(Protocollo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                             EMENDAMENTI 
    1. Ogni Parte contraente puo' proporre  emendamenti  al  presente
protocollo. 
    2. Il testo di qualsiasi  proposta  di  emendamento  al  presente
protocollo e'  comunicato  dal  Segretariato  alle  Parti  contraenti
almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone  l'adozione  da
parte della Conferenza della Carta. 
    3. Gli emendamenti al presente protocollo i cui testi sono  stati
adottati  dalla  Conferenza  della   Carta,   sono   comunicati   dal
Segretariato al  depositario  che  li  sottopone  a  tutte  le  Parti
contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. 
    4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione  degli
emendamenti  al  presente  protocollo  sono  depositati   presso   il
depositario.  Gli  emendamenti  entrano  in  vigore  tra   le   Parti
contraenti che li hanno  ratificati,  accettati  o  approvati  il  30
giorno successivo al deposito presso il depositario  degli  strumenti
di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno 3/4 delle
Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in  vigore  nei
confronti di qualsiasi altra Parte contraente il 30 giorno successivo
alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo  strumento  di
ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.