(Trattato - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE 
                  INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI 
    1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e  gli
obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati
e all'articolo 29, misure relative  agli  investimenti  che  incidono
sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o
XI del GATT. 
    2. Queste misure comprendono  qualsiasi  misura  di  investimento
obbligatoria o esecutoria  in  virtu'  nel  diritto  nazionale  o  di
qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la  cui  osservanza  e'
necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga: 
    a) l'acquisto o l'uso da  parte  di  un'impresa  di  prodotti  di
origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che  cio'
sia specificato in termini di prodotti  particolari,  in  termini  di
volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del 
volume o valore della sua produzione locale: o 
    b) che l'acquisto o l'uso da  parte  di  un'impresa  di  prodotti
importati sia limitato ad una quantita' riferita al volume  o  valore
dei prodotti locali che essa esporta; 
    oppure che limiti: 
    c) l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati  per
la sua produzione locale o ad essa collegati, in  chiave  generale  o
secondo una quantita' riferita al volume o  valore  della  produzione
locale che esso esporta; 
    d) l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti  usati  per
la sua produzione locale  o  ad  essa  collegati,  limitando  il  suo
accesso al cambio estero ad una quantita' riferita agli apporti in 
valuta estera attribuibili all'impresa; o 
    e) l'esportazione o  la  vendita  all'esportazione  da  parte  di
un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti
particolari, in termini di volume o valore di prodotti o  in  termini
di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale. 
    3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 puo' essere  interpretata
nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le  misure
relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c),
come    condizione    di    ammissibilita'    per    la    promozione
dell'esportazione,  l'aiuto  estero,  l'appalto  pubblico  o  tariffe
preferenziali o programmi di quote. 
    4.  In  deroga  al  paragrafo  1,  una  Parte   contraente   puo'
temporaneamente  continuare  a   mantenere   misure   relative   agli
investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in  atto
piu' di 180 giorni prima della sua firma  del  presente  Trattato,  a
condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione
di cui all'allegato TRM.