ARTICOLO 36 VOTAZIONI 1. L'unanimita' delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione e' necessaria per le decisioni della Conferenza della Carta riguardanti le seguenti questioni: a) l'adozione di modifiche del presente Trattato diverse da quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all'allegato T; b) l'approvazione di adesioni al presente Trattato in base all'articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995; c) l'autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di accordi di associazione; d) l'approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, G e B; e) l'approvazione di cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; e f) l'approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale dei membri del collegio, ai sensi dell'allegato D, paragrafo 7. Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non e' possibile raggiungere un accordo mediante consensus, si applicano i paragrafi da 2 a 5. 2. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell'allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati. 3. Le decisioni sulle questioni di cui all'articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti. 4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a f), paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni. 5. Ai fini del presente articolo, per "Parti contraenti presenti e votanti" si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta puo' decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 6. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti. 7. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreche' detta Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 8. Qualora si verifichino persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta puo' sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.