(Trattato - art. 42)
                             ARTICOLO 42 
                             EMENDAMENTI 
    1. Ogni Parte contraente puo' proporre  emendamenti  al  presente
Trattato. 
    2. Il testo di qualsiasi proposta di  emendamento  e'  comunicato
dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre  mesi  prima  della
data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza  della
Carta. 
    3. Gli emendamenti al presente Trattato i cui  testi  sono  stati
adottati  dalla  Conferenza   della   Carta   sono   comunicati   dal
Segretariato al  depositario  che  li  sottopone  a  tutte  le  Parti
contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. 
    4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione  degli
emendamenti  al  presente  Trattato   sono   depositati   presso   il
depositario.  Gli  emendamenti  entrano  in  vigore  tra   le   Parti
contraenti  che  li  hanno  ratificati,  accettati  o  approvati   il
novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli
strumenti di ratifica, accettazione  o  approvazione  da  almeno  tre
quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in
vigore  nei  confronti  di  qualsiasi  altra  Parte   contraente   il
novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte  contraente
deposita il suo strumento di ratifica,  accettazione  o  approvazione
delle modifiche.