(Protocollo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                               RECESSO 
    1. In qualsiasi momento, dopo l'entrata in  vigore  del  presente
protocollo per una Parte contraente, quest'ultima puo' recedere dallo
stesso mediante notifica scritta al depositario del suo recesso. 
    2. Qualsiasi Parte contraente che recede dal Trattato sulla Carta
dell'energia  e'  considerata  anche  come  recedente  dal   presente
protocollo. 
    3. Il recesso di cui al paragrafo 1 ha efficacia 90  giorni  dopo
il ricevimento della notifica da parte del depositario. Il recesso di
cui al paragrafo 2 ha efficacia alla stessa data in cui ha  efficacia
il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia.