(Trattato - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                             CONCORRENZA 
    1.  Ciascuna  Parte  contraente  si  adopera  per  attenuare   le
distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell'attivita'
economica nel settore dell'energia. 
    2. Ciascuna Parte  contraente  assicura  che,  nell'ambito  della
propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune
e necessarie per disciplinare la condotta  unilaterale  e  concertata
contraria alla  concorrenza,  nell'attivita'  economica  nel  settore
dell'energia. 
    3. Le Parti contraenti aventi esperienza nell'applicazione  delle
norme in materia di concorrenza si adoperano a  prestare  alle  altre
Parti contraenti, su richiesta di quest'ultime  e  nei  limiti  delle
risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto  di  elaborazione  e
applicazione di dette norme. 
    4. Le Parti contraenti possono cooperare nell'applicazione  delle
loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze  e  scambio
di informazioni. 
    5. Se una parte contraente ritiene che una  determinata  condotta
contraria alla  concorrenza,  attuata  nell'area  di  un'altra  Parte
contraente, sia pregiudizievole ad un  interesse  rilevante,  per  le
finalita'  identificate  nel  presente  articolo,  essa  puo'   darne
notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le  sue  autorita'
competenti in  materia  di  concorrenza  intraprendano  le  opportune
azioni di attuazione. La Parte contraente che  effettua  la  notifica
include in quest'ultima informazioni sufficienti  a  consentire  alla
Parte contraente che la riceve di individuare la  condotta  contraria
alla  concorrenza  oggetto  della  notifica  nonche'   l'offerta   di
ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facolta'.
La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se  del  caso,  le
autorita' competenti in materia di  concorrenza  possono  consultarsi
con le autorita' competenti in materia  di  concorrenza  della  Parte
contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto  della
richiesta di detta Parte nel decidere se avviare  o  meno  azioni  in
merito alla presunta condotta  contraria  alla  concorrenza  indicata
nella notifica. La Parte  contraente  che  ha  ricevuto  la  notifica
informa la Parte contraente notificante  della  propria  decisione  o
della decisione delle autorita' competenti in materia di  concorrenza
nonche', a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano
avviate azioni, la Parte  contraente  che  ha  ricevuto  la  notifica
informa la Parte contraente notificante dell'esito  e,  nella  misura
del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo. 
    6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga  una  Parte
contraente a fornire informazioni  in  contrasto  con  la  sua  legge
riguardo alla divulgazione di informazioni, alla  riservatezza  o  al
segreto commerciale. 
    7. Le procedure esposte  nel  paragrafo  5  e  nell'articolo  27,
paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell'ambito del  presente  Trattato
per risolvere qualsiasi controversia che possa  insorgere  in  merito
all'applicazione o all'interpretazione del presente articolo.