ALLEGATI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA 1. ALLEGATO EM MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4) Energia nucleare 26.12 minerali di uranio o di torio e loro concentrati 26.12.10 Minerali di uranio e loro concentrati. 26.12.20 Minerali di torio e loro concentrati 28.44 Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti. 28.44.10 Uranio naturale e suoi composti. 28.44.20 Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti. 28.44.30 Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti. 28.44.40 Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30. 28.44.50 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari. 28.45.10 Acqua pesante (ossido di deuterio). Carbone, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, energia elettrica 27.01 Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e combustibili simili ottenuti da carboni fossili. 27.02 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo. 27.03 Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata. 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta. 27.05 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi. 27.06 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti. 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri) 27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali. 27.09 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. 27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi. 27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti: - gas naturale - propano - butani - etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14) - altri Allo stato gassoso: - gas naturale - altri 27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. 27.14 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. 27.15 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs"). 27.16 Energia elettrica Altre energie 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato. 2. ALLEGATO NI MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI NON RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI "ATTIVITA' ECONOMICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA" (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5) 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri). 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato. 3. ALLEGATO TRM NOTIFICA E SOPPRESSIONE (TRIM) (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4) 1. Ciascuna Parte contraente notifica al Segretariato tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5 entro: a) 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente e' membro del GATT; o b) 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non e' membro del GATT. Queste misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, di applicazione generale o specifica sono notificate unitamente alle loro principali caratteristiche. 2. Nel caso di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, applicate sotto autorita' discrezionale, si deve notificare ogni applicazione specifica. Non e' necessario divulgare le informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese. 3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, notificate ai sensi del paragrafo 1 entro: a) due anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente e' membro del GATT; o b) tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non e' membro del GATT. 4. Nei periodi applicabili di cui al paragrafo 3, una Parte contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in base al paragrafo 1 da quelle prevalenti alla data di entrata in vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di discordanza con le disposizioni dell'articolo 5 del presente trattato. 5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una Parte contraente, per non arrecare pregiudizio alle imprese costituite che sono soggette ad una misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, notificata ai sensi del paragrafo 1, puo' applicare durante il periodo di soppressione la stessa misura ad un nuovo investimento nei casi seguenti: a) i prodotti dell'investimento sono prodotti analoghi a quelli delle imprese costituite; e b) questa applicazione e' necessaria per evitare distorsioni concorrenziali tra il nuovo investimento e le imprese costituite. Qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento e' notificata al Segretariato. Le clausole di detta misura, in termini di effetti concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle applicabili alle imprese costituite e devono cessare allo stesso momento. 6. Qualora uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica aderisca al presente trattato dopo la sua entrata in vigore alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 e' effettuata alla data posteriore fra la data di cui al paragrafo 1 e quella del deposito dello strumento di adesione; e b) il periodo di soppressione termina alla data posteriore fra quella di cui al paragrafo 3 e quella alla quale il trattato entra in vigore per detto Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica. 4. ALLEGATO N ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE CHIEDONO ALMENO 3 AREE DISTINTE INTERESSATE AD UN TRANSITO (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera a)) 1. Canada e Stati Uniti d'America 5. ALLEGATO VC ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO ASSUNTO IMPEGNI VOLONTARI VINCOLANTI CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6)) 6. ALLEGATO ID ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE DI SOTTOPORRE LA STESSA CONTROVERSIA ALL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN UNA FASE SUCCESSIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i)) 1. Australia 2. Azerbaigian 3. Bulgaria 4. Canada 5. Croazia 6. Cipro 7. Repubblica ceca 8. Comunita' europee 9. Finlandia 10. Grecia 11. Ungheria 12. Irlanda 13. Italia 14. Giappone 15. Kazakistan 16. Norvegia 17. Polonia 18. Portogallo 19. Romania 20. Federazione russa 21. Slovenia 22. Spagna 23. Svezia 24. Stati Uniti d'America 7. ALLEGATO IA ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE O PARTE CONTRAENTE DI SOTTOPORRE AD ARBITRATO INTERNAZIONALE UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ULTIMA FRASE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 (ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27, paragrafo 2) 1. Australia 2. Canada 3. Ungheria 4. Norvegia 8. ALLEGATO P PROCEDURA SPECIALE PER LE CONTROVERSIE A LIVELLO TERRITORIALE (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, punto i)) PARTE I 1. Canada 2. Australia PARTE II 1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga che una misura di un governo o autorita' regionale o locale di una Parte contraente (qui di seguito denominata la "Parte responsabile") non e' conforme ad una disposizione del presente trattato, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili per garantire l'osservanza del Trattato rispetto alla misura. 2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data in cui e' stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto al Segretariato la sua intenzione di assicurare l'osservanza del trattato rispetto alla misura. Il Segretariato presenta quanto prima possibile la notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione di quest'ultima successiva al ricevimento della notifica. Se non e' possibile assicurare immediatamente l'osservanza, la Parte responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il periodo ragionevole di tempo e' concordato da entrambe le parti della controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di consentire un periodo ragionevole. 