(Allegati)
            ALLEGATI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA 
                           1. ALLEGATO EM 
                   MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI 
               (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4) 
Energia nucleare 
    26.12 minerali di uranio o di torio e loro concentrati 
    26.12.10 Minerali di uranio e loro concentrati. 
    26.12.20 Minerali di torio e loro concentrati 
    28.44  Elementi  chimici  radioattivi   e   isotopi   radioattivi
(compresi gli elementi chimici e gli isotopi  fissili  o  fertili)  e
loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti. 
    28.44.10 Uranio naturale e suoi composti. 
    28.44.20 Uranio arricchito in U 235 e suoi composti;  plutonio  e
suoi composti. 
    28.44.30 Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi
composti. 
    28.44.40 Elementi e isotopi e  composti  radioattivi  diversi  da
quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30. 
    28.44.50 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati)  di
reattori nucleari. 
    28.45.10 Acqua pesante (ossido di deuterio). 
Carbone, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, 
    energia elettrica 
    27.01 Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e  combustibili  simili
ottenuti da carboni fossili. 
    27.02 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo. 
    27.03 Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata. 
    27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di  torba,
anche agglomerati; carbone di storta. 
    27.05 Gas di carbon  fossile,  gas  d'acqua,  gas  povero  e  gas
simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi. 
    27.06 Catrami di carbon fossile, di lignite o di  torba  e  altri
catrami minerali, anche  disidratati  o  privati  delle  frazioni  di
testa, compresi i catrami ricostituiti. 
    27.07 Oli ed altri prodotti provenienti  dalla  distillazione  di
catrami di carbon fossile  ottenuti  ad  alta  temperatura;  prodotti
analoghi nei quali i  costituenti  aromatici  predominano,  in  peso,
rispetto ai costituenti  non  aromatici  (ad  es.  benzoli,  toluoli,
xiloli, naftalene, altre miscele di  idrocarburi  aromatici,  fenoli,
oli di creosoto e altri) 
    27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri
catrami minerali. 
    27.09 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. 
    27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli
greggi. 
    27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti: 
    - gas naturale 
    - propano 
    - butani 
    - etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14) 
    - altri 
    Allo stato gassoso: 
    - gas naturale 
    - altri 
    27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli
oli di petrolio o di minerali bituminosi. 
    27.14 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti  e  sabbie  bituminosi;
asfaltiti e rocce asfaltiche. 
    27.15 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume  naturali,
di bitume di petrolio, di catrame  minerale  o  di  pece  di  catrame
minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs"). 
    27.16 Energia elettrica 
Altre energie 
    44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine  o
in forme simili. 
    44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di  noci),
anche agglomerato. 
                           2. ALLEGATO NI 
        MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI NON RICOMPRESI NELLA 
    DEFINIZIONE DI "ATTIVITA' ECONOMICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA" 
               (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5) 
    27.07 Oli ed altri prodotti provenienti  dalla  distillazione  di
catrami di carbon fossile  ottenuti  ad  alta  temperatura;  prodotti
analoghi nei quali i  costituenti  aromatici  predominano,  in  peso,
rispetto ai costituenti  non  aromatici  (ad  es.  benzoli,  toluoli,
xiloli, naftalene, altre miscele di  idrocarburi  aromatici,  fenoli,
oli di creosoto e altri). 
    44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine  o
in forme simili. 
    44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di  noci),
anche agglomerato. 
                           3. ALLEGATO TRM 
                   NOTIFICA E SOPPRESSIONE (TRIM) 
               (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4) 
    1. Ciascuna Parte contraente notifica al  Segretariato  tutte  le
misure  relative  agli  investimenti  che   incidono   sugli   scambi
commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni
dell'articolo 5 entro: 
    a) 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la 
Parte contraente e' membro del GATT; o 
    b) 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato  se  la
Parte contraente non e' membro del GATT. 
    Queste misure  relative  agli  investimenti  che  incidono  sugli
scambi  commerciali,  di  applicazione  generale  o  specifica   sono
notificate unitamente alle loro principali caratteristiche. 
    2. Nel caso di misure relative  agli  investimenti  che  incidono
sugli scambi commerciali, applicate sotto autorita' discrezionale, si
deve  notificare  ogni  applicazione  specifica.  Non  e'  necessario
divulgare le informazioni che  potrebbero  pregiudicare  i  legittimi
interessi commerciali di determinate imprese. 
    3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte  le  misure  relative
agli investimenti che incidono sugli scambi  commerciali,  notificate
ai sensi del paragrafo 1 entro: 
    a) due anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato 
se la Parte contraente e' membro del GATT; o 
    b) tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato
se la Parte contraente non e' membro del GATT. 
    4. Nei periodi applicabili di  cui  al  paragrafo  3,  una  Parte
contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli
investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in
base al paragrafo 1 da quelle prevalenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di
discordanza  con  le  disposizioni  dell'articolo  5   del   presente
trattato. 
    5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una  Parte  contraente,
per  non  arrecare  pregiudizio  alle  imprese  costituite  che  sono
soggette ad una misura relativa agli investimenti  che  incide  sugli
scambi  commerciali,  notificata  ai  sensi  del  paragrafo  1,  puo'
applicare durante il periodo di soppressione la stessa misura  ad  un
nuovo investimento nei casi seguenti: 
    a) i prodotti dell'investimento sono prodotti analoghi a quelli 
delle imprese costituite; e 
    b) questa applicazione  e'  necessaria  per  evitare  distorsioni
concorrenziali tra il nuovo investimento e le imprese costituite. 
    Qualsiasi misura relativa  agli  investimenti  che  incide  sugli
scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento e'  notificata
al Segretariato. Le clausole di detta misura, in termini  di  effetti
concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle  applicabili  alle
imprese costituite e devono cessare allo stesso momento. 
    6.  Qualora  uno   Stato   o   un'Organizzazione   regionale   di
integrazione economica aderisca al  presente  trattato  dopo  la  sua
entrata in vigore alla  notifica  di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  e'
effettuata alla data posteriore fra la data di cui al paragrafo 1 e 
quella del deposito dello strumento di adesione; e 
    b) il periodo di soppressione termina alla  data  posteriore  fra
quella di cui al paragrafo 3 e quella alla quale il trattato entra in
vigore per detto Stato o  Organizzazione  regionale  di  integrazione
economica. 
                            4. ALLEGATO N 
  ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE CHIEDONO ALMENO 3 AREE DISTINTE 
                     INTERESSATE AD UN TRANSITO 
        (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera a)) 
    1. Canada e Stati Uniti d'America 
                           5. ALLEGATO VC 
  ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO ASSUNTO IMPEGNI VOLONTARI 
       VINCOLANTI CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 
              (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6)) 
                           6. ALLEGATO ID 
          ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO 
       AD UN INVESTITORE DI SOTTOPORRE LA STESSA CONTROVERSIA 
                 ALL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN UNA 
             FASE SUCCESSIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 
   (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i)) 
    1. Australia 
    2. Azerbaigian 
    3. Bulgaria 
    4. Canada 
    5. Croazia 
    6. Cipro 
    7. Repubblica ceca 
    8. Comunita' europee 
    9. Finlandia 
    10. Grecia 
    11. Ungheria 
    12. Irlanda 
    13. Italia 
    14. Giappone 
    15. Kazakistan 
    16. Norvegia 
    17. Polonia 
    18. Portogallo 
    19. Romania 
    20. Federazione russa 
    21. Slovenia 
    22. Spagna 
    23. Svezia 
    24. Stati Uniti d'America 
                           7. ALLEGATO IA 
          ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO 
        AD UN INVESTITORE O PARTE CONTRAENTE DI SOTTOPORRE AD 
   ARBITRATO INTERNAZIONALE UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ULTIMA 
                 FRASE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 
(ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27,  paragrafo
                                 2) 
    1. Australia 
    2. Canada 
    3. Ungheria 
    4. Norvegia 
                            8. ALLEGATO P 
    PROCEDURA SPECIALE PER LE CONTROVERSIE A LIVELLO TERRITORIALE 
         (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, punto i)) 
                               PARTE I 
    1. Canada 
    2. Australia 
                              PARTE II 
    1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga
che una misura di un governo o autorita' regionale o  locale  di  una
Parte contraente (qui di seguito denominata la "Parte  responsabile")
non e' conforme ad una disposizione del presente trattato,  la  Parte
responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili  per  garantire
l'osservanza del Trattato rispetto alla misura. 
