(Trattato - art. 35)
                             ARTICOLO 35 
                            SEGRETARIATO 
    1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della  Carta
ha un Segretariato che si  compone  del  Segretario  generale  e  del
personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti. 
    2. Il Segretario generale  e'  nominato  dalla  Conferenza  della
Carta. La prima nomina e' per un periodo massimo di cinque anni. 
    3.  Nell'adempimento  dei  suoi  compiti,  il   Segretariato   e'
responsabile nei confronti della  Conferenza  della  Carta  cui  deve
riferire. 
    4. Il Segretariato fornisce alla  Conferenza  della  Carta  tutta
l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue
le funzioni che  gli  sono  assegnate  dal  presente  Trattato  e  da
qualsiasi protocollo nonche' qualsiasi  altra  funzione  assegnatagli
dalla Conferenza della Carta. 
    5. Il Segretariato puo' concludere  le  intese  amministrative  e
contrattuali che possano rivelarsi necessarie per  l'adempimento  dei
suoi compiti.