3. Qualora la Parte responsabile omette, entro un periodo di tempo ragionevole, di assicurare l'osservanza in merito alla misura, si adopera a convenire con l'altra Parte contraente parte della controversia (qui di seguito denominata la "Parte lesa"), su richiesta di quest'ultima un risarcimento adeguato, a titolo di soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia. 4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte lesa, non e' stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la Parte lesa puo', con l'autorizzazione della Conferenza della Carta, sospendere quei suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del trattato che essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione, sino a quando le Parti contraenti non raggiungano un accordo in merito alla risoluzione della loro controversia oppure la misura difforme e' stata resa conforme al trattato. 5. Nell'esaminare gli obblighi da sospendere, la Parte lesa applica i principi e le procedure seguenti: a) la Parte lesa ricerca innanzi tutto di sospendere gli obblighi relativi alla stessa Parte del trattato sulla quale il tribunale ha constatato la violazione; b) se la Parte lesa ritiene non praticabile o efficace sospendere gli obblighi rispetto alla stessa Parte del trattato, essa puo' cercare di sospendere gli obblighi in altre Parti del trattato. Qualora la Parte lesa decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere gli obblighi ai sensi della presente lettera, essa indica i motivi della sua richiesta alla Conferenza della Carta per autorizzazione. 6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato il lodo arbitrale, quest'ultimo determina se la sospensione degli obblighi e' ettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che misura. Se il tribunale non puo' essere nuovamente costituito, detta determinazione e' effettuata da uno o piu' arbitri nominati dal Segretario generale. Le determinazioni di cui al presente paragrafo devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono definitive e vincolanti. 7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non ledere i diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente. 9. ALLEGATO G ECCEZIONI E REGOLE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL GATT E DEGLI ATTI CORRELATI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)) 1. Le seguenti disposizioni del GATT 1947 e atti correlati non sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a): a) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. II Elenchi di concessioni (ed elenchi di riferimento al GATT) IV Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche XV Disposizioni relative ai cambi XVIII Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico XXII Consultazioni XXIII Vanificazione e pregiudizio XXV Azione collettiva delle Parti contraenti XXVI Accettazione. Entrata in vigore e registrazione XXVII Sospensione o ritiro di concessioni XXVIII Modifica degli elenchi XXVIII bis Negoziati tariffari XXIX Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Havana XXX Emendamenti XXXI Recesso XXXII Parti contraenti XXXIII Adesione XXXV Non applicazione dell'accordo tra determinate Parti contraenti XXXVI Principi e obiettivi XXXVII Impegni XXXVIII Azione collettiva Appendice H Attinente all'articolo XXVI Appendice I Note e disposizioni suppletive (attinenti agli articoli del GATT di cui sopra) Misura di salvaguardia a scopi di sviluppo Memorandi di intesa riguardanti la notifica, la consultazione, la soluzione delle controversie e il controllo. b) Strumenti correlati i) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Codice norme) Preambolo (paragrafi 1, 8, 9) 1.3 Disposizioni generali 2.6.4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e norme da parte di enti del governo centrale 10.6 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e i sistemi di certificazione 11 Assistenza tecnica 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo 13 Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 14 Consultazione e composizione delle controversie 15 Altre disposizioni finali, diverse dall'articolo 15, paragrafi 5 e 13 Allegato 2 Gruppi di esperti tecnici Allegato 3 Collegi ii) Accordo sugli appalti pubblici iii) Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI E XXIII (Sovvenzioni e misure compensative) 10 Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari 12 Consultazioni 13 Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure autorizzate 14 Paesi in via di sviluppo 16 Comitato Sovvenzioni e misure compensative 17 Conciliazione 18 Composizione delle controversie 19.2 Accettazione e adesione 19.4 Entrata in vigore 19.5 a) Legislazione nazionale 19.6 Esame 19.7 Emendamenti 19.8 Recesso 19.9 Non applicazione del presente accordo tra determinati firmatari 19.11 Segretariato 19.12 Deposito 19.13 Registrazione iv) Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII (Valutazione in dogana) 1.2 b), iv) Valore di transazione 11.1 Determinazione del valore in dogana 14 Applicazione di allegati (seconda frase) 18 Istituzioni (Comitato sulla valutazione in dogana) 19 Consultazioni 20 Composizione delle controversie 21 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo 22 Accettazione e accessione 24 Entrata in vigore 25.1 Legislazione nazionale 26 Esame 27 Emendamenti 28 Denuncia 29 Segretariato 30 Deposito 31 Registrazione Allegato II Comitato tecnico sulla valutazione in dogana Allegato III Collegi ad hoc Protocollo all'accordo sull'attuazione dell'articolo VII (salvo 1.7 e 1.8; con gli opportuni termini di introduzione) v) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione 1.4 Disposizioni generali (ultima frase) 2.2 Autorizzazione automatica all'importazione (nota 2) 4. Istituzioni, consultazione e composizione delle controversie 5. Disposizioni finali (tranne il paragrafo 2) vi) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI (Codice antidumping) 13 Paesi in via di sviluppo 14 Comitato per le pratiche antidumping 15 Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie 16 Disposizioni finali (eccetto i paragrafi 1 e 3). vii) Accordo sulle carni bovine viii) Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari ix) Accordo relativo agli scambi di aeromobili-civili x) Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti. c) Tutte le altre disposizioni nel GATT o atti correlati che si riferiscono: i) all'assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e piu' favorevole, la reciprocita' e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo; ii) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie; iii) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione. d) Tutti gli accordi, disposizioni, decisioni, intese o altra azione congiunta conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a c). 2. Le Parti contraenti applicano le disposizioni della "Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti" alle misure prese dalle Parti contraenti che non sono membri del GATT, nella misura fattibile nel contesto delle altre disposizioni del presente trattato. 3. Per quanto riguarda le notifiche previste dalle disposizioni rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a): a) le Parti contraenti che non sono membri del GATT o di un atto correlato effettuano le loro notifiche al Segretariato che ne trasmette copia a tutte le Parti contraenti. Le notifiche al Segretariato sono redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della Parte contraente; b) questi requisiti non si applicano alle Parti contraenti del presente trattato che sono anche membri del GATT e degli atti correlati che contengono requisiti propri di notifica. 