(Trattato - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
    1.  Riconoscendo  la  necessita'  di  un  periodo  di  tempo  per
adeguarsi  ai  requisiti  di  un'economia  di  mercato,   una   Parte
contraente elencata nell'allegato T puo'  sospendere  temporaneamente
il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una  qualsiasi  o
piu' delle seguenti disposizioni del presente Trattato,  fatte  salve
le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6: 
    Articolo 6, paragrafi 2 e 5 
    Articolo 7, paragrafo 4 
    Articolo 9, paragrafo 1 
    Articolo 10, paragrafo 7 - misure specifiche 
    Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) - unicamente per quanto 
riguarda il trasferimento dei redditi non spesi 
    Articolo 20, paragrafo 3 
    Articolo 22, paragrafi 1 e 3. 
    2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente
che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del  paragrafo  1,  a
realizzare le condizioni  per  poter  porre  fine  alla  sospensione.
L'assistenza e' fornita nella forma da esse considerata piu' efficace
a far fronte alle necessita' notificate ai  sensi  del  paragrafo  4,
lettera  c),   comprese,   ove   opportuno,   intese   bilaterali   o
multilaterali. 
    3.  Le  disposizioni  applicabili,  le  tappe  verso   la   piena
attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o,  a
titolo eccezionale, un avvenimento  contingente  in  cui  ogni  tappa
sara' completata e le misure adottate,  sono  elencate  per  ciascuna
Parte contraente che richiede periodi di  transizione,  nell'allegato
T. Ciascuna Parte contraente adotta  la  misura  elencata  alla  data
indicata per la pertinente disposizione e la  tappa,  come  stabilito
nell'allegato  T.  Le  Parti  contraenti  che  hanno  temporaneamente
sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a
realizzare il pieno adempimento ai  relativi  obblighi,  entro  il  1
luglio 2001. 
    Qualora una Parte  contraente  ritenga  necessario,  a  causa  di
circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione
temporanea  sia  prolungato  o  che  sia  introdotta  una   qualsiasi
sospensione temporanea, non indicata in precedenza  nell'allegato  T,
la decisione su una richiesta di modifica dell'allegato T e' adottata
dalla Conferenza della Carta. 
    4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio
notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue: 
    a) l'attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato  T  e  i
progressi generali verso il pieno adempimento; 
    b) i progressi che prevede di compiere  nei  12  mesi  successivi
verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali  problemi
previsti e le sue proposte per risolverli; 
    c)  la  necessita'  di  assistenza  tecnica  per  facilitare   il
completamento delle tappe di cui all'allegato T,  necessarie  per  la
piena attuazione del presente Trattato o per far fronte  a  qualsiasi
problema notificato conformemente alla lettera b)  e  per  promuovere
altre  riforme   necessarie   per   l'orientamento   al   mercato   e
l'ammodernamento del suo settore energetico; 
    d) qualsiasi eventuale necessita' di presentare una richiesta del
tipo indicato al paragrafo 3; 
    5. Il Segretariato: 
    a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche  di  cui  al
paragrafo 4; 
    b) diffonde e promuove  attivamente,  avvalendosi  ove  opportuno
delle  intese   esistenti   nell'ambito   di   altre   organizzazioni
internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di
assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al  paragrafo  4,  lettera
c); 
    c) invia alla fine di ogni semestre a tutte le  Parti  contraenti
un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo  4,
lettera a) o d). 
    6. La Conferenza della Carta  verifica  annualmente  i  progressi
compiuti dalle Parti  contraenti  nell'attuazione  del  disposto  del
presente articolo  e  il  soddisfacimento  delle  richieste  e  delle
offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4,
lettera c).  Nel  corso  di  tale  riesame,  essa  puo'  decidere  di
intervenire nel modo opportuno.