    2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data  in  cui
e' stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto  al  Segretariato
la sua intenzione di assicurare l'osservanza  del  trattato  rispetto
alla misura. Il  Segretariato  presenta  quanto  prima  possibile  la
notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione
di quest'ultima successiva al ricevimento della notifica. Se  non  e'
possibile   assicurare   immediatamente   l'osservanza,   la    Parte
responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il
periodo ragionevole di tempo e' concordato da entrambe le parti della
controversia. In caso di mancato raggiungimento  di  un  accordo,  la
Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di  consentire
un periodo ragionevole. 
    3. Qualora la Parte responsabile  omette,  entro  un  periodo  di
tempo ragionevole, di assicurare l'osservanza in merito alla  misura,
si adopera a convenire  con  l'altra  Parte  contraente  parte  della
controversia  (qui  di  seguito  denominata  la  "Parte  lesa"),   su
richiesta di quest'ultima  un  risarcimento  adeguato,  a  titolo  di
soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia. 
    4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte  lesa,  non  e'
stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la  Parte  lesa  puo',
con l'autorizzazione della Conferenza della  Carta,  sospendere  quei
suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del  trattato  che
essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione,
sino a quando le Parti  contraenti  non  raggiungano  un  accordo  in
merito alla risoluzione della  loro  controversia  oppure  la  misura
difforme e' stata resa conforme al trattato. 
    5. Nell'esaminare gli  obblighi  da  sospendere,  la  Parte  lesa
applica i principi e le procedure seguenti: 
    a) la Parte lesa ricerca innanzi tutto di sospendere gli obblighi
relativi alla stessa Parte del trattato sulla quale il  tribunale  ha
constatato la violazione; 
    b) se la Parte lesa ritiene non praticabile o efficace sospendere
gli obblighi rispetto alla  stessa  Parte  del  trattato,  essa  puo'
cercare di sospendere gli  obblighi  in  altre  Parti  del  trattato.
Qualora  la  Parte  lesa  decida  di  chiedere   l'autorizzazione   a
sospendere gli obblighi ai sensi della presente lettera, essa  indica
i  motivi  della  sua  richiesta  alla  Conferenza  della  Carta  per
autorizzazione. 
    6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla
Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato  il  lodo
arbitrale, quest'ultimo determina se la sospensione degli obblighi e'
ettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che
misura. Se il tribunale non puo' essere nuovamente costituito,  detta
determinazione e' effettuata da  uno  o  piu'  arbitri  nominati  dal
Segretario generale. Le determinazioni di cui al  presente  paragrafo
devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale
o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono  definitive  e
vincolanti. 
    7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti  di  una  Parte
responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non  ledere  i
diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente. 
                            9. ALLEGATO G 
  ECCEZIONI E REGOLE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
                   DEL GATT E DEGLI ATTI CORRELATI 
        (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)) 
    1. Le seguenti disposizioni del GATT 1947 e  atti  correlati  non
sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a): 
    a) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 
II Elenchi di concessioni (ed elenchi di riferimento al GATT) 
IV Disposizioni speciali relative alle pellicole 
            cinematografiche 
XV Disposizioni relative ai cambi 
XVIII Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico 
XXII Consultazioni 
XXIII Vanificazione e pregiudizio 
XXV Azione collettiva delle Parti contraenti 
XXVI Accettazione. Entrata in vigore e registrazione 
XXVII Sospensione o ritiro di concessioni 
XXVIII Modifica degli elenchi 
XXVIII bis Negoziati tariffari 
XXIX Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Havana 
XXX Emendamenti 
XXXI Recesso 
XXXII Parti contraenti 
XXXIII Adesione 
XXXV Non applicazione dell'accordo tra determinate Parti 
            contraenti 
XXXVI Principi e obiettivi 
XXXVII Impegni 
XXXVIII Azione collettiva 
Appendice H Attinente all'articolo XXVI 
Appendice I Note e disposizioni suppletive 
              (attinenti agli articoli del GATT di cui sopra) 
    Misura di salvaguardia a scopi di sviluppo 
    Memorandi di intesa riguardanti la notifica, la consultazione, la
soluzione delle controversie e il controllo. 
    b) Strumenti correlati 
    i) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Codice norme) 
    Preambolo (paragrafi 1, 8, 9) 
    1.3 Disposizioni generali 
    2.6.4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti 
tecnici e norme da parte di enti del governo centrale 
    10.6 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e i sistemi 
di certificazione 
    11 Assistenza tecnica 
    12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via 
di sviluppo 
    13 Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 
    14 Consultazione e composizione delle controversie 
    15 Altre disposizioni finali, diverse dall'articolo 15, paragrafi 
5 e 13 
    Allegato 2 Gruppi di esperti tecnici 
    Allegato 3 Collegi 
    ii) Accordo sugli appalti pubblici 
    iii) Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione degli 
articoli VI, XVI E XXIII 
    (Sovvenzioni e misure compensative) 
    10 Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari 
    12 Consultazioni 
    13 Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure 
autorizzate 
    14 Paesi in via di sviluppo 
    16 Comitato Sovvenzioni e misure compensative 
    17 Conciliazione 
    18 Composizione delle controversie 
    19.2 Accettazione e adesione 
    19.4 Entrata in vigore 
    19.5 a) Legislazione nazionale 
    19.6 Esame 
    19.7 Emendamenti 
    19.8 Recesso 
    19.9 Non applicazione del presente accordo tra determinati 
firmatari 
    19.11 Segretariato 
    19.12 Deposito 
    19.13 Registrazione 
    iv)   Accordo   relativo   all'attuazione    dell'articolo    VII
(Valutazione in dogana) 
    1.2 b), iv) Valore di transazione 
    11.1 Determinazione del valore in dogana 
    14 Applicazione di allegati (seconda frase) 
    18 Istituzioni (Comitato sulla valutazione in dogana) 
    19 Consultazioni 
    20 Composizione delle controversie 
    21 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di 
sviluppo 
    22 Accettazione e accessione 
    24 Entrata in vigore 
    25.1 Legislazione nazionale 
    26 Esame 
    27 Emendamenti 
    28 Denuncia 
    29 Segretariato 
    30 Deposito 
    31 Registrazione 
    Allegato II Comitato tecnico sulla valutazione in dogana 
    Allegato III Collegi ad hoc 
    Protocollo all'accordo sull'attuazione dell'articolo  VII  (salvo
1.7 e 1.8; con gli opportuni termini di introduzione) 
    v) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze di 
importazione 
    1.4 Disposizioni generali (ultima frase) 
    2.2 Autorizzazione automatica all'importazione (nota 2) 
    4. Istituzioni, consultazione e composizione delle controversie 
    5. Disposizioni finali (tranne il paragrafo 2) 
    vi) Accordo relativo all'applicazione  dell'articolo  VI  (Codice
antidumping) 
    13 Paesi in via di sviluppo 
    14 Comitato per le pratiche antidumping 
    15 Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie
    16 Disposizioni finali (eccetto i paragrafi 1 e 3). 
    vii) Accordo sulle carni bovine 
    viii) Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari 
    ix) Accordo relativo agli scambi di aeromobili-civili 
    x) Dichiarazione sulle misure commerciali  prese  ai  fini  della
bilancia dei pagamenti. 
    c) Tutte le altre disposizioni nel GATT o atti correlati  che  si
riferiscono: 
    i)  all'assistenza  governativa  allo  sviluppo  economico  e  al
trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a  4
della  decisione  del  28  novembre  1979  (L/4903)  sul  trattamento
differenziale  e  piu'  favorevole,  la  reciprocita'  e   la   piena
partecipazione dei paesi in via di sviluppo; 
    ii) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad  hoc  e  di
altre istituzioni sussidiarie; 
    iii) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso,
al deposito e alla registrazione. 
    d) Tutti gli accordi, disposizioni,  decisioni,  intese  o  altra
azione congiunta conformemente alle disposizioni di cui alle  lettere
da a) a c). 
    2.  Le  Parti  contraenti   applicano   le   disposizioni   della
"Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della  bilancia
dei pagamenti" alle misure prese dalle Parti contraenti che non  sono
membri del GATT, nella misura  fattibile  nel  contesto  delle  altre
disposizioni del presente trattato. 
