ARTICOLO 6 CONCORRENZA 1. Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell'attivita' economica nel settore dell'energia. 2. Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attivita' economica nel settore dell'energia. 3. Le Parti contraenti aventi esperienza nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di quest'ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme. 4. Le Parti contraenti possono cooperare nell'applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni. 5. Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalita' identificate nel presente articolo, essa puo' darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorita' competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonche' l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facolta'. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorita' competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorita' competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorita' competenti in materia di concorrenza nonche', a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale. 7. Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell'articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell'ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente articolo.