ARTICOLO 7 TRANSITO 1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformita' al principio della liberta' di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprieta' di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli. 2. Le Parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare: a) nell'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell'energia, necessarie per il transito di materiali e prodotti energetici; b) nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto dell'energia operanti nelle aree di piu' di una Parte contraente; c) nell'adozione di misure intese ad attenuare gli effetti di interruzioni nell'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici; d) nell'agevolare l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell'energia. 3. Ciascuna Parte contraente s'impegna a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell'energia, meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale vigente. 4. Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuova capacita', salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, che e' coerente con il paragrafo 1. 5. Una Parte contraente nella cui area possono transitare materiali e prodotti energetici non e' tenuta a: a) consentire la costruzione o la modifica di infrastrutture di trasporto dell'energia, o b) consentire possibilita' di transito nuove o supplementari attraverso le infrastrutture di trasporto dell'energia esistenti se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosita' per la sicurezza o l'efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell'approvvigionamento. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti. 6. Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, ne' consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre ne' impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se cio' e' specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure e' consentito secondo la decisione del conciliatore. 7. Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e un organo di un'altra Parte contraente parte della controversia: a) Una Parte contraente parte della controversia puo' sottoporre quest'ultima al Segretario Generale mediante una notifica che ne riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le Parti contraenti. b) Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Segretario Generale, in consultazione con le parti della controversia e con le altre Parti contraenti interessate, nomina un conciliatore. Quest'ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la nazionalita' o la cittadinanza o la residenza permanente di una parte della controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate. c) Il conciliatore cerca di ottenere l'accordo delle parti della controversia su una soluzione della stessa oppure su una procedura per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla sua nomina il conciliatore non e' riuscito a raggiungere tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e le altre condizioni generali da osservare per il transito a partire da una data che egli indica sino alla soluzione della controversia. d) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che gli organi sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettino qualsiasi decisione interinale di cui alla lettera c) riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi dalla decisione del conciliatore ovvero, sino alla soluzione della controversia se precedente. e) In deroga alla lettera b), il Segretario Generale puo' decidere di non nominare un conciliatore se a suo giudizio la controversia riguarda un transito che e' o e' stato oggetto di procedure di soluzione delle controversie indicate nelle lettere da a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia. f) La Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori. 8. Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini. 9. Il presente articolo non puo' essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell'energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente e' tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4. 10. Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni: a) "Transito": i) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, nella misura in cui l'altro Stato o lo Stato terzo e' una Parte contraente; o ii) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un'altra Parte contraente e destinati all'area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell'allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell'allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica. b) "infrastrutture di trasporto dell'energia": gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell'elettricita' ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.