(Decisioni)
                  DECISIONI CONCERNENTI IL TRATTATO 
                      SULLA CARTA DELL'ENERGIA 
     DECISIONI RIGUARDANTI IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA 
    La Conferenza europea della Carta  dell'energia  ha  adottato  le
seguenti decisioni: 
    1. Trattato in generale 
    In caso di conflitto tra il trattato riguardante  lo  Spitsbergen
del 9 febbraio 1920 (il trattato Svalbard) e il Trattato sulla  Carta
dell'energia,  il  trattato  concernente  Spitsbergen  prevale  nella
misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni  delle  Parti
contraenti relativamente al trattato Svalbard.  Nell'eventualita'  di
detto conflitto o di una controversia  circa  la  presenza  di  detto
conflitto o la sua portata, non si applicano l'articolo 16 e la Parte
V del Trattato sulla Carta dell'energia. 
    2. Articolo 10, paragrafo 7 
    La  Federazione  russa  puo'  prescrivere  che  le   societa'   a
partecipazione estera ottengano  l'approvazione  legislativa  per  il
leasing  di  beni  di  proprieta'  federale,  a  condizione  che   la
Federazione russa garantisca senza eccezioni che questa procedura non
discrimini  fra  gli  investimenti  di  investitori  di  altre  Parti
contraenti. 
    3. Articolo 14 (*) 
    1.  Il  termine  "liberta'  di  trasferimento"  all'articolo  14,
paragrafo 1, non impedisce ad una parte contraente  (qui  di  seguito
designata  la  "Parte  limitante")  dall'applicare   restrizioni   ai
movimenti di capitale dei propri investitori, a condizione che: 
    a)  queste   restrizioni   non   ledano   i   diritti   attributi
dall'articolo  14,  paragrafo  1  agli  investitori  di  altre  Parti
contraenti per quanto riguarda i loro investimenti; 
    b) queste restrizioni non incidano sulle operazioni correnti; e 
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    (*) Cfr. nota alla decisione n. 3, 
    c) la Parte contraente garantisca che gli investimenti nella  sua
area degli investitori di tutte le altre Parti  contraenti  ricevano,
per  quanto  riguarda  i  trasferimenti,  un  trattamento  non   meno
favorevole di quello concesso agli  investimenti  di  investitori  di
qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi altro Stato terzo, se
piu' favorevoli. 
    2. La presente Decisione sara' esaminata dalla  Conferenza  della
Carta cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, ma non oltre
la data prevista nell'articolo 32, paragrafo 3. 
    3. Nessuna Parte contraente puo' applicare queste  restrizioni  a
meno che non si tratti di uno Stato che era prima  parte  costituente
dell'ex  Unione  delle  Repubbliche  socialiste  sovietiche  che   ha
notificato al Segretariato provvisorio per iscritto, non oltre  il  1
luglio 1995, che intende avere la facolta' di  applicare  restrizioni
conformemente alla presente decisione. 
    4. A fini di chiarezza, nessun elemento nella presente  decisione
deroga, per quanto riguarda l'articolo 16, ai diritti qui contemplati
di una Parte contraente, i suoi investitori o i loro investimenti,  o
agli obblighi di una Parte contraente. 
    5. Ai fini della presente decisione, si intendono per: 
    "Operazioni correnti":  i  pagamenti  correnti  connessi  con  la
circolazione di beni, servizi o  persone  effettuati  in  conformita'
della prassi internazionale normale e non sono comprese  disposizioni
che materialmente costituiscono  una  combinazione  di  un  pagamento
corrente con una operazione di capitale, quali dilazioni di pagamenti
e anticipi intesi ad eludere la pertinente legislazione  della  Parte
limitante in materia. 
    4. Articolo 14. paragrafo 2 
    Senza pregiudizio dei requisiti dell'articolo 14 e dei suoi altri
obblighi  internazionali,  la  Romania   si   adopera,   durante   la
transizione  verso  la  piena  convertibilita'   della   sua   moneta
nazionale,  a  prendere  le  iniziative  opportune   per   migliorare
l'efficienza delle  proprie  procedure  riguardanti  i  trasferimenti
degli  utili  da  investimenti  e  garantisce  in  ogni  caso  questi
trasferimenti  in  una   valuta   liberamente   convertibile,   senza
restrizioni o ritardi superiori a sei mesi. La Romania garantisce che
gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte  le  altre
Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda  i  trasferimenti,  un
trattamento non meno favorevole di quello concesso agli  investimenti
di investitori di qualsiasi altra Parte  contraente  o  di  qualsiasi
Stato terzo, se piu' favorevole. 
    5. Articoli 24, paragrafo 4 lettera a) e 25 
    Un  investimento  di  un  investitore  di  cui  all'articolo   1,
paragrafo 7, lettera a), punto ii) di una Parte contraente che non e'
parte di un accordo di integrazione  economica  "AIE",  o  membro  di
un'area di libero scambio o  di  un'unione  doganale  ha  diritto  al
trattamento concesso ai termini di detti "AIE" area di libero scambio
o unione doganale, a condizione che l'investimento: 
    a)  abbia  la  sede  sociale,  l'amministrazione  centrale  o  il
principale centro di attivita' nell'area di una parte di detto AIE o 
di un membro di detta area di libero scambio o unione doganale; o 
    b) qualora abbia soltanto la sua  sede  sociale  in  detta  area,
disponga di un legame effettivo e  continuo  con  l'economia  di  una
delle parti di detto AIE o membro di detta area di libero  scambio  o
unione doganale. 
    Nota alla decisione n. 3 
    * La presenta decisione e' stata elaborata sul presupposto che le
Parti contraenti che intendono avvalersene e che hanno anche concluso
Accordi di partenariato e cooperazione con le Comunita' europee  e  i
loro Stati  membri  contenenti  un  articolo  che  disapplica  questi
Accordi a favore del Trattato,  scambino  lettere  di  intesa  aventi
l'effetto giuridico di rendere applicabile tra di esse l'articolo  16
del Trattato per quanto riguarda la presente decisione. Lo scambio di
lettere deve essere completato in tempo prima della firma.