ARTICOLO 18 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso, da parte di uno Stato o di un'Organizzazione regionale di integrazione economica firmatari della Carta e Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia ovvero alla data in cui entra in vigore il Trattato sulla Carta dell'energia, se successiva. 2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica per il quale il Trattato sulla Carta dell'energia sia entrato in vigore e che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o che vi aderisca dopo che il protocollo e' entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il 30 giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale di integrazione economica non e' calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.