4. Gli scambi di materiali nucleari possono essere disciplinati da accordi cui si fa riferimento nelle dichiarazioni concernenti il presente paragrafo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell'energia. 10. ALLEGATO TFU DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI COMMERCIALI TRA STATI CHE ERANO PARTI COSTITUENTI DELL'EX UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b)) 1. Qualsiasi accordo cui si fa riferimento nell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) deve essere notificato per iscritto al Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto accordo che firmano o aderiscono al presente trattato: a) per quanto riguarda un accordo in vigore ad una data di tre mesi successiva alla data in cui la prima di dette parti firma o deposita il suo strumento di adesione al Trattato, entro sei mesi dalla data di firma o di deposito; b) per quanto riguarda un accordo che entra in vigore ad una data successiva alla data di cui al sottoparagrafo a), con sufficiente anticipo rispetto alla sua entrata in vigore per altri Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato o hanno aderito al Trattato (in appresso denominate le "Parti interessate") per poter ragionevolmente riesaminare l'accordo e presentare osservazioni in merito alle parti di esso e alla Conferenza della Carta prima dell'entrata in vigore. 2. La notifica deve comprendere: a) copie di testi originali dell'accordo in tutte le lingue in cui e' stato firmato; b) una descrizione, con riferimento alle voci elencate nell'allegato EM, dei materiali e prodotti energetici specifici cui si applica; c) una spiegazione, distinta per ogni disposizione pertinente del GATT e atti correlati resa applicabile dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), delle circostanze che rendono impossibile o impraticabile per le Parti dell'accordo a conformarsi pienamente a dette disposizioni; d) le misure specifiche che ciascuna Parte dell'accordo deve adottare per far fronte alle circostanze di cui la lettera c); e) una descrizione dei programmi delle Parti per realizzare una progressiva riduzione in vista della soppressione delle disposizioni non conformi all'accordo. 3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi del paragrafo 1, devono accordare alle Parti interessate ragionevoli possibilita' di consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, l'accordo e' esaminato dalla Conferenza della Carta che puo' adottare raccomandazioni al riguardo. 4. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente l'attuazione degli accordi notificati in conformita' del paragrafo 1 e i progressi compiuti verso la soppressione di quelle disposizioni degli stessi che non sono conformi alle disposizioni del GATT e atti correlati, rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Su richiesta di una qualsiasi Parte interessata, la Conferenza della Carta puo' adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo. 5. Un accordo descritto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), in caso di urgenza eccezionale puo' entrare in vigore senza la notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, sempreche' questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una possibilita' di consultazione. In tal caso, le Parti dell'accordo, dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo in conformita' del paragrafo 2, lettera a). 6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di un accordo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) si adoperano per limitare le difformita' dello stesso nei confronti delle disposizioni del GATT e atti correlati rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a quelle necessarie in relazione alle circostanze particolari e ad attuare detto accordo in maniera da derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle osservazioni delle Parti interessate e di eventuali raccomandazioni della Conferenza della Carta. 11. ALLEGATO D DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE COMMERCIALI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7) 1. a) Nelle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti compiono ogni sforzo mediante cooperazione e consultazioni per arrivare ad una risoluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi controversia in merito a misure vigenti che possa materialmente incidere sulla conformita' alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29. b) Una Parte contraente puo' chiedere per iscritto consultazioni con qualsiasi altra Parte contraente in merito a qualsiasi misura vigente dell'altra Parte contraente che a suo parere possa incidere materialmente sulla conformita' alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 5 o 29. Una Parte contraente che chiede consultazioni deve descrivere con i massimi particolari possibili la misura di cui si duole e specificare le disposizioni degli articoli 5 o 29 e del GATT e atti correlati a suo parere pertinenti. Le richieste di consultazione sulla base del presente paragrafo sono notificate al Segretariato che informa periodicamente le Parti contraenti delle consultazioni pendenti che sono state notificate. c) Una Parte contraente tratta qualsiasi informazione considerata riservata o suscettibile di valutazione patrimoniale, contenuta o ricevuta in risposta ad una richiesta scritta, oppure ricevuta nel corso delle consultazioni, nella stessa maniera in cui essa e' trattata dalla Parte contraente che fornisce l'informazione. d) Nel cercare di risolvere questioni che, secondo una Parte contraente, incidono sulla conformita' alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29 nonche' tra essa ed un'altra Parte contraente, le Parti contraenti coinvolte nelle consultazioni o altre forme di soluzione della controversia, compiono ogni sforzo per evitare una soluzione che incida negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente. 2. a) Se le Parti contraenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 1, lettera b) non hanno risolto la loro controversia o convenuto di risolverla mediante conciliazione, mediazione, arbitrato o un altro metodo, ciascuna Parte contraente puo' consegnare al Segretariato una richiesta scritta per costituire un collegio in conformita' delle lettere da b) a f). Nella richiesta, la Parte contraente richiedente definisce l'oggetto della controversia ed indica quali disposizioni dell'articolo 5 o 29 e del GATT e atti correlati sono considerati pertinenti. Il Segretariato trasmette prontamente copie della richiesta a tutte le Parti contraenti. b) Nella risoluzione della controversia si deve tener conto degli interessi di altre Parti contraenti. Qualsiasi altra Parte contraente che ha un interesse sostanziale in una questione, ha diritto ad un'udienza davanti al collegio e a presentargli una memoria scritta, a condizione che sia le Parti contraenti parti della controversia che il Segretariato abbiano ricevuto comunicazione scritta del suo interesse, non piu' tardi della data di costituzione del collegio, come stabilito ai sensi della lettera c). c) Un collegio deve essere costituito 45 giorni dopo la data di ricevimento da parte del Segretariato, della richiesta per iscritto di una Parte contraente ai sensi della lettera a). d) Un collegio e' composto di tre membri, scelti dal Segretario generale nell'elenco di cui al paragrafo 7. Salvo se altrimenti concordato dalle Parti contraenti parti della controversia, i membri di un collegio non possono avere la cittadinanza di Parti contraenti che sono parti della controversiaparti o hanno notificato il loro interesse ai sensi della lettera b), ne' la cittadinanza di Stati membri di un'Organizzazione regionale di integrazione economica che e' parte della controversia o che ha notificato il suo interesse ai sensi della lettera b). e) Le Parti contraenti parti della controversia contestano entro dieci giorni lavorativi alle nomine dei membri del collegio e non si oppongono alle nomine che per motivi convincenti. f) I membri del collegio agiscono a titolo individuale e si adoperano per non ricevere istruzioni da qualsiasi governo o altro ente. Ciascuna Parte contraente si impegna a rispettare questi principi e a non cercare di influenzare i membri del collegio nello svolgimento dei loro compiti. I membri del collegio sono scelti in modo da garantire che siano indipendenti e abbiano competenze sufficientemente diversificate e un'ampia esperienza. g) Il Segretariato informa senza indugio tutte le Parti contraenti della costituzione di un collegio. 