ARTICOLO 34 CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA 1. Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell'energia (qui designata la "Conferenza della Carta"), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono ad intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta. 2. Possono essere convocate riunioni straordinarie della Conferenza della Carta, a date stabilite da quest'ultima o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti contraenti entro sei settimane dalla data in cui il Segretariato ha comunicato la richiesta alle parti contraenti. 3. Le funzioni della Conferenza della Carta sono: a) eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo; b) seguire e facilitare l'attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli; c) facilitare, in conformita' al presente Trattato e ai protocolli il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta; d) esaminare e adottate programmi di lavoro che saranno eseguiti dal Segretariato; e) esaminare e approvare conti annuali e il bilancio preventivo del Segretariato; f) esaminare e approvare o adottare le clausole di qualsiasi accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi e le immunita' considerati necessari per la Conferenza della Carta e il Segretariato; 9) incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l'ammodernamento dei settori energetici nei paesi in fase di transizione economica dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; h) autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei protocolli, ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche; i) autorizzare il negoziato di dichiarazioni e approvarne il rilascio; j) decidere sulle adesioni al presente Trattato; k) autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare gli accordi di associazione: l) esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato; m) esaminare e approvare modifiche e cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; n) nominare il Segretario generale e adottare tutte le decisioni necessarie per la costituzione e il funzionamento del Segretariato, compresi la struttura, il livello dell'organico e le condizioni di assunzione di funzionari e impiegati. 4. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il piu' possibile, in chiave di economia ed efficienza, con i servizi e i programmi di altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato. 5. La Conferenza della Carta puo' istituire, se ritenuto opportuno, organi sussidiari, ove lo consideri opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti. 6. La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e finanziarie. 7. Nel 1999 e successivamente ad intervalli (non superiori a cinque anni), che saranno decisi dalla Conferenza della Carta, quest'ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal presente Trattato rispetto al grado di attuazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli. A conclusione di ogni riesame, la Conferenza della Carta puo' modificare o abolire i compiti di cui al paragrafo 3 e puo' sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.