    3. Per quanto riguarda le notifiche previste  dalle  disposizioni
rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a): 
    a) le Parti contraenti che non sono membri del GATT o di un  atto
correlato  effettuano  le  loro  notifiche  al  Segretariato  che  ne
trasmette  copia  a  tutte  le  Parti  contraenti.  Le  notifiche  al
Segretariato sono redatte  in  una  delle  lingue  facenti  fede  del
presente trattato. I  documenti  di  accompagnamento  possono  essere
redatti soltanto nella lingua della Parte contraente; 
    b) questi requisiti non si applicano alle  Parti  contraenti  del
presente trattato che  sono  anche  membri  del  GATT  e  degli  atti
correlati che contengono requisiti propri di notifica. 
    4. Gli scambi di materiali nucleari possono  essere  disciplinati
da accordi cui si fa riferimento nelle dichiarazioni  concernenti  il
presente paragrafo contenute nell'Atto finale della Conferenza  sulla
Carta europea dell'energia. 
                          10. ALLEGATO TFU 
     DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI COMMERCIALI TRA STATI 
          CHE ERANO PARTI COSTITUENTI DELL'EX UNIONE DELLE 
                  REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE 
        (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b)) 
    1. Qualsiasi accordo cui  si  fa  riferimento  nell'articolo  29,
paragrafo 2, lettera  b)  deve  essere  notificato  per  iscritto  al
Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto  accordo
che firmano o aderiscono al presente trattato: 
    a) per quanto riguarda un accordo in vigore ad una  data  di  tre
mesi successiva alla data in cui la prima  di  dette  parti  firma  o
deposita il suo strumento di adesione al  Trattato,  entro  sei  mesi
dalla data di firma o di deposito; 
    b) per quanto riguarda un accordo che entra in vigore ad una data
successiva alla data di cui al  sottoparagrafo  a),  con  sufficiente
anticipo rispetto alla sua  entrata  in  vigore  per  altri  Stati  o
Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno  firmato
o hanno  aderito  al  Trattato  (in  appresso  denominate  le  "Parti
interessate")  per  poter  ragionevolmente  riesaminare  l'accordo  e
presentare  osservazioni  in  merito  alle  parti  di  esso  e   alla
Conferenza della Carta prima dell'entrata in vigore. 
    2. La notifica deve comprendere: 
    a) copie di testi originali dell'accordo in tutte  le  lingue  in
cui e' stato firmato; 
    b)  una  descrizione,  con   riferimento   alle   voci   elencate
nell'allegato EM, dei materiali e prodotti energetici  specifici  cui
si applica; 
    c) una spiegazione, distinta per ogni disposizione pertinente del
GATT e atti correlati resa applicabile dall'articolo 29, paragrafo 2,
lettera a), delle circostanze che rendono impossibile o impraticabile
per  le  Parti  dell'accordo  a  conformarsi   pienamente   a   dette
disposizioni; 
    d) le misure specifiche  che  ciascuna  Parte  dell'accordo  deve
adottare per far fronte alle circostanze di cui la lettera c); 
    e) una descrizione dei programmi delle Parti per  realizzare  una
progressiva riduzione in vista della soppressione delle  disposizioni
non conformi all'accordo. 
    3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi  del  paragrafo  1,
devono accordare alle Parti interessate ragionevoli  possibilita'  di
consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro
osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti  interessate,
l'accordo e' esaminato dalla Conferenza della Carta che puo' adottare
raccomandazioni al riguardo. 
    4.   La   Conferenza   della   Carta   riesamina   periodicamente
l'attuazione degli accordi notificati in conformita' del paragrafo  1
e i progressi compiuti verso la soppressione di  quelle  disposizioni
degli stessi che non sono conformi alle disposizioni del GATT e  atti
correlati, rese applicabili dall'articolo 29,  paragrafo  2,  lettera
a). Su richiesta di una qualsiasi Parte  interessata,  la  Conferenza
della Carta puo' adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo. 
    5. Un accordo descritto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b),
in caso di urgenza  eccezionale  puo'  entrare  in  vigore  senza  la
notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3,
sempreche' questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una
possibilita' di consultazione. In tal caso,  le  Parti  dell'accordo,
dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo
in conformita' del paragrafo 2, lettera a). 
    6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di  un  accordo
di cui all'articolo 29, paragrafo 2,  lettera  b)  si  adoperano  per
limitare le difformita' dello stesso nei confronti delle disposizioni
del  GATT  e  atti  correlati  rese  applicabili  dall'articolo   29,
paragrafo 2,  lettera  a)  a  quelle  necessarie  in  relazione  alle
circostanze particolari e ad attuare  detto  accordo  in  maniera  da
derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni
energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle  osservazioni
delle  Parti  interessate  e  di  eventuali   raccomandazioni   della
Conferenza della Carta. 
                           11. ALLEGATO D 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 
                             COMMERCIALI 
              (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7) 
    1. a)  Nelle  loro  relazioni  reciproche,  le  Parti  contraenti
compiono  ogni  sforzo  mediante  cooperazione  e  consultazioni  per
arrivare ad una risoluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi
controversia in merito  a  misure  vigenti  che  possa  materialmente
incidere sulla conformita' alle disposizioni applicabili agli  scambi
ai sensi degli articoli 5 o 29. 
    b) Una Parte contraente puo' chiedere per iscritto  consultazioni
con qualsiasi altra Parte contraente in  merito  a  qualsiasi  misura
vigente dell'altra Parte contraente che a suo parere  possa  incidere
materialmente sulla conformita' alle  disposizioni  applicabili  agli
scambi ai sensi dell'articolo 5 o 29. Una Parte contraente che chiede
consultazioni deve descrivere con i massimi particolari possibili  la
misura di cui si duole e specificare le disposizioni degli articoli 5
o 29 e del  GATT  e  atti  correlati  a  suo  parere  pertinenti.  Le
richieste di consultazione sulla base  del  presente  paragrafo  sono
notificate  al  Segretariato  che  informa  periodicamente  le  Parti
contraenti delle consultazioni pendenti che sono state notificate. 
    c) Una Parte contraente tratta qualsiasi informazione considerata
riservata o suscettibile di  valutazione  patrimoniale,  contenuta  o
ricevuta in risposta ad una richiesta scritta,  oppure  ricevuta  nel
corso delle consultazioni,  nella  stessa  maniera  in  cui  essa  e'
trattata dalla Parte contraente che fornisce l'informazione. 
    d) Nel cercare di risolvere  questioni  che,  secondo  una  Parte
contraente, incidono sulla conformita' alle disposizioni  applicabili
agli scambi ai sensi degli articoli  5  o  29  nonche'  tra  essa  ed
un'altra  Parte  contraente,  le  Parti  contraenti  coinvolte  nelle
consultazioni o altre forme di soluzione della controversia, compiono
ogni sforzo per evitare una soluzione che incida negativamente  sugli
scambi di qualsiasi altra Parte contraente. 
    2. a) Se le Parti contraenti, entro  60  giorni  dal  ricevimento
della richiesta di consultazione di cui al paragrafo  1,  lettera  b)
non hanno risolto la loro  controversia  o  convenuto  di  risolverla
mediante conciliazione, mediazione,  arbitrato  o  un  altro  metodo,
ciascuna  Parte  contraente  puo'  consegnare  al  Segretariato   una
richiesta scritta per costituire un  collegio  in  conformita'  delle
lettere da b) a f). Nella richiesta, la Parte contraente  richiedente
definisce l'oggetto della controversia ed indica  quali  disposizioni
dell'articolo 5 o 29 e del GATT e  atti  correlati  sono  considerati
pertinenti.  Il  Segretariato  trasmette  prontamente   copie   della
richiesta a tutte le Parti contraenti. 
    b) Nella risoluzione della controversia si deve tener conto degli
interessi di altre Parti contraenti. Qualsiasi altra Parte contraente
che ha un interesse sostanziale  in  una  questione,  ha  diritto  ad
un'udienza davanti al collegio e a presentargli una memoria  scritta,
a condizione che sia le Parti contraenti parti della controversia che
il  Segretariato  abbiano  ricevuto  comunicazione  scritta  del  suo
interesse, non piu' tardi della data di  costituzione  del  collegio,
come stabilito ai sensi della lettera c). 
