ARTICOLO 32 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Riconoscendo la necessita' di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un'economia di mercato, una Parte contraente elencata nell'allegato T puo' sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o piu' delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6: Articolo 6, paragrafi 2 e 5 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 7 - misure specifiche Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) - unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi Articolo 20, paragrafo 3 Articolo 22, paragrafi 1 e 3. 2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione. L'assistenza e' fornita nella forma da esse considerata piu' efficace a far fronte alle necessita' notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali. 3. Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sara' completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell'allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell'allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1 luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell'allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell'allegato T e' adottata dalla Conferenza della Carta. 4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue: a) l'attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento; b) i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli; c) la necessita' di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all'allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l'orientamento al mercato e l'ammodernamento del suo settore energetico; d) qualsiasi eventuale necessita' di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3; 5. Il Segretariato: a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4; b) diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c); c) invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d). 6. La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell'attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa puo' decidere di intervenire nel modo opportuno.