3. a) La Conferenza della Carta adotta norme procedurali per il procedimento del collegio in conformita' al presente allegato. Le norme procedurali seguono il piu' possibile quelle del GATT e degli atti correlati. Un collegio ha anche diritto di adottare norme procedurali aggiuntive in linea con le norme procedurali adottate dalla Conferenza della Carta o al presente allegato. Nel procedimento di fronte al collegio, ciascuna Parte contraente parte della controversia e qualsiasi altra Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi al paragrafo 2, lettera b), ha diritto ad almeno un'udienza davanti al collegio e a presantare una memoria scritta. Le Parti contraenti parti della controversia hanno anche diritto di presentare una memoria scritta di replica. Su richiesta di qualsiasi Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), un collegio puo' consentire l'accesso a qualsiasi memoria scritta con il consenso della Parte contraente che ha presentata. Il procedimento di un collegio e' segreto. Un collegio compie una valutazione obiettiva delle questioni sottopostegli, compresi i fatti controversi e la conformita' delle misure rispetto alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29. Nell'esercizio delle sue funzioni, un collegio si consulta con le Parti contraenti parti della controversia e da' loro adeguate possibilita' di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. Salvo che altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, un collegio fonda la propria decisione sugli argomenti e sulle memorie delle Parti contraenti parti della controversia. I collegi si ispirano alle interpretazioni date al GATT e atti correlati nel quadro del GATT e non discutono la compatibilita' con l'articolo 5 o 29 di prassi seguite da una qualsiasi Parte contraente che e' membro del GATT nei confronti di altre Parti del GATT cui essa applica il GATT e che non sono state seguite dalle altre Parti per la soluzione di controversie ai sensi del GATT. Salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, tutte le procedure relative ad un collegio, compresa l'elaborazione della relazione finale, devono essere completate entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, tuttavia se tutte le procedure non sono completate entro tale periodo, cio' non altera la validita' di una relazione finale. b) Un collegio determina la sfera di propria competenza e questa determinazione e' definitiva e vincolante. Qualsiasi obiezione di una Parte contraente parte della controversia in merito alla competenza del collegio e' esaminata da quest'ultimo che decide se trattare l'obiezione a titolo di questione preliminare oppure di riunirla all'esame del merito. c) Nell'eventualita' di due o piu' richieste di costituzione di un collegio per controversie sostanzialmente simili, il Segretario generale, con il consenso di tutte le Parti contraenti parti della controversia, puo' designare un unico collegio. 4. a) Dopo aver esaminato le repliche, un collegio presenta alle Parti contraenti parti della controversia la parte descrittiva del suo progetto di relazione scritta, compresa una dichiarazione dei fatti ed un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia le quali devono avere la possibilita' di presentare osservazioni per iscritto sulla parte descrittiva entro un termine stabilito dal collegio. Dopo la data fissata per il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti, il collegio trasmette alle Parti contraenti parti della controversia una relazione scritta provvisoria comprendente la parte descrittiva e i suoi primi risultati e conclusioni. Entro un termine stabilito dal collegio, una Parte contraente parte della controversia puo' chiedere per iscritto a quest'ultimo di rivedere aspetti particolari della relazione provvisoria, prima di emettere quella finale. Prima della presentazione di una relazione finale, il collegio puo', a sua discrezione, riunirsi con le Parti contraenti parti della controversia per esaminare le questioni sollevate nella richiesta. La relazione finale comprende parti descrittive (compresi una valutazione dei fatti e un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia), i risultati e le conclusioni del collegio e una discussione delle argomentazioni fatte valere su aspetti specifici della relazione provvisoria al momento della revisione di quest'ultima. La relazione finale, tratta di ogni questione rilevante sottoposta al collegio e necessaria per risolvere la controversia e contiene la motivazione delle conclusioni di quest'ultimo. Un collegio trasmette senza indugio al Segretariato e alle Parti contraenti parti della controversia la sua relazione finale. Il Segretariato quanto prima la distribuisce a tutte le Parti contraenti insieme a tutte le osservazioni per iscritto che una Parte contraente parte della controversia desidera allegarvi. b) Se il collegio conclude che una misura, introdotta o mantenuta da una Parte contraente non e' conforme con una disposizione degli articoli 5 o 29 oppure con una disposizione del GATT o atto correlato applicabile ai sensi dell'articolo 29, esso puo' raccomandare nella sua relazione finale che la Parte contraente modifichi o cessi la misura o condotta in modo da osservare tale disposizione. c) Le relazioni del collegio sono adottate dalla Conferenza della Carta. Quest'ultima, al fine di disporre di un periodo di tempo sufficiente per esaminare tali relazioni, non le adotta sino ad almeno 30 giorni dopo che il Segretariato le ha comunicate a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti che hanno delle obiezioni su una relazione del collegio, ne espongono per iscritto i motivi al Segretariato, almeno 10 giorni prima della data alla quale la relazione deve essere esaminata per adozione dalla Conferenza della Carta e il Segretariato ne informa prontamente tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti parti della controversia e le Parti contraenti che hanno notificato il loro interesse ai sensi del paragrafo 2, lettera b), hanno diritto di partecipare pienamente all'esame della relazione del collegio sulla controversia effettuato dalla Conferenza della Carta e le loro osservazioni sono integralmente iscritte a verbale. d) Per garantire una risoluzione effettiva delle controversie, a vantaggio di tutte le Parti contraenti, e' essenziale una tempestiva conformita' alle decisioni e raccomandazioni contenute in una relazione finale del collegio che e' stata adottata dalla Conferenza della Carta. Una Parte contraente soggetta ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, informa quest'ultima delle sue intenzioni di conformarsi a tale decisione o raccomandazione. Se non e' possibile conformarsi immediatamente, la Parte contraente interessata spiega alla Conferenza della Carta i relativi motivi e, alla luce di tali spiegazioni, dispone di un periodo di tempo ragionevole in cui conformarsi. La finalita' di risoluzione della controversia e' la modifica o la soppressione di misure incompatibili. 