(Trattato - art. 36)
                             ARTICOLO 36 
                              VOTAZIONI 
    1. L'unanimita' delle Parti contraenti presenti  e  votanti  alla
riunione e' necessaria per le decisioni della Conferenza della  Carta
riguardanti le seguenti questioni: 
    a) l'adozione di  modifiche  del  presente  Trattato  diverse  da
quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all'allegato T; 
    b) l'approvazione  di  adesioni  al  presente  Trattato  in  base
all'articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di  integrazione
economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995; 
    c) l'autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di
accordi di associazione; 
    d) l'approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, G e B; 
    e)  l'approvazione  di  cambiamenti  tecnici  degli  allegati  al
presente Trattato; e 
    f) l'approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale
dei membri del collegio, ai sensi dell'allegato D, paragrafo 7. 
    Le Parti contraenti  compiono  ogni  sforzo  per  raggiungere  un
accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la  quale
il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non  e'  possibile
raggiungere un accordo mediante consensus, si applicano  i  paragrafi
da 2 a 5. 
    2.  Le  decisioni  riguardanti  questioni  di  bilancio  di   cui
all'articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza
qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo
quanto specificato nell'allegato  B,  rappresentano  complessivamente
almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati. 
    3. Le decisioni sulle questioni di cui all'articolo 34, paragrafo
7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti. 
    4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da  a)  a
f), paragrafi 2 e 3, e fatto  salvo  il  paragrafo  6,  le  decisioni
previste dal presente Trattato, sono adottate a  maggioranza  di  tre
quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione  della
Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni. 
    5. Ai fini del presente articolo, per "Parti contraenti  presenti
e votanti" si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un
voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza  della
Carta  puo'  decidere  norme  procedurali  per  consentire  che  tali
decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 
    6. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di  cui  al
presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della
maggioranza semplice delle Parti contraenti. 
    7. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle
votazioni compete un numero di voti pari al  numero  dei  suoi  Stati
membri che sono Parti contraenti del  presente  Trattato;  sempreche'
detta Organizzazione non eserciti  il  diritto  di  voto  qualora  lo
esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 
    8. Qualora si verifichino  persistenti  ritardi  nell'adempimento
degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente
Trattato, la Conferenza della Carta puo' sospendere  in  tutto  o  in
parte i diritti di tale Parte contraente.