ARTICOLO 17 EMENDAMENTI 1. Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti al presente protocollo. 2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento al presente protocollo e' comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta. 3. Gli emendamenti al presente protocollo i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta, sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente protocollo sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il 30 giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno 3/4 delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il 30 giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.