5. a) Se una Parte contraente entro un ragionevole periodo di tempo ometta di conformarsi ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, una Parte contraente parte della controversia, lesa da tale omissione puo' inviare alla Parte contraente inadempiente una richiesta scritta affinche' quest'ultima avvii trattative al fine di convenire un risarcimento reciprocamente accettabile. Se cosi' richiesta, la Parte contraente inadempiente avvia prontamente tali trattative. b) Se la Parte contraente inadempiente rifiuta di negoziare oppure se le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di trattative, la Parte contraente lesa puo' presentare una richiesta scritta di autorizzazione da parte della Conferenza della Carta a sospendere gli obblighi che le incombono nei confronti della Parte contraente inadempiente ai sensi degli articoli 5 o 29. c) La Conferenza della Carta puo' autorizzare la Parte contraente lesa a sospendere gli obblighi nei confronti della Parte contraenti inadempiente, ai sensi delle disposizioni degli articoli 5 o 29 o delle disposizioni del GATT o atto correlato di applicazione in virtu' dell'articolo 29 che la Parte contraente lesa giudica equivalenti nelle circostanze. d) La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica soltanto fino al momento in cui la misura non conforme con gli articoli 5 o 29 e' stata soppressa, oppure e' raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente. 6. a) Prima di sospendere tali obblighi, la Parte contraente lesa informa la Parte contraente inadempiente della natura e del livello della sospensione proposta. Se la Parte contraente inadempiente trasmette al Segretariato generale un'obiezione per iscritto circa il livello di sospensione degli obblighi proposto dalla Parte contraente lesa, l'obiezione e' sottoposta ad arbitrato, come disposto di seguito. La proposta sospensione degli obblighi permane fino al completamento dell'arbitrato e al momento in cui la decisione del collegio arbitrale e' divenuta definitiva e vincolante, conformemente alla lettera e). b) Il Segretario generale costituisce un collegio arbitrale, conformemente al paragrafo 2, lettere da d) a f) che, se possibile, e' lo stesso collegio che ha formulato le decisioni o raccomandazioni di cui al paragrafo 4, lettera d), con l'incarico di esaminare il livello di obblighi che la Parte contraente lesa propone di sospendere. Salvo se altrimenti deciso dalla Conferenza della Carta, le norme procedurali per il procedimento del collegio, sono adottate conformemente al paragrafo 3, lettera a). c) Il collegio arbitrale determina se il livello di obblighi di cui si propone la sospensione da parte della Parte contraente lesa e' eccessivo in relazione all'offesa di cui si tratta e, in caso affermativo, in che misura. Esso riesamina la natura degli obblighi oggetto di sospensione soltanto nella misura in cui cio' e' inseparabile dalla determinazione del livello degli obblighi oggetto di sospensione. d) Il collegio arbitrale trasmette la sua decisione per iscritto alla Parte lesa e a quella inadempiente nonche' al Segretariato entro 60 giorni dalla sua costituzione, oppure entro un altro termine eventualmente convenuto dalla Parte lesa e da quella inadempiente. Il Segretariato presenta la decisione alla Conferenza della Carta al piu' presto possibile e al piu' tardi alla riunione della Conferenza della Carta successiva al ricevimento della decisione. e) La decisione del collegio arbitrale diventa definitiva e vincolante 30 giorni dopo la data della sua presentazione alla Conferenza della Carta e qualsiasi livello di sospensione dei vantaggi concessi deve essere messo in vigore dalla Parte contraente lesa in maniera tale che detta Parte contraente consideri equivalente nelle circostanze, salvo che, prima dello scadere del termine di 30 giorni, la Conferenza della Carta decida altrimenti. f) Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte contraente inadempiente, una Parte contraente lesa deve compiere ogni sforzo per non incidere negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente. 7. Ogni Parte contraente puo' nominare due persone che, nel caso di Parti contraenti che sono anche membri del GATT, se sono disposte e atte a fungere da membri del collegio, ai sensi del presente allegato, sono designate come tali per i collegi del GATT. Il Segretario generale puo' anche nominare, con l'approvazione della Conferenza della Carta, non piu' di 10 persone, disposte e atte a fungere da membri del collegio al fine di risolvere la controversia conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della Carta puo' inoltre decidere di nominare agli stessi fini, fino ad un massimo di 20 persone figuranti negli elenchi per la risoluzione delle controversie di altri organismi internazionali che siano disposte e atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte le persone cosi' designate costituiscono l'elenco delle persone preposte alla soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla base di una rigorosa oggettivita', affidabilita' e valida capacita' di giudizio nonche', per quanto possibile, esse devono avere esperienza in questioni internazionali attinenti agli scambi e all'energia, in particolare con riferimento alle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29. Nell'espletamento di qualsiasi funzione ai termini del presente allegato, le persone designate non devono essere affiliate a nessuna Parte contraente ne' ricevere istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile di cinque anni e fino alla nomina dei loro successori. Una persona designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni funzione per la quale e' stata scelta ai termini del presente allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacita' di una persona designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di chi l'ha designata, ha il diritto di designare un'altra persona per il restante periodo della nomina; la designazione da parte del Segretario generale e' soggetta ad approvazione della Conferenza della Carta. 8. In deroga al disposto del presente allegato, le Parti contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il procedimento di risoluzione della controversia al fine di giungere ad una soluzione. 9. La Conferenza della Carta puo' nominare o designare altri organismi o fori per svolgere qualsiasi funzione delegata nel presente allegato al Segretariato e al Segretario generale. 12. ALLEGATO B FORMULA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA CARTA (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3) 1. I contributi che le Parti contraenti devono pagare sono determinati ogni anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi in percentuale stabiliti secondo l'ultima "Regular Budget Scale of Assessment" disponibile delle Nazioni Unite (integrata con informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti che non sono membri delle Nazioni Unite). 2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100%. 