    c) Un collegio deve essere costituito 45 giorni dopo la  data  di
ricevimento da parte del Segretariato, della richiesta  per  iscritto
di una Parte contraente ai sensi della lettera a). 
    d) Un collegio e' composto di tre membri, scelti  dal  Segretario
generale nell'elenco di cui  al  paragrafo  7.  Salvo  se  altrimenti
concordato dalle Parti contraenti parti della controversia, i  membri
di un collegio non possono avere la cittadinanza di Parti  contraenti
che sono parti della controversiaparti o  hanno  notificato  il  loro
interesse ai sensi della lettera b), ne'  la  cittadinanza  di  Stati
membri di un'Organizzazione regionale di integrazione  economica  che
e' parte della controversia o che ha notificato il suo  interesse  ai
sensi della lettera b). 
    e) Le Parti contraenti parti della controversia contestano  entro
dieci giorni lavorativi alle nomine dei membri del collegio e non  si
oppongono alle nomine che per motivi convincenti. 
    f) I membri del collegio  agiscono  a  titolo  individuale  e  si
adoperano per non ricevere istruzioni da qualsiasi  governo  o  altro
ente. Ciascuna  Parte  contraente  si  impegna  a  rispettare  questi
principi e a non cercare di influenzare i membri del  collegio  nello
svolgimento dei loro compiti. I membri del collegio  sono  scelti  in
modo  da  garantire  che  siano  indipendenti  e  abbiano  competenze
sufficientemente diversificate e un'ampia esperienza. 
    g)  Il  Segretariato  informa  senza  indugio  tutte   le   Parti
contraenti della costituzione di un collegio. 
    3. a) La Conferenza della Carta adotta norme procedurali  per  il
procedimento del collegio in conformita'  al  presente  allegato.  Le
norme procedurali seguono il piu' possibile quelle del GATT  e  degli
atti correlati. Un  collegio  ha  anche  diritto  di  adottare  norme
procedurali aggiuntive in linea con  le  norme  procedurali  adottate
dalla Conferenza della Carta o al presente allegato. Nel procedimento
di  fronte  al  collegio,  ciascuna  Parte  contraente  parte   della
controversia e qualsiasi altra Parte contraente che ha notificato  il
suo interesse, ai sensi al paragrafo 2, lettera  b),  ha  diritto  ad
almeno un'udienza davanti al collegio  e  a  presantare  una  memoria
scritta. Le Parti contraenti parti  della  controversia  hanno  anche
diritto di presentare una memoria scritta di replica. Su richiesta di
qualsiasi Parte contraente che ha notificato  il  suo  interesse,  ai
sensi del paragrafo  2,  lettera  b),  un  collegio  puo'  consentire
l'accesso a qualsiasi memoria scritta con  il  consenso  della  Parte
contraente che ha presentata. 
    Il procedimento di un collegio e' segreto. Un collegio compie una
valutazione obiettiva delle questioni sottopostegli, compresi i fatti
controversi e la conformita' delle misure rispetto alle  disposizioni
applicabili  agli  scambi  ai  sensi   degli   articoli   5   o   29.
Nell'esercizio delle sue funzioni, un collegio  si  consulta  con  le
Parti  contraenti  parti  della  controversia  e  da'  loro  adeguate
possibilita'   di   giungere   ad   una   soluzione    reciprocamente
soddisfacente. Salvo che altrimenti convenuto dalle Parti  contraenti
parti della controversia, un  collegio  fonda  la  propria  decisione
sugli argomenti e sulle memorie delle Parti  contraenti  parti  della
controversia. I collegi si ispirano alle interpretazioni date al GATT
e  atti  correlati  nel  quadro  del  GATT   e   non   discutono   la
compatibilita' con l'articolo  5  o  29  di  prassi  seguite  da  una
qualsiasi Parte contraente che e' membro del GATT  nei  confronti  di
altre Parti del GATT cui essa applica il GATT e che  non  sono  state
seguite dalle altre Parti per la soluzione di controversie  ai  sensi
del GATT. 
    Salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti  della
controversia, tutte le procedure relative ad  un  collegio,  compresa
l'elaborazione della relazione finale, devono essere completate entro
180 giorni dalla data di costituzione del collegio, tuttavia se tutte
le procedure non sono completate entro tale periodo, cio' non  altera
la validita' di una relazione finale. 
    b) Un collegio determina la sfera di propria competenza e  questa
determinazione e' definitiva e vincolante. Qualsiasi obiezione di una
Parte contraente parte della controversia in merito  alla  competenza
del collegio e' esaminata da  quest'ultimo  che  decide  se  trattare
l'obiezione a titolo di  questione  preliminare  oppure  di  riunirla
all'esame del merito. 
    c) Nell'eventualita' di due o piu' richieste di  costituzione  di
un collegio per controversie sostanzialmente  simili,  il  Segretario
generale, con il consenso di tutte le Parti  contraenti  parti  della
controversia, puo' designare un unico collegio. 
    4. a) Dopo aver esaminato le repliche, un collegio presenta  alle
Parti contraenti parti della controversia la  parte  descrittiva  del
suo progetto di relazione scritta,  compresa  una  dichiarazione  dei
fatti ed un riassunto delle  argomentazioni  delle  Parti  contraenti
parti della controversia le quali devono  avere  la  possibilita'  di
presentare osservazioni per iscritto sulla parte descrittiva entro un
termine stabilito dal collegio. 
    Dopo la data fissata per il ricevimento delle osservazioni  delle
Parti contraenti, il collegio trasmette alle Parti  contraenti  parti
della controversia una relazione scritta provvisoria comprendente  la
parte descrittiva e i suoi primi risultati e  conclusioni.  Entro  un
termine stabilito dal collegio,  una  Parte  contraente  parte  della
controversia puo' chiedere per iscritto a  quest'ultimo  di  rivedere
aspetti particolari della relazione provvisoria,  prima  di  emettere
quella finale. Prima della presentazione di una relazione finale,  il
collegio puo', a sua discrezione, riunirsi con  le  Parti  contraenti
parti della controversia per esaminare le questioni  sollevate  nella
richiesta. 
    La relazione finale comprende  parti  descrittive  (compresi  una
valutazione dei fatti e un riassunto delle argomentazioni delle Parti
contraenti parti della controversia), i risultati  e  le  conclusioni
del collegio e una discussione delle argomentazioni fatte  valere  su
aspetti  specifici  della  relazione  provvisoria  al  momento  della
revisione di  quest'ultima.  La  relazione  finale,  tratta  di  ogni
questione rilevante sottoposta al collegio e necessaria per risolvere
la controversia  e  contiene  la  motivazione  delle  conclusioni  di
quest'ultimo. 
    Un collegio trasmette senza indugio al Segretariato e alle  Parti
contraenti parti della  controversia  la  sua  relazione  finale.  Il
Segretariato quanto prima la distribuisce a tutte le Parti contraenti
insieme a tutte le osservazioni per iscritto che una Parte contraente
parte della controversia desidera allegarvi. 
    b) Se il collegio conclude che una misura, introdotta o mantenuta
da una Parte contraente non e' conforme con  una  disposizione  degli
articoli 5 o 29 oppure con una disposizione del GATT o atto correlato
applicabile ai sensi dell'articolo 29, esso puo'  raccomandare  nella
sua relazione finale che la Parte contraente  modifichi  o  cessi  la
misura o condotta in modo da osservare tale disposizione. 
    c) Le relazioni del collegio sono adottate dalla Conferenza della
Carta. Quest'ultima, al fine di  disporre  di  un  periodo  di  tempo
sufficiente per esaminare tali  relazioni,  non  le  adotta  sino  ad
almeno 30 giorni dopo che il Segretariato le ha comunicate a tutte le
Parti contraenti. Le Parti contraenti che hanno  delle  obiezioni  su
una relazione del collegio, ne espongono per  iscritto  i  motivi  al
Segretariato, almeno  10  giorni  prima  della  data  alla  quale  la
relazione deve essere esaminata per adozione dalla  Conferenza  della
Carta e  il  Segretariato  ne  informa  prontamente  tutte  le  Parti
contraenti. Le Parti contraenti parti della controversia e  le  Parti
contraenti che hanno  notificato  il  loro  interesse  ai  sensi  del
paragrafo 2, lettera b),  hanno  diritto  di  partecipare  pienamente
all'esame della relazione del collegio sulla controversia  effettuato
dalla  Conferenza  della  Carta   e   le   loro   osservazioni   sono
integralmente iscritte a verbale. 
    d) Per garantire una risoluzione effettiva delle controversie,  a
vantaggio di tutte le Parti contraenti, e' essenziale una  tempestiva
conformita'  alle  decisioni  e  raccomandazioni  contenute  in   una
relazione finale del collegio che e' stata adottata dalla  Conferenza
della Carta.  Una  Parte  contraente  soggetta  ad  una  decisione  o
raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata  dalla
Conferenza della Carta, informa quest'ultima delle sue intenzioni  di
conformarsi a tale decisione o raccomandazione. Se non  e'  possibile
conformarsi immediatamente, la Parte  contraente  interessata  spiega
alla Conferenza della Carta i relativi motivi e, alla  luce  di  tali
spiegazioni, dispone di  un  periodo  di  tempo  ragionevole  in  cui
conformarsi. La finalita' di risoluzione  della  controversia  e'  la
modifica o la soppressione di misure incompatibili. 
