(Trattato - art. 40)
                             ARTICOLO 40 
                      APPLICAZIONE AI TERRITORI 
    1. Qualsiasi  Stato  o  Organizzazione  regionale  d'integrazione
economica  puo'  al  momento  della  firma,  ratifica,  accettazione,
approvazione   o   adesione,   dichiarare,   mediante   dichiarazione
depositata presso il depositario, che il Trattato e'  vincolante  per
esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali
esso  e'  responsabile,  ovvero  per  uno  o  piu'  di   essi.   Tale
dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato
per tale Parte contraente. 
    2. Successivamente ogni Parte contraente puo'  con  dichiarazione
depositata presso il depositario, impegnarsi ai  sensi  del  presente
Trattato  relativamente  ad  altri  territori  -  specificati   nella
dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore
il novantesimo giorno successivo alla data  di  ricevimento  di  tale
dichiarazione da parte del depositario. 
    3. Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi  dei  due  paragrafi
precedenti puo' essere revocata, rispetto a territori specificati  in
tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto  salvo  il
disposto dell'articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo  un
anno dalla  data  di  ricevimento  di  tale  notifica  da  parte  del
depositario. 
    4.  La  definizione  di  "Area"  all'articolo  1,  paragrafo   10
dev'essere   interpretata   tenendo   presente   ogni   dichiarazione
depositata ai sensi del presente articolo.