13. ALLEGATO PA ELENCO DEI FIRMATARI CHE NON ACCETTANO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, LETTERA b) (ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera c)) 1. Repubblica ceca 2. Germania 3. Ungheria 4. Lituania 5. Polonia 14. ALLEGATO T MISURE TRANSITORIE DELLE PARTI CONTRAENTI (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1) Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di transizione Albania Armenia Azerbaigian Bielorussia Bulgaria Croazia Repubblica ceca Estonia Georgia Ungheria Kazakistan Kirghizistan Lettonia Lituania Moldavia Polonia Romania Federazione russa Slovacchia Slovenia Tagikistan Turkmenistan Ucraina Uzbekistan Elenco delle disposizioni soggette ad accordi di transizione Disposizione Pagina Disposizione Pagina Art. 6, par. 2 101 Art. 10, par. 7 138 Art. 6, par. 5 115 Art. 14, par. 1, d) 140 Art. 7, par. 4 127 Art. 20, par. 3 142 Art. 9, par. 1 133 Art. 22, par. 3 151 ARTICOLO 6, paragrafo 2 "Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attivita' economica nel settore dell'energia." PAESE: ALBANIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Non esiste una legge sulla protezione della concorrenza in Albania. La legge n. 7746 del 28 luglio 1993 sugli idrocarburi e la legge n. 7796 del 17 febbraio 1994 sui minerali non comprendono queste disposizioni. Non esite una legge sull'elettricita', in fase di elaborazione. La legge dovrebbe essere presentata al Parlamento entro la fine del 1996. In queste leggi l'Albania intende includere disposizioni sulla condotta anticoncorrenziale. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: ARMENIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Attualmente in Armenia esiste un monopolio statale nella maggior parte dei settori energetici. Non esiste una legge sulla protezione della concorrenza e quindi le norme in materia non sono ancora attuate. Non esistono leggi sull'energia. I relativi disegni di legge dovrebbero essere presentati al Parlamento nel corso del 1994. Le leggi dovrebbero comprendere disposizioni sul comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione comunitaria sulla concorrenza. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1997. PAESE: AZERBAIGIAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legislazione antimonopolio e' in fase di elaborazione. SOPPRESSIONE 1 gennaio 2000. PAESE: BIELORUSSIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legislazione antimonopolio e' in fase di elaborazione. SOPPRESSIONE 1 gennaio 2000. PAESE: GEORGIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione leggi sullo smantellamento dei monopoli; questo e' il motivo per cui lo Stato ha praticamente il monopolio su tutte le fonti di energia e le risorse energetiche, cosa che limita le possibilita' di concorrenza relativamente al complesso del combustibile e dell'energia. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1999. PAESE: KAZAKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legge sullo sviluppo della concorrenza e la restrizione delle attivita' monopolistiche (n. 656 dell'11 giugno 1991) e' stata adottata, ma e' di carattere generale. Occorre sviluppare ulteriormente la legislazione, soprattutto adottando emendamenti pertinenti o adottando una nuova legge. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: KIRGHIZISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legge sulle politiche antimonopolio e' stata adottata. Il periodo di transizione e' necessario per adeguare le disposizioni di questa legge al settore dell'energia che e' ora strettamente regolato dallo Stato. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001 PAESE: MOLDAVIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legge sulla restrizione delle attivita' monopolistiche e lo sviluppo della concorrenza del 29 gennaio 1992 fornisce la base organizzativa e giuridica per lo sviluppo della concorrenza e di misure intese a prevenire, limitare e circoscrivere le attivita' monopolistiche ed orientata verso la realizzazione di condizioni di mercato per l'attivita' economica. La legge tuttavia non prevede misure concrete concernenti la condotta anticoncorrenziale nel settore dell'energia ne' soddisfa completamente i requisiti dell'articolo 6. Nel 1995 saranno presentati al Parlamento disegni di legge sulla concorrenza e su un programma statale di smantellamento dei monopoli nell'economia. Il disegno di legge sull'energia che sara' anche presentato al Parlamento nel 1995 contempla aspetti legati allo smantellamento dei monopoli e allo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: ROMANIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Le norme sulla concorrenza non sono ancora attuate in Romania. Il disegno di legge sulla tutela della concorrenza e' stato presentato al Parlamento e dovrebbe essere adottato nel corso del 1994. Il disegno di legge contiene disposizioni in materia di comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione CE sulla concorrenza. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1996. PAESE: FEDERAZIONE RUSSA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO La Federazione. DESCRIZIONE Nella Federazione russa e' stato varato un quadro generale di legislazione antimonopolio ma si dovranno adottare altre misure giuridiche e organizzative per prevenire, limitare o sopprimere le attivita' monopolistiche e la concorrenza non equa, in particolare nel settore dell'energia. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. PAESE: SLOVENIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legge sulla protezione della concorrenza adottata nel 1993 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 18/93 tratta la condotta anticoncorrenziale in generale. La legge in vigore prevede anche le condizioni per l'istituzione di autorita' in materia di concorrenza. Attualmente la principale autorita' in materia di concorrenza e' l'Ufficio di protezione della concorrenza presso il ministero delle relazioni e dello sviluppo economici. Considerata l'importanza del settore dell'energia, e' prevista al riguardo una legge distinta ed e' pertanto necessario un periodo piu' lungo per la piena osservanza. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: TAGIKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nel 1993, la Repubblica di Tagikistan ha varato la legge sullo smantellamento dei monopoli e sulla concorrenza. A causa della difficile situazione economica del Tagikistan, l'applicazione della legge e' stata temporaneamente sospesa. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1997. PAESE: TURKMENISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Con decisione del Presidente del Turkmenistan n. 1532 del 21 ottobre 1993, e' stato istituito il Comitato per la restrizione delle attivita' monopolistiche, ora operativo. Esso ha il compito di tutelare le imprese e altri organi rispetto a condotte e prassi monopolistiche e di promuovere la formazione di principi di mercato mediante lo sviluppo della concorrenza e dell'attivita' imprenditoriale. E' necessario migliorare la legislazione e i regolamenti per disciplinare la condotta anti-monopolio delle imprese nell'attivita' economica del settore dell'energia. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. PAESE: UZBEKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE E' stata adottata la legge sulla restrizione delle attivita' di monopolio che e' in vigore dal luglio 1992. Il suo effetto tuttavia (come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le attivita' delle imprese del settore dell'energia. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. ARTICOLO 6, paragrafo 5 "Se una Parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalita' identificate nel presente articolo, essa puo' darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorita' competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonche' l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facolta'. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorita' competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorita' competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono conto pienamente della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorita' competenti in materia di concorrenza nonche', a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo." PAESE: ALBANIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE In Albania non esistono istituzioni per far applicare le norme sulla concorrenza. Esse sono previste in un disegno di legge sulla protezione della concorrenza che dovrebbe essere finalizzato nel 1996. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1999. PAESE: ARMENIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Non sono state create in Armenia istituzioni incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo. Sono previste leggi sull'energia e sulla protezione della concorrenza che comprenderanno disposizioni per creare queste istituzioni. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1997. PAESE: AZERBAIGIAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Saranno istituite autorita' antimonopolio dopo l'adozione di legislazione in materia. SOPPRESSIONE 1 gennaio 2000. PAESE: BIELORUSSIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Saranno istituite autorita' antimonopolio dopo l'adozione di legislazione in materia. SOPPRESSIONE 1 gennaio 2000. PAESE: GEORGIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione le leggi sullo smantellamento dei monopoli; questo e' il motivo per cui non sono ancora state istituite autorita' sulla concorrenza. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1999. PAESE: KAZAKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE In Kazakistan e' stato istituito un comitato antimonopolio che deve essere migliorato sotto il profilo legislativo e organizzativo per disporre di un meccanismo efficace nel trattamento degli esposti sulla condotta anticoncorrenziale. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: KIRGHIZISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Il Kirghizistan non dispone di un meccanismo di controllo della condotta anticoncorrenziale e della pertinente legislazione. Occorre istituire attivita' antimonopolio. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. PAESE: MOLDAVIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Il ministro dell'economia e' responsabile del controllo della condotta concorrenziale in Moldavia. Sono stati apportati opportuni emendamenti alla legge sulla violazione delle norme amministrative che contempla penali in caso di violazione delle norme sulla concorrenza da parte di imprese monopolistiche. Il disegno di legge sulla concorrenza in fase di elaborazione conterra' disposizioni sull'attuazione delle norme sulla concorrenza. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: ROMANIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Non sono state create in Romania le istituzioni per attuare il disposto del presente paragrafo. Le istituzioni responsabili dell'attuazione delle norme sulla concorrenza sono previste nel disegno di legge sulla tutela della concorrenza che dovrebbe essere approvato nel corso del 1994. Il disegno di legge prevede anche un periodo di nove mesi per l'attuazione, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Conformemente all'Accordo di associazione tra la Romania e le Comunita' europee, alla Romania e' stato concesso un periodo di cinque anni per attuare le norme sulla concorrenza. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: TAGIKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Il Tagikistan ha adottato leggi sullo smantellamento dei monopoli e sulla concorrenza ma le istituzioni preposte all'applicazione delle norme sulla concorrenza sono in fase di costituzione. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1997. PAESE: UZBEKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legge sulla restrizione delle attivita' di monopolio e' stata adottata ed e' in vigore dal luglio 1992. Il suo effetto tuttavia (come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le relazioni connesse con le attivita' delle imprese del settore dell'energia. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. ARTICOLO 7, paragrafo 4 "Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuova capacita', salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, coerente con il paragrafo 1." PAESE: AZERBAIGIAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE E' necessario adottare una serie di leggi sull'energia e su procedure di autorizzazione che disciplinino il transito. Durante un periodo di transizione si prevede di costruire e ammodernare linee di trasmissione e capacita' di generazione, con l'obiettivo di adeguarne il livello tecnico a quello dei requisiti mondiali e delle condizioni di un'economia di mercato. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1999. PAESE: BIELORUSSIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Sono in corso di elaborazione leggi sull'energia, sul terreno e su altri temi e in attesa della loro adozione definitiva permangono incertezze per quanto riguarda la creazione di nuove capacita' di trasporto per i vettori di energia sul territorio della Repubblica. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1998. PAESE: BULGARIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La Bulgaria non ha leggi che disciplinano il transito di materiali e prodotti energetici. Nel settore dell'energia e' in corso un processo globale di ristrutturazione compreso lo sviluppo di un quadro istituzionale, di leggi e regolamenti. SOPPRESSIONE Il periodo di transizione di 7 anni e' necessario per rendere la legislazione sul transito di materiali e prodotti energetici pienamente conforme a questa disposizione. 1 luglio 2001. PAESE: GEORGIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Occorre elaborare una serie di leggi in materia. Attualmente nella Repubblica di Georgia, le condizioni per il trasporto e la trasmissione delle varie fonti energetiche variano fortemente (energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi, carbone). SOPPRESSIONE 1 gennaio 1999. PAESE: UNGHERIA SETTORE Industria dell'elettricita'. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE In base all'attuale legislazione, la realizzazione e la gestione di linee di trasmissione ad alta tensione e' un monopolio statale. La creazione del nuovo quadro giuridico e regolamentare per la realizzazione, la gestione e la proprieta' di linee di trasmissione ad alta tensione e' in fase di elaborazione. Il Ministero dell'industria e del commercio ha gia' avviato l'elaborazione di una nuova legge sull'energia elettrica che avra' anche un impatto sul Codice civile e sulla legge relativa alla concessione. La conformita' potra' essere raggiunta dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'elettricita' e dei decreti regolamentari connessi. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1996. PAESE: POLONIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legge polacca sull'energia, ora nella fase finale di coordinamento prevede l'introduzione di nuovi regolamenti giuridici simili a quelli applicati dai paesi di libero mercato (licenze di generazione, trasmissione, distribuzione e scambi di vettori energetici). Nell'attesa che essa sia adottata dal Parlamento, e' richiesta una sospensione temporanea degli obblighi ai sensi del presente paragrafo. