'  del
presente Trattato e  delle  norme  e  dei  principi  applicabili  del
diritto internazionale; 
    h) il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante  per
le Parti contraenti parti della controversia; 
    i) qualora, nel  pronunciare  un  lodo  arbitrale,  un  tribunale
constati che una misura  di  un  governo  o  autorita',  regionale  o
locale, nell'area di una Parte  contraente  elencata  nella  parte  I
dell'allegato P non e' conforme al presente Trattato, ciascuna  parte
della  controversia  puo'  invocare  il  disposto  della   parte   II
dell'allegato P; 
    j) le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi
membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti  contraenti  parti
della controversia. Tuttavia, il tribunale puo', a  sua  discrezione,
stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di  una
delle Parti contraenti parte della controversia; 
    k) salvo diverso  accordo  delle  Parti  contraenti  parti  della
controversia, il tribunale siede all'Aia  e  utilizza  la  sede  e  i
servizi della Corte permanente di arbitrato; 
    l)  una  copia  del  lodo  arbitrale  e'  depositata  presso   il
Segretariato che provvede a divulgarla.