(Trattato - art. 44)
                             ARTICOLO 44 
                          ENTRATA IN VIGORE 
    1. Il presente Trattato entra in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  di  deposito  del  trentesimo  strumento   di
ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da  parte
di uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione  economica
che e' firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995. 
    2. Per ogni Stato  o  Organizzazione  regionale  di  integrazione
economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi  aderisca  dopo
il deposito del trentesimo  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione, il presente Trattato entra  in  vigore  il  novantesimo
giorno successivo alla  data  in  cui  tale  Stato  o  Organizzazione
regionale  di  integrazione  economica  ha  depositato   il   proprio
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
    3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una
Organizzazione regionale d'integrazione economica non e' calcolato in
aggiunta  a  quelli   depositati   dagli   Stati   membri   di   tale
Organizzazione.