(Trattato - art. 47)
                             ARTICOLO 47 
                               RECESSO 
    1. In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  Trattato   per   una   Parte   contraente,
quest'ultima puo' recedere dal Trattato mediante notifica scritta  al
depositario. 
    2. Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla  data
di ricevimento della notifica da parte del depositario,  ovvero  alla
data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso. 
    3. Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi
agli investimenti effettuati nell'area di  una  Parte  contraente  da
investitori di altre Parti contraenti  o  nell'area  di  altre  Parti
contraenti da investitori di detta Parte contraente, per  un  periodo
di 20 anni a decorrere dalla data in  cui  il  recesso  dal  Trattato
prende effetto. 
    4. Tutti i protocolli  di  cui  una  Parte  contraente  e'  parte
cessano di essere in vigore per detta Parte alla data  effettiva  del
suo recesso dal presente Trattato.