(Trattato - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                         ACCESSO AL CAPITALE 
    1. Le parti contraenti riconoscono  l'importanza  di  mercati  di
capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare  gli
scambi di materiali e di prodotti energetici e  la  realizzazione  di
investimenti  e  assistenza  nell'attivita'  economica  del   settore
dell'energia nelle aree di altre  Parti  contraenti,  particolarmente
quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto
si adopera a promuovere le condizioni di accesso al  proprio  mercato
dei  capitali  delle  societa'  e  dei  cittadini  di   altre   Parti
contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali  energetici
e per effettuare investimenti nell'attivita'  economica  del  settore
dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a  condizioni  non
meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze  analoghe
alle proprie societa' e ai propri cittadini ovvero alle societa' e ai
cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo. 
    2. Una Parte  contraente  puo'  adottare  e  mantenere  programmi
relativi all'accesso a prestiti  pubblici,  sovvenzioni,  garanzie  o
assicurazioni,  intese  a  facilitare  gli  scambi  o  l'investimento
all'estero. Essa mette dette strutture a disposizione,  conformemente
agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali  programmi  (compresi
qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede  di
affari di un  richiedente  per  qualsiasi  struttura  o  la  sede  di
consegna di  merci  o  servizi  forniti  con  il  supporto  di  detta
struttura) per  investimenti  nell'attivita'  economica  nel  settore
dell'energia di altre Parti contraenti  o  per  il  finanziamento  di
scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti. 
    3.  Le  Parti  contraenti  nell'attuare  programmi  di  attivita'
economica nel settore dell'energia, atti a migliorare  la  stabilita'
economica e il clima  di  investimento  delle  Parti  contraenti,  si
adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e  avvalersi
della   competenza   delle   pertinenti    istituzioni    finanziarie
internazionali. 
    4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce: 
    a) alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in
materia  di  concessione  di  credito  o  sottoscrizioni,  basate  su
principi di mercato e considerazioni prudenziali; 
    ovvero 
    b) ad una Parte contraente di decidere misure: 
    i) per motivi prudenziali, compresa  la  tutela  di  investitori,
consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui e' dovuto
da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure 
    ii) per garantire l'integrita' e la stabilita'  del  suo  sistema
finanziario e dei mercati di capitale.