    5. a) Se una Parte contraente entro  un  ragionevole  periodo  di
tempo ometta di conformarsi ad una decisione o raccomandazione di una
relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta,
una Parte contraente parte della controversia, lesa da tale omissione
puo' inviare alla Parte contraente inadempiente una richiesta scritta
affinche' quest'ultima avvii  trattative  al  fine  di  convenire  un
risarcimento reciprocamente accettabile. Se cosi' richiesta, la Parte
contraente inadempiente avvia prontamente tali trattative. 
    b) Se la  Parte  contraente  inadempiente  rifiuta  di  negoziare
oppure se le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo entro 30
giorni dalla trasmissione della richiesta  di  trattative,  la  Parte
contraente  lesa   puo'   presentare   una   richiesta   scritta   di
autorizzazione da parte della Conferenza della Carta a sospendere gli
obblighi che  le  incombono  nei  confronti  della  Parte  contraente
inadempiente ai sensi degli articoli 5 o 29. 
    c) La Conferenza della Carta puo' autorizzare la Parte contraente
lesa a sospendere gli obblighi nei confronti della  Parte  contraenti
inadempiente, ai sensi delle disposizioni degli articoli  5  o  29  o
delle disposizioni del GATT  o  atto  correlato  di  applicazione  in
virtu'  dell'articolo  29  che  la  Parte  contraente  lesa   giudica
equivalenti nelle circostanze. 
    d) La sospensione degli  obblighi  e'  temporanea  e  si  applica
soltanto fino al momento in  cui  la  misura  non  conforme  con  gli
articoli 5 o 29 e' stata soppressa, oppure e' raggiunta una soluzione
reciprocamente soddisfacente. 
    6. a) Prima di sospendere tali obblighi, la Parte contraente lesa
informa la Parte contraente inadempiente della natura e  del  livello
della sospensione  proposta.  Se  la  Parte  contraente  inadempiente
trasmette al Segretariato generale un'obiezione per iscritto circa il
livello di sospensione degli obblighi proposto dalla Parte contraente
lesa, l'obiezione  e'  sottoposta  ad  arbitrato,  come  disposto  di
seguito. La proposta  sospensione  degli  obblighi  permane  fino  al
completamento dell'arbitrato e al momento in  cui  la  decisione  del
collegio arbitrale e' divenuta definitiva e vincolante, conformemente
alla lettera e). 
    b) Il Segretario  generale  costituisce  un  collegio  arbitrale,
conformemente al paragrafo 2, lettere da d) a f) che,  se  possibile,
e' lo stesso collegio che ha formulato le decisioni o raccomandazioni
di cui al paragrafo 4, lettera d), con  l'incarico  di  esaminare  il
livello  di  obblighi  che  la  Parte  contraente  lesa  propone   di
sospendere. Salvo se altrimenti deciso dalla Conferenza della  Carta,
le norme procedurali per il procedimento del collegio, sono  adottate
conformemente al paragrafo 3, lettera a). 
    c) Il collegio arbitrale determina se il livello di  obblighi  di
cui si propone la sospensione da parte della Parte contraente lesa e'
eccessivo in relazione  all'offesa  di  cui  si  tratta  e,  in  caso
affermativo, in che misura. Esso riesamina la natura  degli  obblighi
oggetto  di  sospensione  soltanto  nella  misura  in  cui  cio'   e'
inseparabile dalla determinazione del livello degli obblighi  oggetto
di sospensione. 
    d) Il collegio arbitrale trasmette la sua decisione per  iscritto
alla Parte lesa e a quella inadempiente nonche' al Segretariato entro
60 giorni dalla sua  costituzione,  oppure  entro  un  altro  termine
eventualmente convenuto dalla Parte lesa e da quella inadempiente. Il
Segretariato presenta la decisione alla  Conferenza  della  Carta  al
piu' presto possibile e al piu' tardi alla riunione della  Conferenza
della Carta successiva al ricevimento della decisione. 
    e) La decisione  del  collegio  arbitrale  diventa  definitiva  e
vincolante 30 giorni  dopo  la  data  della  sua  presentazione  alla
Conferenza  della  Carta  e  qualsiasi  livello  di  sospensione  dei
vantaggi concessi deve essere messo in vigore dalla Parte  contraente
lesa in maniera tale che detta Parte contraente consideri equivalente
nelle circostanze, salvo che, prima dello scadere del termine  di  30
giorni, la Conferenza della Carta decida altrimenti. 
    f) Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti  di  una  Parte
contraente inadempiente, una Parte contraente lesa deve compiere ogni
sforzo per non incidere negativamente sugli scambi di qualsiasi altra
Parte contraente. 
    7. Ogni Parte contraente puo' nominare due persone che, nel  caso
di Parti contraenti che sono anche membri del GATT, se sono  disposte
e atte a fungere da  membri  del  collegio,  ai  sensi  del  presente
allegato, sono designate  come  tali  per  i  collegi  del  GATT.  Il
Segretario generale puo' anche  nominare,  con  l'approvazione  della
Conferenza della Carta, non piu' di 10 persone,  disposte  e  atte  a
fungere da membri del collegio al fine di risolvere  la  controversia
conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della  Carta  puo'
inoltre decidere di nominare agli stessi fini, fino ad un massimo  di
20  persone  figuranti  negli  elenchi  per  la   risoluzione   delle
controversie di altri organismi internazionali che siano  disposte  e
atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte  le  persone
cosi' designate costituiscono l'elenco delle  persone  preposte  alla
soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla
base di una rigorosa oggettivita', affidabilita' e  valida  capacita'
di  giudizio  nonche',  per  quanto  possibile,  esse  devono   avere
esperienza  in  questioni  internazionali  attinenti  agli  scambi  e
all'energia,  in  particolare  con  riferimento   alle   disposizioni
applicabili ai sensi dell'articolo 29. Nell'espletamento di qualsiasi
funzione ai termini del presente allegato, le persone  designate  non
devono essere affiliate  a  nessuna  Parte  contraente  ne'  ricevere
istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile
di cinque anni e fino alla nomina dei loro  successori.  Una  persona
designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni
funzione per la  quale  e'  stata  scelta  ai  termini  del  presente
allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacita' di una persona
designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di
chi l'ha designata, ha il diritto di designare un'altra  persona  per
il restante periodo  della  nomina;  la  designazione  da  parte  del
Segretario generale e'  soggetta  ad  approvazione  della  Conferenza
della Carta. 
    8.  In  deroga  al  disposto  del  presente  allegato,  le  Parti
contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il  procedimento
di  risoluzione  della  controversia  al  fine  di  giungere  ad  una
soluzione. 
    9. La Conferenza della Carta  puo'  nominare  o  designare  altri
organismi  o  fori  per  svolgere  qualsiasi  funzione  delegata  nel
presente allegato al Segretariato e al Segretario generale. 
                           12. ALLEGATO B 
          FORMULA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA CARTA 
              (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3) 
    1. I contributi  che  le  Parti  contraenti  devono  pagare  sono
determinati ogni anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi
in percentuale stabiliti secondo l'ultima "Regular  Budget  Scale  of
Assessment"  disponibile   delle   Nazioni   Unite   (integrata   con
informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti  che  non
sono membri delle Nazioni Unite). 
