(Trattato - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
                 CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA 
    1.  Le  Parti  contraenti  si  riuniscono  periodicamente   nella
Conferenza della Carta dell'energia  (qui  designata  la  "Conferenza
della Carta"), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad  essere
rappresentata da un membro. Le  riunioni  ordinarie  si  svolgono  ad
intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta. 
    2.  Possono  essere  convocate   riunioni   straordinarie   della
Conferenza della  Carta,  a  date  stabilite  da  quest'ultima  o  su
richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa  sia
sostenuta da  almeno  un  terzo  delle  Parti  contraenti  entro  sei
settimane  dalla  data  in  cui  il  Segretariato  ha  comunicato  la
richiesta alle parti contraenti. 
    3. Le funzioni della Conferenza della Carta sono: 
    a) eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente  Trattato  e
da qualsiasi protocollo; 
    b) seguire e facilitare l'attuazione dei principi della  Carta  e
delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli; 
    c)  facilitare,  in  conformita'  al  presente  Trattato   e   ai
protocolli il coordinamento di opportune misure generali per  attuare
i principi della Carta; 
    d) esaminare e adottate programmi di lavoro che saranno  eseguiti
dal Segretariato; 
    e) esaminare e approvare conti annuali e il  bilancio  preventivo
del Segretariato; 
    f) esaminare e approvare o  adottare  le  clausole  di  qualsiasi
accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi  e  le
immunita' considerati necessari per la Conferenza della  Carta  e  il
Segretariato; 
    9) incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare  e
promuovere le riforme orientate al  mercato  e  l'ammodernamento  dei
settori  energetici  nei  paesi  in  fase  di  transizione  economica
dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione  delle  Repubbliche
socialiste sovietiche; 
    h) autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei  protocolli,
ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche; 
    i) autorizzare il negoziato  di  dichiarazioni  e  approvarne  il
rilascio; 
    j) decidere sulle adesioni al presente Trattato; 
    k) autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare  gli
accordi di associazione: 
    l) esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato; 
    m) esaminare e approvare modifiche e  cambiamenti  tecnici  degli
allegati al presente Trattato; 
    n) nominare il Segretario generale e adottare tutte le  decisioni
necessarie per la costituzione e il funzionamento  del  Segretariato,
compresi la struttura, il livello dell'organico e  le  condizioni  di
assunzione di funzionari e impiegati. 
    4. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta,
tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il piu' possibile,  in
chiave di economia ed efficienza, con i  servizi  e  i  programmi  di
altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in
campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato. 
    5.  La  Conferenza  della  Carta  puo'  istituire,  se   ritenuto
opportuno,  organi  sussidiari,  ove  lo  consideri   opportuno   per
l'esecuzione dei suoi compiti. 
    6. La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e
finanziarie. 
    7. Nel 1999 e successivamente  ad  intervalli  (non  superiori  a
cinque anni),  che  saranno  decisi  dalla  Conferenza  della  Carta,
quest'ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal  presente
Trattato rispetto al  grado  di  attuazione  delle  disposizioni  del
Trattato  e  dei  protocolli.  A  conclusione  di  ogni  riesame,  la
Conferenza della Carta puo' modificare o abolire i compiti di cui  al
paragrafo 3 e puo' sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.