(Trattato - art. 45)
                             ARTICOLO 45 
                      APPLICAZIONE PROVVISORIA 
    1. Ciascun firmatario conviene di dare  applicazione  provvisoria
al  presente  Trattato,  nei  limiti  in   cui   detta   applicazione
provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie
leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata  in  vigore  ai
sensi dell'articolo 44. 
    2. a) fatto salvo il disposto del paragrafo 1,  ogni  firmatario,
al  momento  della  firma,  puo'  consegnare   al   depositario   una
dichiarazione  secondo  cui   non   puo'   accettare   l'applicazione
provvisoria. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non  si  applica  ad  un
firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto  firmatario  puo',
in qualsiasi momento, revocare  mediante  notifica  per  iscritto  al
depositario la propria dichiarazione. 
    b) Ne' il firmatario che  effettua  una  dichiarazione  ai  sensi
della lettera a),  ne'  i  suoi  investitori  possono  usufruire  dei
vantaggi dell'applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1. 
    c) Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario  che
effettua  una  dichiarazione  ai  sensi  della  lettera  a),  applica
provvisoriamente la parte VII, in attesa dell'entrata in  vigore  del
Trattato per detto firmatario, in conformita' dell'articolo 44, nella
misura in cui detta applicazione provvisoria  non  sia  incompatibile
con le proprie leggi o i propri regolamenti. 
    3. a) Ogni firmatario  puo'  porre  fine  alla  sua  applicazione
provvisoria del presente Trattato mediante notifica per  iscritto  al
depositario  della  sua  intenzione  di  non  diventare   una   Parte
contraente  del  Trattato.  Per  ogni   firmatario,   la   cessazione
dell'applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine
di 60 giorni dalla data in  cui  il  depositario  ha  ricevuto  detta
notifica per iscritto da parte del firmatario. 
    b)  Qualora  un  firmatario  ponga  fine  alla  sua  applicazione
provvisoria  del  presente  Trattato,  ai  sensi  della  lettera  a),
l'obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo  1  di  applicare  le
parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua  area  da
investitori di altri firmatari permane pur sempre valido  rispetto  a
questi investimenti per i venti anni successivi alla  data  effettiva
di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c). 
    c) Il disposto della lettera  b)  non  si  applica  ai  firmatari
elencati nell'allegato  PA.  Un  firmatario  puo'  essere  cancellato
dall'elenco dell'allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal
senso al Depositario. 
    4. In attesa dell'entrata in  vigore  del  presente  Trattato,  i
firmatari si riuniscono periodicamente nell'ambito  della  Conferenza
della Carta provvisoria, la  cui  prima  riunione  e'  convocata  dal
Segretariato provvisorio di cui al  paragrafo  5,  entro  180  giorni
dalla data di apertura alla  firma  del  Trattato,  come  specificato
all'articolo 38. 
    5. Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale  da
un Segretariato provvisorio, fino all'entrata in vigore del  presente
Trattato, ai sensi  dell'articolo  44,  e  alla  costituzione  di  un
Segretariato. 
    6. I firmatari, in conformita' e in osservanza del  disposto  del
paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c),  contribuiscono  alle
spese  del  Segretariato  provvisorio  come  se  essi  fossero  Parti
contraenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica
apportata dai firmatari all'allegato B cessa al momento  dell'entrata
in vigore del presente Trattato. 
    7. Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica
che, antecedentemente all'entrata in vigore  del  presente  Trattato,
acceda al presente Trattato in conformita'  dell'articolo  41,  ha  i
diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del  presente
articolo in attesa dell'entrata in vigore del Trattato.