    2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il
totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100%. 
                           13. ALLEGATO PA 
  ELENCO DEI FIRMATARI CHE NON ACCETTANO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE 
        PROVVISORIA DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, LETTERA b) 
        (ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera c)) 
    1. Repubblica ceca 
    2. Germania 
    3. Ungheria 
    4. Lituania 
    5. Polonia 
                           14. ALLEGATO T 
              MISURE TRANSITORIE DELLE PARTI CONTRAENTI 
              (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1) 
    Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di 
transizione 
    Albania 
    Armenia 
    Azerbaigian 
    Bielorussia 
    Bulgaria 
    Croazia 
    Repubblica ceca 
    Estonia 
    Georgia 
    Ungheria 
    Kazakistan 
    Kirghizistan 
    Lettonia 
    Lituania 
    Moldavia 
    Polonia 
    Romania 
    Federazione russa 
    Slovacchia 
    Slovenia 
    Tagikistan 
    Turkmenistan 
    Ucraina 
    Uzbekistan 
    Elenco delle disposizioni soggette ad accordi di transizione 
    Disposizione Pagina Disposizione Pagina 
   Art. 6, par. 2 101 Art. 10, par. 7 138 
   Art. 6, par. 5 115 Art. 14, par. 1, d) 140 
   Art. 7, par. 4 127 Art. 20, par. 3 142 
   Art. 9, par. 1 133 Art. 22, par. 3 151 
                       ARTICOLO 6, paragrafo 2 
    "Ciascuna  Parte  contraente  assicura  che,  nell'ambito   della
propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune
e necessarie per disciplinare la condotta  unilaterale  e  concertata
contraria alla concorrenza, nell'attivita' economica nel settore 
dell'energia." 
                           PAESE: ALBANIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Non esiste  una  legge  sulla  protezione  della  concorrenza  in
Albania. La legge n. 7746 del 28 luglio 1993 sugli idrocarburi  e  la
legge n. 7796 del 17  febbraio  1994  sui  minerali  non  comprendono
queste disposizioni. Non esite una legge sull'elettricita',  in  fase
di elaborazione. La legge dovrebbe essere  presentata  al  Parlamento
entro la fine del 1996. In queste leggi l'Albania  intende  includere
disposizioni sulla condotta anticoncorrenziale. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                           PAESE: ARMENIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Attualmente in Armenia esiste un monopolio statale nella  maggior
parte dei settori energetici. Non esiste una legge  sulla  protezione
della concorrenza e quindi  le  norme  in  materia  non  sono  ancora
attuate. Non esistono leggi sull'energia. I relativi disegni di legge
dovrebbero essere presentati al Parlamento nel  corso  del  1994.  Le
leggi   dovrebbero   comprendere   disposizioni   sul   comportamento
anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione comunitaria  sulla
concorrenza. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1997. 
                         PAESE: AZERBAIGIAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legislazione antimonopolio e' in fase di elaborazione. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 2000. 
                         PAESE: BIELORUSSIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legislazione antimonopolio e' in fase di elaborazione. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 2000. 
                           PAESE: GEORGIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nella Repubblica di Georgia sono in fase  di  elaborazione  leggi
sullo smantellamento dei monopoli; questo e' il  motivo  per  cui  lo
Stato ha praticamente il monopolio su tutte le fonti di energia e  le
risorse energetiche, cosa che limita le possibilita'  di  concorrenza
relativamente al complesso del combustibile e dell'energia. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1999. 
                          PAESE: KAZAKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legge sullo sviluppo della concorrenza e la restrizione  delle
attivita' monopolistiche  (n.  656  dell'11  giugno  1991)  e'  stata
adottata,  ma  e'   di   carattere   generale.   Occorre   sviluppare
ulteriormente  la  legislazione,  soprattutto  adottando  emendamenti
pertinenti o adottando una nuova legge. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                         PAESE: KIRGHIZISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legge sulle politiche  antimonopolio  e'  stata  adottata.  Il
periodo di transizione e' necessario per adeguare le disposizioni  di
questa legge al settore dell'energia che e' ora strettamente regolato
dallo Stato. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001 
                           PAESE: MOLDAVIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legge sulla restrizione delle attivita'  monopolistiche  e  lo
sviluppo della concorrenza del  29  gennaio  1992  fornisce  la  base
organizzativa e giuridica per lo  sviluppo  della  concorrenza  e  di
misure intese a prevenire,  limitare  e  circoscrivere  le  attivita'
monopolistiche ed orientata verso la realizzazione di  condizioni  di
mercato per l'attivita' economica.  La  legge  tuttavia  non  prevede
misure  concrete  concernenti  la  condotta  anticoncorrenziale   nel
settore  dell'energia  ne'   soddisfa   completamente   i   requisiti
dell'articolo 6. 
    Nel 1995 saranno presentati al Parlamento disegni di legge  sulla
concorrenza e su un programma statale di smantellamento dei  monopoli
nell'economia. Il disegno  di  legge  sull'energia  che  sara'  anche
presentato al Parlamento  nel  1995  contempla  aspetti  legati  allo
smantellamento dei monopoli e allo  sviluppo  della  concorrenza  nel
settore dell'energia. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                           PAESE: ROMANIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Le norme sulla concorrenza non sono ancora attuate in Romania. Il
disegno di legge sulla tutela della concorrenza e'  stato  presentato
al Parlamento e dovrebbe essere adottato nel corso del 1994. 
    Il  disegno  di  legge  contiene  disposizioni  in   materia   di
comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la  legislazione  CE
sulla concorrenza. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1996. 
                      PAESE: FEDERAZIONE RUSSA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    La Federazione. 
DESCRIZIONE 
    Nella Federazione russa e' stato varato  un  quadro  generale  di
legislazione antimonopolio  ma  si  dovranno  adottare  altre  misure
giuridiche e organizzative per prevenire, limitare  o  sopprimere  le
attivita' monopolistiche e la concorrenza non  equa,  in  particolare
nel settore dell'energia. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                           PAESE: SLOVENIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legge sulla protezione della concorrenza adottata nel  1993  e
pubblicata nella Gazzetta  ufficiale  n.  18/93  tratta  la  condotta
anticoncorrenziale in generale. La legge in vigore prevede  anche  le
condizioni per l'istituzione di autorita' in materia di  concorrenza.
Attualmente la principale autorita'  in  materia  di  concorrenza  e'
l'Ufficio di protezione della concorrenza presso il  ministero  delle
relazioni e dello sviluppo economici.  Considerata  l'importanza  del
settore dell'energia, e' prevista al riguardo una legge  distinta  ed
e' pertanto necessario un periodo piu' lungo per la piena osservanza. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                          PAESE: TAGIKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nel 1993, la Repubblica di Tagikistan ha varato  la  legge  sullo
smantellamento dei  monopoli  e  sulla  concorrenza.  A  causa  della
difficile situazione economica del Tagikistan,  l'applicazione  della
legge e' stata temporaneamente sospesa. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1997. 
                         PAESE: TURKMENISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Con decisione del Presidente del  Turkmenistan  n.  1532  del  21
ottobre 1993, e' stato istituito il Comitato per la restrizione delle
attivita' monopolistiche,  ora  operativo.  Esso  ha  il  compito  di
tutelare le imprese e altri  organi  rispetto  a  condotte  e  prassi
monopolistiche e di promuovere la formazione di principi  di  mercato
mediante   lo   sviluppo   della   concorrenza    e    dell'attivita'
imprenditoriale. 
    E' necessario migliorare la  legislazione  e  i  regolamenti  per
disciplinare la condotta anti-monopolio delle imprese  nell'attivita'
economica del settore dell'energia. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                          PAESE: UZBEKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    E' stata adottata la legge sulla restrizione delle  attivita'  di
monopolio che e' in vigore dal luglio 1992. Il suo  effetto  tuttavia
(come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le attivita'
delle imprese del settore dell'energia. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
    ARTICOLO 6, paragrafo 5 
    "Se una Parte contraente ritiene  che  una  determinata  condotta
contraria alla  concorrenza,  attuata  nell'area  di  un'altra  Parte
contraente, sia pregiudizievole ad un  interesse  rilevante,  per  le
finalita'  identificate  nel  presente  articolo,  essa  puo'   darne
notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le  sue  autorita'
competenti in  materia  di  concorrenza  intraprendano  le  opportune
azioni di attuazione. La Parte contraente che  effettua  la  notifica
include in quest'ultima informazioni sufficienti  a  consentire  alla
Parte contraente che la riceve di individuare la  condotta  contraria
alla  concorrenza  oggetto  della  notifica  nonche'   l'offerta   di
ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facolta'. 