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1995. ARTICOLO 9, paragrafo 1 "Le Parti contraenti riconoscono l'importanza dei mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e prodotti energetici e la legalizzazione di investimenti nell'attivita' economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato di capitali delle societa' e dei cittadini di altre Parti contraenti per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attivita' economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie societa' e ai propri cittadini e alle societa' e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo; " . PAESE: AZERBAIGIAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. SOPPRESSIONE 1 gennaio 2000. PAESE: BIELORUSSIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. SOPPRESSIONE 1 gennaio 2000. PAESE: GEORGIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1997. PAESE: KAZAKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Il disegno di legge sugli investimenti esteri in fase di approvazione dovrebbe essere adottato dal Parlamento nell'autunno 1994. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. PAESE: KIRGHIZISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE La legislazione pertinente e' in fase di elaborazione. SOPPRESSIONE Il 1 luglio 2001. ARTICOLO 10, paragrafo 7 - MISURE SPECIFICHE "Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attivita' connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attivita' di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori o degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo,". PAESE: BULGARIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Le persone straniere non possono acquisire diritti di proprieta' sul terreno. Una societa' con piu' del cinquanta per cento di partecipazione nominativa estera non puo' acquisire diritti di proprieta' su terreni agricoli. Gli stranieri e le persone giuridiche straniere non possono acquisire diritti di proprieta' sul terreno salvo che per successione mortis causa, in conformita' della legge. In tal caso essi devono alienarli. Una persona straniera puo' acquisire diritti di proprieta' sugli edifici ma non sul terreno. Le persone straniere o le societa' con partecipazione estera di maggioranza deve ottenere l'autorizzazione per svolgere le attivita' seguenti: - esplorazione, valorizzazione ed estrazione di risorse naturali dalle acque territoriali, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva; - acquisizione di beni immobili in regioni geografiche designate dal Consiglio dei Ministri. - Le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio dei Ministri o da un ente autorizzato dal Consiglio dei Ministri. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. ARTICOLO 14, paragrafo 1, lettera d) "Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella sua area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la liberta' di trasferimento verso e fuori della propria area, comprese il trasferimento dei: i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione;" PAESE: BULGARIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE I cittadini esteri che lavorano presso societa' con piu' del 50% di partecipazione estera oppure alle dipendenze di una persona straniera, registrata come unico responsabile di una filiale o di un ufficio di rappresentanza di una societa' estera in Bulgaria, che sono retribuiti in lev bulgari, possono acquistare valuta estera fino al 70 % al massimo della loro retribuzione, compresi i versamenti di previdenza sociale. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. PAESE: UNGHERIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE In base alla legge sull'investimento estero in Ungheria (articolo 33), i direttori generali, i direttori esecutivi, i addetti esteri possono trasferire i loro risparmi fino al 50% dei loro emolumenti al netto di imposte, tramite la banca della loro societa'. SOPPRESSIONE La soppressione di questa restrizione particolare dipende dai progressi che l'Ungheria riuscira' a compiere nell'attuazione del programma di liberalizzazione del cambio estero il cui obiettivo finale e' la piena convertibilita' del forint. Questa restrizione non crea alcun ostacolo per gli investitori esteri. La soppressione si basa sul disposto dell'articolo 32. 1 luglio 2001. ARTICOLO 20, paragrafo 3 "Ogni Parte contraente designa uno o piu' uffici informazioni a cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta." PAESE: ARMENIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nella Repubblica di Armenia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Non esiste neanche un centro di informazione. Esso dovrebbe essere creato nel 1994-1995. Occorre assistenza tecnica. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1996. PAESE: AZERBAIGIAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nella Repubblica di Azerbaigian non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Queste informazioni sono attualmente reperibili in varie organizzazioni. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1997. PAESE: BIELORUSSIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nella Repubblica di Bielorussia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Non vige la prassi di pubblicare decisioni giudiziarie e amministrative. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1998. PAESE: KAZAKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE E' iniziato il processo di costituzione di centri. Le decisioni giudiziarie e amministrative non sono pubblicate in Kazakistan (ad eccezione di alcune decisioni della Corte suprema) in quanto non sono considerate fonti del diritto. Per cambiare questa prassi sara' necessario un lungo periodo di transizione. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001. PAESE: MOLDAVIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Occorre creare centri di informazione. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1995. PAESE: FEDERAZIONE RUSSA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO La Federazione e le Repubbliche che la costituiscono. DESCRIZIONE Nella Federazione russa non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Le decisioni giudiziarie e amministrative non sono considerate fonti del diritto. SOPPRESSIONE 31 dicembre 2000. PAESE: SLOVENIA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE In Slovenia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Queste informazioni sono ora disponibili presso vari ministeri. La legge sugli investimenti esteri, in fase di elaborazione prevede la costituzione di un centro di informazioni. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. PAESE: TAGIKISTAN SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Nella Repubblica di Tagikistan non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. E' semplicemente un problema di disponibilita' dei finanziamenti necessari. SOPPRESSIONE 31 dicembre 1997. PAESE: UCRAINA SETTORE Tutti i settori dell'energia. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Occorre migliorare l'attuale trasparenza delle leggi al livello della prassi internazionale. L'Ucraina deve creare centri di informazione su leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative e norme di applicazione generale. SOPPRESSIONE 1 gennaio 1998. ARTICOLO 22, paragrafo 3 "Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente trattato." PAESE: REPUBBLICA CECA SETTORE Uranio e industrie nucleari. LIVELLO DI GOVERNO Nazionale. DESCRIZIONE Per eliminare le riserve di minerale di uranio immagazzinate dall'Ente delle riserve materiali statali, non saranno concesse licenze di importazione di minerale di uranio e concentrati, compresi contenitori di combustibile di uranio contenenti uranio non di origine ceca. SOPPRESSIONE 1 luglio 2001.