(Trattato - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
         PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI SULLA CARTA DELL'ENERGIA 
    1. La Conferenza della Carta puo'  autorizzare  il  negoziato  di
vari  protocolli  o  dichiarazioni  sulla  Carta   dell'energia   per
perseguire gli obiettivi e i principi della Carta. 
    2.  Qualsiasi  firmatario  della  Carta   puo'   partecipare   ai
negoziati. 
    3.  Uno  Stato  o  un'Organizzazione   regionale   d'integrazione
economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione
se non sono, o non divengono  nello  stesso  tempo,  firmatari  della
Carta e Parte contraente del presente Trattato. 
    4. Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6,  lettera  a),  le
disposizioni finali che si applicano ad un protocollo  sono  definite
in tale protocollo. 
    5. Un protocollo si applica soltanto alle  Parti  contraenti  che
consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i  diritti  e
gli  obblighi  delle  Parti  contraenti  che  non  sono   parti   del
protocollo. 
    6. a) Un protocollo puo' assegnare compiti alla Conferenza  della
Carta e funzioni al Segretariato a condizione che cio' non avvenga in
base ad una modifica ad un protocollo a meno  che  tale  modifica  e'
approvata dalla Conferenza  della  Carta,  approvazione  che  non  e'
soggetta  ad  alcuna  delle  disposizioni  del  protocollo  che  sono
consentite dalla lettera b). 
    b) Un protocollo che prevede decisioni che  devono  essere  prese
dalla Conferenza della  Carta,  puo',  fatta  salva  la  lettera  a),
contemplare, relativamente a dette decisioni: 
    i) regole di votazione diverse da quelle contenute  nell'articolo
36; 
    ii) che soltanto le parti del protocollo siano considerate  Parti
contraenti ai sensi  dell'articolo  36  o  autorizzate  a  votare  in
conformita' delle regole stabilite nel protocollo.