La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se  del  caso,  le
autorita' competenti in materia di  concorrenza  possono  consultarsi
con le autorita' competenti in materia  di  concorrenza  della  Parte
contraente che effettua la notifica e tengono conto pienamente  della
richiesta di detta Parte nel decidere se avviare  o  meno  azioni  in
merito alla presunta condotta  contraria  alla  concorrenza  indicata
nella notifica. La Parte  contraente  che  ha  ricevuto  la  notifica
informa la Parte contraente notificante  della  propria  decisione  o
della decisione delle autorita' competenti in materia di  concorrenza
nonche', a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano
avviate azioni, la Parte  contraente  che  ha  ricevuto  la  notifica
informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura 
del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo." 
                           PAESE: ALBANIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    In Albania non esistono istituzioni per far  applicare  le  norme
sulla concorrenza. Esse sono previste in un disegno  di  legge  sulla
protezione della concorrenza  che  dovrebbe  essere  finalizzato  nel
1996. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1999. 
                           PAESE: ARMENIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Non sono  state  create  in  Armenia  istituzioni  incaricate  di
attuare le disposizioni del presente paragrafo. 
    Sono  previste  leggi  sull'energia  e  sulla  protezione   della
concorrenza  che  comprenderanno  disposizioni  per   creare   queste
istituzioni. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1997. 
                         PAESE: AZERBAIGIAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Saranno istituite  autorita'  antimonopolio  dopo  l'adozione  di
legislazione in materia. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 2000. 
                         PAESE: BIELORUSSIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Saranno istituite  autorita'  antimonopolio  dopo  l'adozione  di
legislazione in materia. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 2000. 
                           PAESE: GEORGIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione le leggi
sullo smantellamento dei monopoli; questo e' il motivo  per  cui  non
sono ancora state istituite autorita' sulla concorrenza. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1999. 
                          PAESE: KAZAKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    In Kazakistan e' stato istituito un  comitato  antimonopolio  che
deve essere migliorato sotto il profilo legislativo  e  organizzativo
per disporre di un meccanismo efficace nel trattamento degli  esposti
sulla condotta anticoncorrenziale. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                         PAESE: KIRGHIZISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Il Kirghizistan non dispone di un meccanismo di  controllo  della
condotta anticoncorrenziale e della pertinente legislazione.  Occorre
istituire attivita' antimonopolio. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                           PAESE: MOLDAVIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Il ministro dell'economia e'  responsabile  del  controllo  della
condotta concorrenziale in Moldavia. Sono stati  apportati  opportuni
emendamenti alla legge sulla violazione  delle  norme  amministrative
che  contempla  penali  in  caso  di  violazione  delle  norme  sulla
concorrenza da parte di imprese monopolistiche. 
    Il disegno di legge sulla concorrenza  in  fase  di  elaborazione
conterra' disposizioni sull'attuazione delle norme sulla concorrenza. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                           PAESE: ROMANIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Non sono state create in Romania le istituzioni  per  attuare  il
disposto del presente paragrafo. 
    Le istituzioni responsabili  dell'attuazione  delle  norme  sulla
concorrenza sono previste nel disegno di  legge  sulla  tutela  della
concorrenza che dovrebbe essere approvato nel corso del 1994. 
    Il disegno di legge prevede anche un periodo  di  nove  mesi  per
l'attuazione, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. 
    Conformemente all'Accordo di associazione tra  la  Romania  e  le
Comunita' europee, alla Romania  e'  stato  concesso  un  periodo  di
cinque anni per attuare le norme sulla concorrenza. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                          PAESE: TAGIKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Il Tagikistan ha adottato leggi sullo smantellamento dei monopoli
e sulla concorrenza ma le istituzioni preposte all'applicazione delle
norme sulla concorrenza sono in fase di costituzione. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1997. 
                          PAESE: UZBEKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legge sulla restrizione delle attivita' di monopolio e'  stata
adottata ed e' in vigore dal luglio 1992.  Il  suo  effetto  tuttavia
(come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le relazioni
connesse con le attivita' delle imprese del settore dell'energia. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                       ARTICOLO 7, paragrafo 4 
    "Qualora il transito di materiali e prodotti energetici  non  sia
realizzabile a condizioni  commerciali,  mediante  infrastrutture  di
trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono  ostacoli
all'installazione di nuova capacita', salvo se altrimenti previsto 
nella legislazione applicabile, coerente con il paragrafo 1." 
                         PAESE: AZERBAIGIAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    E' necessario adottare una  serie  di  leggi  sull'energia  e  su
procedure di autorizzazione che disciplinino il transito. Durante  un
periodo di transizione si prevede di costruire e ammodernare linee di
trasmissione e capacita' di generazione, con l'obiettivo di adeguarne
il livello tecnico a quello dei requisiti mondiali e delle condizioni
di un'economia di mercato. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1999. 
                         PAESE: BIELORUSSIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Sono in corso di elaborazione leggi sull'energia, sul  terreno  e
su altri temi e in attesa della loro adozione  definitiva  permangono
incertezze per quanto riguarda la creazione  di  nuove  capacita'  di
trasporto per i vettori di energia sul territorio della Repubblica. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1998. 
                           PAESE: BULGARIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La  Bulgaria  non  ha  leggi  che  disciplinano  il  transito  di
materiali e prodotti energetici. Nel settore dell'energia e' in corso
un processo globale di ristrutturazione compreso lo  sviluppo  di  un
quadro istituzionale, di leggi e regolamenti. 
SOPPRESSIONE 
    Il periodo di transizione di 7 anni e' necessario per rendere  la
legislazione  sul  transito  di  materiali  e   prodotti   energetici
pienamente conforme a questa disposizione. 
    1 luglio 2001. 
                           PAESE: GEORGIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Occorre elaborare una serie  di  leggi  in  materia.  Attualmente
nella Repubblica di Georgia, le condizioni  per  il  trasporto  e  la
trasmissione  delle  varie  fonti  energetiche   variano   fortemente
(energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi, carbone). 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1999. 
                           PAESE: UNGHERIA 
SETTORE 
    Industria dell'elettricita'. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    In base all'attuale legislazione, la realizzazione e la  gestione
di linee di trasmissione ad alta tensione e' un monopolio statale. 
    La creazione del nuovo quadro giuridico e  regolamentare  per  la
realizzazione, la gestione e la proprieta' di linee  di  trasmissione
ad alta tensione e' in fase di elaborazione. 
    Il Ministero dell'industria  e  del  commercio  ha  gia'  avviato
l'elaborazione di una nuova legge sull'energia  elettrica  che  avra'
anche un impatto sul  Codice  civile  e  sulla  legge  relativa  alla
concessione. La conformita' potra' essere raggiunta dopo l'entrata in
vigore  della   nuova   legge   sull'elettricita'   e   dei   decreti
regolamentari connessi. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1996. 
                           PAESE: POLONIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La  legge  polacca  sull'energia,  ora  nella  fase   finale   di
coordinamento prevede l'introduzione di nuovi  regolamenti  giuridici
simili a quelli applicati dai paesi di  libero  mercato  (licenze  di
generazione,  trasmissione,  distribuzione  e   scambi   di   vettori
energetici). Nell'attesa che essa sia  adottata  dal  Parlamento,  e'
richiesta una sospensione temporanea  degli  obblighi  ai  sensi  del
presente paragrafo. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1995. 
                       ARTICOLO 9, paragrafo 1 
    "Le Parti contraenti  riconoscono  l'importanza  dei  mercati  di
capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare  gli
scambi di materiali e prodotti  energetici  e  la  legalizzazione  di
investimenti nell'attivita' economica del settore dell'energia  nelle
aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di
transizione.  Ciascuna  Parte  contraente  pertanto  si   adopera   a
promuovere le condizioni di accesso al proprio  mercato  di  capitali
delle  societa'  e  dei  cittadini  di  altre  Parti  contraenti  per
finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare
investimenti nell'attivita' economica del settore dell'energia  nelle
aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno  favorevoli  di
quelle  migliori  applicate  in  circostanze  analoghe  alle  proprie
societa' e ai propri cittadini e alle  societa'  e  ai  cittadini  di
qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo; " . 
