DECISIONI CONCERNENTI IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA DECISIONI RIGUARDANTI IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA La Conferenza europea della Carta dell'energia ha adottato le seguenti decisioni: 1. Trattato in generale In caso di conflitto tra il trattato riguardante lo Spitsbergen del 9 febbraio 1920 (il trattato Svalbard) e il Trattato sulla Carta dell'energia, il trattato concernente Spitsbergen prevale nella misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni delle Parti contraenti relativamente al trattato Svalbard. Nell'eventualita' di detto conflitto o di una controversia circa la presenza di detto conflitto o la sua portata, non si applicano l'articolo 16 e la Parte V del Trattato sulla Carta dell'energia. 2. Articolo 10, paragrafo 7 La Federazione russa puo' prescrivere che le societa' a partecipazione estera ottengano l'approvazione legislativa per il leasing di beni di proprieta' federale, a condizione che la Federazione russa garantisca senza eccezioni che questa procedura non discrimini fra gli investimenti di investitori di altre Parti contraenti. 3. Articolo 14 (*) 1. Il termine "liberta' di trasferimento" all'articolo 14, paragrafo 1, non impedisce ad una parte contraente (qui di seguito designata la "Parte limitante") dall'applicare restrizioni ai movimenti di capitale dei propri investitori, a condizione che: a) queste restrizioni non ledano i diritti attributi dall'articolo 14, paragrafo 1 agli investitori di altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro investimenti; b) queste restrizioni non incidano sulle operazioni correnti; e ----- (*) Cfr. nota alla decisione n. 3, c) la Parte contraente garantisca che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi altro Stato terzo, se piu' favorevoli. 2. La presente Decisione sara' esaminata dalla Conferenza della Carta cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, ma non oltre la data prevista nell'articolo 32, paragrafo 3. 3. Nessuna Parte contraente puo' applicare queste restrizioni a meno che non si tratti di uno Stato che era prima parte costituente dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che ha notificato al Segretariato provvisorio per iscritto, non oltre il 1 luglio 1995, che intende avere la facolta' di applicare restrizioni conformemente alla presente decisione. 4. A fini di chiarezza, nessun elemento nella presente decisione deroga, per quanto riguarda l'articolo 16, ai diritti qui contemplati di una Parte contraente, i suoi investitori o i loro investimenti, o agli obblighi di una Parte contraente. 5. Ai fini della presente decisione, si intendono per: "Operazioni correnti": i pagamenti correnti connessi con la circolazione di beni, servizi o persone effettuati in conformita' della prassi internazionale normale e non sono comprese disposizioni che materialmente costituiscono una combinazione di un pagamento corrente con una operazione di capitale, quali dilazioni di pagamenti e anticipi intesi ad eludere la pertinente legislazione della Parte limitante in materia. 4. Articolo 14. paragrafo 2 Senza pregiudizio dei requisiti dell'articolo 14 e dei suoi altri obblighi internazionali, la Romania si adopera, durante la transizione verso la piena convertibilita' della sua moneta nazionale, a prendere le iniziative opportune per migliorare l'efficienza delle proprie procedure riguardanti i trasferimenti degli utili da investimenti e garantisce in ogni caso questi trasferimenti in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi superiori a sei mesi. La Romania garantisce che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo, se piu' favorevole. 5. Articoli 24, paragrafo 4 lettera a) e 25 Un investimento di un investitore di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), punto ii) di una Parte contraente che non e' parte di un accordo di integrazione economica "AIE", o membro di un'area di libero scambio o di un'unione doganale ha diritto al trattamento concesso ai termini di detti "AIE" area di libero scambio o unione doganale, a condizione che l'investimento: a) abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' nell'area di una parte di detto AIE o di un membro di detta area di libero scambio o unione doganale; o b) qualora abbia soltanto la sua sede sociale in detta area, disponga di un legame effettivo e continuo con l'economia di una delle parti di detto AIE o membro di detta area di libero scambio o unione doganale. Nota alla decisione n. 3 * La presenta decisione e' stata elaborata sul presupposto che le Parti contraenti che intendono avvalersene e che hanno anche concluso Accordi di partenariato e cooperazione con le Comunita' europee e i loro Stati membri contenenti un articolo che disapplica questi Accordi a favore del Trattato, scambino lettere di intesa aventi l'effetto giuridico di rendere applicabile tra di esse l'articolo 16 del Trattato per quanto riguarda la presente decisione. Lo scambio di lettere deve essere completato in tempo prima della firma.