(Trattato - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                              TRANSITO 
    1. Ciascuna Parte contraente  adotta  le  misure  necessarie  per
agevolare  il  transito  di  materiali  e  prodotti  energetici,   in
conformita'  al  principio  della  liberta'  di  transito   e   senza
distinzione di origine, destinazione o proprieta' di tali materiali e
prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate  su  tali
distinzioni  e  senza  imporre  ritardi,  restrizioni  o  oneri   non
ragionevoli. 
    2.  Le  Parti  contraenti  incoraggiano  gli  enti  competenti  a
cooperare: 
    a)  nell'ammodernamento   delle   infrastrutture   di   trasporto
dell'energia, necessarie per il  transito  di  materiali  e  prodotti
energetici; 
    b) nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto
dell'energia operanti nelle aree di piu' di una Parte contraente; 
    c) nell'adozione di misure intese ad  attenuare  gli  effetti  di
interruzioni  nell'approvvigionamento   di   materiali   e   prodotti
energetici; 
    d)  nell'agevolare  l'interconnessione  delle  infrastrutture  di
trasporto dell'energia. 
    3.  Ciascuna  Parte  contraente  s'impegna  a  non  applicare  ai
materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in  materia
di trasporto di materiali e prodotti  energetici  e  di  utilizzo  di
infrastrutture di trasporto dell'energia, meno favorevoli  di  quelle
applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area  o  a
questa  destinati,  salvo  se  altrimenti  previsto  in  un   accordo
internazionale vigente. 
    4. Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia
realizzabile a condizioni  commerciali,  mediante  infrastrutture  di
trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono  ostacoli
all'installazione di nuova capacita', salvo  se  altrimenti  previsto
nella legislazione applicabile, che e' coerente con il paragrafo 1. 
    5.  Una  Parte  contraente  nella  cui  area  possono  transitare
materiali e prodotti energetici non e' tenuta a: 
    a) consentire la costruzione o la modifica di  infrastrutture  di
trasporto dell'energia, o 
    b) consentire possibilita'  di  transito  nuove  o  supplementari
attraverso le infrastrutture di trasporto dell'energia  esistenti  se
ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la  pericolosita'
per la sicurezza o l'efficienza dei  suoi  sistemi  di  energia,  ivi
compresa la sicurezza dell'approvvigionamento. 
    Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti  contraenti  garantiscono
flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le
aree di altre Parti contraenti. 
    6. Una Parte contraente nella cui  area  transitano  materiali  e
prodotti energetici, in caso di controversia su  qualsiasi  questione
legata a tale transito, non interrompe  o  limita,  ne'  consente  ad
organi sottoposti al suo controllo  di  interrompere  o  ridurre  ne'
impone  a  qualsiasi  organo  soggetto  alla  sua  giurisdizione   di
interrompere o limitare il flusso esistente di materiali  e  prodotti
energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della
controversia di cui al paragrafo 7, salvo se cio'  e'  specificamente
previsto in un contratto o  un  altro  accordo  che  disciplina  tale
transito oppure e' consentito secondo la decisione del conciliatore. 
    7. Le disposizioni seguenti  si  applicano  ad  una  controversia
descritta al  paragrafo  6,  soltanto  dopo  aver  esaurito  tutti  i
pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della
controversia convenuti in precedenza tra le  Parti  contraenti  parti
della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e  un
organo di un'altra Parte contraente parte della controversia: 
    a) Una Parte contraente parte della controversia puo'  sottoporre
quest'ultima al Segretario Generale  mediante  una  notifica  che  ne
riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le  Parti
contraenti. 
    b) Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il  Segretario
Generale, in consultazione con le parti della controversia e  con  le
altre  Parti  contraenti   interessate,   nomina   un   conciliatore.
Quest'ultimo  deve  avere  la  necessaria  esperienza  nella  materia
oggetto della controversia e non deve  avere  la  nazionalita'  o  la
cittadinanza  o  la  residenza  permanente   di   una   parte   della
controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate. 
    c) Il conciliatore cerca di ottenere l'accordo delle parti  della
controversia su una soluzione della stessa oppure  su  una  procedura
per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla  sua  nomina
il  conciliatore  non  e'  riuscito  a  raggiungere   tale   accordo,
raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura  per
realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e  le  altre
condizioni generali da osservare per il transito  a  partire  da  una
data che egli indica sino alla soluzione della controversia. 
    d) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che
gli organi sottoposti al loro controllo  o  alla  loro  giurisdizione
rispettino qualsiasi decisione interinale  di  cui  alla  lettera  c)
riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi  dalla
decisione  del  conciliatore  ovvero,  sino  alla   soluzione   della
controversia se precedente. 
    e) In  deroga  alla  lettera  b),  il  Segretario  Generale  puo'
decidere di non  nominare  un  conciliatore  se  a  suo  giudizio  la
controversia riguarda un transito  che  e'  o  e'  stato  oggetto  di
procedure di soluzione delle controversie indicate nelle  lettere  da
a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia. 
    f) La Conferenza della Carta adotta disposizioni  standard  sulla
condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori. 
    8. Nessuna disposizione del  presente  articolo  costituisce  una
deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte  contraente  derivanti
dal diritto internazionale, ivi compreso  il  diritto  internazionale
generale, dagli  accordi  bilaterali  o  multilaterali  vigenti,  ivi
comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini. 
    9. Il presente articolo non  puo'  essere  interpretato  come  un
obbligo  per  qualsiasi  Parte  contraente  che   non   possiede   un
determinato  tipo  di  infrastrutture   di   trasporto   dell'energia
utilizzate per il transito ad adottare,  rispetto  a  detto  tipo  di
infrastrutture, alcuna misura ai sensi del  presente  articolo.  Tale
Parte contraente e' tuttavia tenuta  a  rispettare  il  disposto  del
paragrafo 4. 
    10. Ai fini  del  presente  articolo  si  applicano  le  presenti
definizioni: 
    a) "Transito": 
    i) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente o verso
o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico  e
di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell'area di
un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, nella  misura
in cui l'altro Stato o lo Stato terzo e' una Parte contraente; o 
    ii) il trasporto attraverso l'area di  una  Parte  contraente  di
materiali e prodotti energetici originari dell'area di un'altra Parte
contraente e destinati all'area di detta Parte contraente a meno  che
le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e  provvedano
congiuntamente ad inserire questa decisione nell'allegato N.  Le  due
Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell'allegato
N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni  al  Segretariato
generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti.
La soppressione  prende  effetto  quattro  settimane  dopo  la  prima
notifica. 
    b)  "infrastrutture  di  trasporto  dell'energia":  gasdotti   di
trasmissione  ad  alta  pressione,  reti  e  linee  di   trasmissione
dell'elettricita' ad alta tensione, oleodotti per  il  trasporto  del
greggio, condotte per i fanghi  di  carbone,  condotte  per  prodotti
petroliferi  e  altre  strutture  fisse  espressamente  destinate   a
materiali e prodotti energetici.