ARTICOLO 45 APPLICAZIONE PROVVISORIA 1. Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 44. 2. a) fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni firmatario, al momento della firma, puo' consegnare al depositario una dichiarazione secondo cui non puo' accettare l'applicazione provvisoria. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ad un firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto firmatario puo', in qualsiasi momento, revocare mediante notifica per iscritto al depositario la propria dichiarazione. b) Ne' il firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), ne' i suoi investitori possono usufruire dei vantaggi dell'applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1. c) Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), applica provvisoriamente la parte VII, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato per detto firmatario, in conformita' dell'articolo 44, nella misura in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con le proprie leggi o i propri regolamenti. 3. a) Ogni firmatario puo' porre fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato mediante notifica per iscritto al depositario della sua intenzione di non diventare una Parte contraente del Trattato. Per ogni firmatario, la cessazione dell'applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine di 60 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica per iscritto da parte del firmatario. b) Qualora un firmatario ponga fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato, ai sensi della lettera a), l'obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo 1 di applicare le parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua area da investitori di altri firmatari permane pur sempre valido rispetto a questi investimenti per i venti anni successivi alla data effettiva di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c). c) Il disposto della lettera b) non si applica ai firmatari elencati nell'allegato PA. Un firmatario puo' essere cancellato dall'elenco dell'allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal senso al Depositario. 4. In attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell'ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione e' convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all'articolo 38. 5. Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato provvisorio, fino all'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato. 6. I firmatari, in conformita' e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all'allegato B cessa al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 7. Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all'entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformita' dell'articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell'entrata in vigore del Trattato.