                         PAESE: AZERBAIGIAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 2000. 
                         PAESE: BIELORUSSIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 2000. 
                           PAESE: GEORGIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1997. 
                          PAESE: KAZAKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Il  disegno  di  legge  sugli  investimenti  esteri  in  fase  di
approvazione dovrebbe essere  adottato  dal  Parlamento  nell'autunno
1994. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                         PAESE: KIRGHIZISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. 
SOPPRESSIONE 
    Il 1 luglio 2001. 
            ARTICOLO 10, paragrafo 7 - MISURE SPECIFICHE 
    "Ciascuna Parte contraente concede agli  investimenti  effettuati
nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e  alle  loro
attivita' connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso,  il
godimento o l'alienazione, un  trattamento  non  meno  favorevole  di
quello migliore concesso agli investimenti e alle relative  attivita'
di gestione, mantenimento, uso, godimento o  alienazione  dei  propri
investitori o degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o
di qualsiasi Stato terzo,". 
                           PAESE: BULGARIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Le persone straniere non possono acquisire diritti di  proprieta'
sul terreno. Una  societa'  con  piu'  del  cinquanta  per  cento  di
partecipazione  nominativa  estera  non  puo'  acquisire  diritti  di
proprieta' su terreni agricoli. 
    Gli stranieri e  le  persone  giuridiche  straniere  non  possono
acquisire diritti di proprieta' sul terreno salvo che per successione
mortis causa, in conformita' della legge. In  tal  caso  essi  devono
alienarli. 
    Una persona straniera puo' acquisire diritti di proprieta'  sugli
edifici ma non sul terreno. 
    Le persone straniere o le societa' con partecipazione  estera  di
maggioranza deve ottenere l'autorizzazione per svolgere le  attivita'
seguenti: 
    - esplorazione, valorizzazione ed estrazione di risorse  naturali
dalle acque territoriali, dalla piattaforma continentale o dalla zona
economica esclusiva; 
    - acquisizione di beni immobili in regioni geografiche  designate
dal Consiglio dei Ministri. 
    - Le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio dei Ministri  o
da un ente autorizzato dal Consiglio dei Ministri. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                ARTICOLO 14, paragrafo 1, lettera d) 
    "Ciascuna Parte contraente garantisce, per  quanto  riguarda  gli
investimenti nella sua area di investitori di qualsiasi  altra  Parte
contraente, la liberta' di trasferimento verso e fuori della  propria
area, comprese il trasferimento dei: 
    i redditi non spesi e altre remunerazioni del  personale  assunto
all'estero in relazione all'investimento in questione;" 
                           PAESE: BULGARIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    I cittadini esteri che lavorano presso societa' con piu' del  50%
di partecipazione  estera  oppure  alle  dipendenze  di  una  persona
straniera, registrata come unico responsabile di una filiale o di  un
ufficio di rappresentanza di una societa'  estera  in  Bulgaria,  che
sono retribuiti in lev bulgari, possono acquistare valuta estera fino
al 70 % al massimo della loro retribuzione, compresi i versamenti  di
previdenza sociale. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                           PAESE: UNGHERIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    In base alla legge sull'investimento estero in Ungheria (articolo
33), i direttori generali, i direttori esecutivi,  i  addetti  esteri
possono trasferire i loro risparmi fino al 50% dei loro emolumenti al
netto di imposte, tramite la banca della loro societa'. 
SOPPRESSIONE 
    La soppressione di questa  restrizione  particolare  dipende  dai
progressi che l'Ungheria riuscira'  a  compiere  nell'attuazione  del
programma di liberalizzazione del  cambio  estero  il  cui  obiettivo
finale e' la piena convertibilita' del forint. Questa restrizione non
crea alcun ostacolo per gli investitori esteri.  La  soppressione  si
basa sul disposto dell'articolo 32. 
    1 luglio 2001. 
                      ARTICOLO 20, paragrafo 3 
    "Ogni Parte contraente designa uno o piu' uffici  informazioni  a
cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi,  i  regolamenti,  le
decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di  cui  sopra  e  ne
informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi  dati  su
richiesta." 
                           PAESE: ARMENIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nella Repubblica di Armenia non esistono ancora centri  ufficiali
cui  rivolgersi  per  ottenere  informazioni  sulle  leggi  e   altri
regolamenti pertinenti. Non esiste neanche un centro di informazione. 
Esso  dovrebbe  essere  creato  nel  1994-1995.  Occorre   assistenza
tecnica. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1996. 
                         PAESE: AZERBAIGIAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nella  Repubblica  di  Azerbaigian  non  esistono  ancora  centri
ufficiali cui rivolgersi per  ottenere  informazioni  sulle  leggi  e
altri regolamenti pertinenti. Queste  informazioni  sono  attualmente
reperibili in varie organizzazioni. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1997. 
                         PAESE: BIELORUSSIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nella  Repubblica  di  Bielorussia  non  esistono  ancora  centri
ufficiali cui rivolgersi per  ottenere  informazioni  sulle  leggi  e
altri regolamenti  pertinenti.  Non  vige  la  prassi  di  pubblicare
decisioni giudiziarie e amministrative. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1998. 
                          PAESE: KAZAKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    E' iniziato il processo di costituzione di centri.  Le  decisioni
giudiziarie e amministrative non sono pubblicate  in  Kazakistan  (ad
eccezione di alcune decisioni della Corte suprema) in quanto non sono
considerate fonti del  diritto.  Per  cambiare  questa  prassi  sara'
necessario un lungo periodo di transizione. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001. 
                           PAESE: MOLDAVIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Occorre creare centri di informazione. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1995. 
                      PAESE: FEDERAZIONE RUSSA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    La Federazione e le Repubbliche che la costituiscono. 
DESCRIZIONE 
    Nella Federazione russa non esistono ancora centri ufficiali  cui
rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri  regolamenti
pertinenti.  Le  decisioni  giudiziarie  e  amministrative  non  sono
considerate fonti del diritto. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 2000. 
                           PAESE: SLOVENIA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    In Slovenia non esistono ancora centri ufficiali  cui  rivolgersi
per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. 
Queste informazioni sono ora disponibili presso  vari  ministeri.  La
legge sugli investimenti esteri, in fase di elaborazione  prevede  la
costituzione di un centro di informazioni. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                          PAESE: TAGIKISTAN 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Nella  Repubblica  di  Tagikistan  non  esistono  ancora   centri
ufficiali cui rivolgersi per  ottenere  informazioni  sulle  leggi  e
altri  regolamenti  pertinenti.  E'  semplicemente  un  problema   di
disponibilita' dei finanziamenti necessari. 
SOPPRESSIONE 
    31 dicembre 1997. 
                           PAESE: UCRAINA 
SETTORE 
    Tutti i settori dell'energia. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Occorre migliorare l'attuale trasparenza delle leggi  al  livello
della  prassi  internazionale.  L'Ucraina  deve  creare   centri   di
informazione  su  leggi,   regolamenti,   decisioni   giudiziarie   e
amministrative e norme di applicazione generale. 
SOPPRESSIONE 
    1 gennaio 1998. 
                      ARTICOLO 22, paragrafo 3 
    "Ciascuna  Parte  contraente  assicura  che,  se  costituisce   o
mantiene  in  essere  un  ente  cui  delega   poteri   regolamentari,
amministrativi o governativi, detto ente eserciti  questi  poteri  in
maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del 
presente trattato." 
                       PAESE: REPUBBLICA CECA 
SETTORE 
    Uranio e industrie nucleari. 
LIVELLO DI GOVERNO 
    Nazionale. 
DESCRIZIONE 
    Per eliminare le riserve  di  minerale  di  uranio  immagazzinate
dall'Ente delle  riserve  materiali  statali,  non  saranno  concesse
licenze di importazione di minerale di uranio e concentrati, compresi
contenitori di  combustibile  di  uranio  contenenti  uranio  non  di
origine ceca. 
SOPPRESSIONE 
    1 luglio 2001.