(Trattato - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                     TRASFERIMENTO Dl TECNOLOGIA 
    1. Le Parti contraenti convengono di  promuovere  l'accesso  alla
tecnologia energetica e il suo trasferimento su  base  commerciale  e
non  discriminatoria  per  favorire  l'efficienza  degli  scambi   di
materiali e prodotti energetici e l'investimento e per realizzare gli
obiettivi della Carta, nell'osservanza delle leggi e dei  regolamenti
rispettivi nonche'  per  la  protezione  dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale. 
    2. Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria  a
dare esecuzione al  paragrafo  1,  eliminano  pertanto  gli  ostacoli
esistenti,  astenendosi   altresi'   dal   crearne   di   nuovi,   ai
trasferimenti di  tecnologia  nel  campo  dei  materiali  e  prodotti
energetici e  relative  apparecchiature  e  servizi,  fermi  restando
l'obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.