(Protocollo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                          ENTRATA IN VIGORE 
    1. Il presente protocollo entra in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla  data  di  deposito  del  quindicesimo  strumento  di
ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso, da parte
di  uno  Stato  o  di  un'Organizzazione  regionale  di  integrazione
economica firmatari della Carta e Parti contraenti del Trattato sulla
Carta dell'energia ovvero  alla  data  in  cui  entra  in  vigore  il
Trattato sulla Carta dell'energia, se successiva. 
    2. Per ogni Stato  o  Organizzazione  regionale  di  integrazione
economica per il quale  il  Trattato  sulla  Carta  dell'energia  sia
entrato in vigore e  che  ratifichi,  accetti,  approvi  il  presente
protocollo o che vi aderisca dopo che il  protocollo  e'  entrato  in
vigore ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il  30
giorno successivo alla  data  in  cui  tale  Stato  o  Organizzazione
regionale  di  integrazione  economica  ha  depositato   il   proprio
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
    3. Ai fini del paragrafo 1,  qualsiasi  strumento  depositato  da
un'Organizzazione  regionale  di  integrazione   economica   non   e'
calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di  tale
organizzazione.