ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA I. La sessione plenaria finale della Conferenza della Carta europea dell'energia si e' svolta a Lisbona il 16-17 dicembre 1994. Ad essa hanno partecipato rappresentanti de: la Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, Australia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica dell'Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunita' europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, Islanda, la Repubblica d'Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l'Ucraina, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica dell'Uzbekistan (qui di seguito designati "i rappresentanti") nonche', osservatori di taluni paesi e organizzazioni internazionali invitati. ANTECEDENTI II. Alla riunione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990, il Primo Ministro dei Paesi Bassi suggeri' di catalizzare e accelerare la ripresa economica nell'Europa orientale e nell'allora Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche attraverso la cooperazione nel settore dell'energia. La proposta fu accolta positivamente dal Consiglio che invito' la Commissione delle Comunita' europee a studiare le modalita' migliori per attuare questa cooperazione. Nel febbraio 1991, la Commissione ha proposto l'idea di una Carta europea dell'energia. Dopo il dibattito sulla proposta della Commissione in seno al Consiglio, le Comunita' europee hanno invitato gli altri paesi dell'Europa occidentale ed orientale, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e i membri non europei dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a partecipare ad una conferenza a Bruxelles nel luglio 1991 per avviare i negoziati sulla Carta europea dell'energia. Vari altri paesi ed organizzazioni internazionali sono stati invitati a partecipare alla Conferenza europea sulla Carta dell'energia come osservatori. I negoziati sulla Carta europea dell'energia sono terminati nel 1991 e la Carta e' stata adottata con la firma di un documento conclusivo alla conferenza svoltasi a l'Aia il 16-17 dicembre 1991. I Firmatari della Carta, a tale momento o successivamente, sono quelli elencati nella Sezione I precedente, diversi dagli osservatori. I Firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati: a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione il piu' presto possibile negoziando in buona fede un accordo di base ed i protocolli. La Conferenza della Carta europea dell'energia ha pertanto avviato i negoziati su un accordo di base - nominato successivamente Trattato sulla Carta dell'energia - inteso a promuovere la cooperazione industriale Est-Ovest assicurando la tutela giuridica in materia di investimenti, transito e commercio. Essa ha anche avviato negoziati sui protocolli nei settori dell'efficienza energetica, della sicurezza nucleare e degli idrocarburi, anche se in quest'ultimo caso, i negoziati sono stati successivamente sospesi fino al completamento del Trattato sulla Carta dell'energia. I negoziati relativi al trattato sulla Carta dell'energia e al protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati sono terminati con successo nel 1994. IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA III. In esito delle sue deliberazioni, la Conferenza sulla Carta europea dell'energia ha adottato il testo del Trattato sulla Carta dell'energia (in appresso denominato il "Trattato") che figura nell'allegato 1 e delle decisioni al riguardo che figurano nell'allegato 2 e hanno convenuto che il Trattato sia aperto alla firma a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995. CLAUSOLE INTERPRETATIVE IV. Nel firmare l'Atto finale, i rappresentanti hanno convenuto di adottare relativamente al Trattato le clausole interpretative qui di seguito. 1. Trattato in generale a) i rappresentanti sottolineano che le disposizioni del Trattato sono state convenute tenendo presente la natura specifica di questo, inteso a fornire un quadro giuridico per promuovere la cooperazione a lungo termine in un settore particolare e non possono pertanto essere interpretate come un precedente nel contesto di altri negoziati internazionali. b) Le disposizioni del Trattato non: i) impongono ad alcuna Parte contraente di introdurre l'obbligo dell'accesso di terzi; ovvero ii) impediscono l'uso di sistemi di determinazione dei prezzi che applichino prezzi identici ai clienti in localita' diverse, nell'ambito di una categoria particolare di consumatori. c) le deroghe al trattamento della nazione piu' favorita non devono contemplare misure specifiche per un investitore o un gruppo di investitori, bensi' misure di applicazione generale. 2. Articolo 1, paragrafo 5 a) Resta inteso che il Trattato non conferisce diritti a avviare attivita' economiche diverse dalle attivita' economiche nel settore dell'energia. b) Le seguenti attivita' sono esempi di attivita' economica nel settore dell'energia. i) la prospezione e l'esplorazione nonche' l'estrazione, ad esempio, di petrolio, gas, carbone ed uranio; ii) la costruzione e l'esercizio di impianti di generazione dell'energia, compresi quelli eolici e quelli alimentati da altre fonti energetiche rinnovabili; iii) il trasporto, la distribuzione, l'immagazzinamento e l'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, ad esempio mediante reti e condotte di trasmissione e distribuzione o linee ferroviarie dedicate nonche' la costruzione dei relativi impianti, compresa la posa di condotte per il petrolio, il gas e i fanghi di carbone; iv) l'eliminazione e lo smaltimento di rifiuti dagli impianti connessi con la produzione di energia quali le centrali elettriche, compresi i residui radioattivi delle centrali elettro-nucleari; v) lo smantellamento di impianti connessi con la produzione di energia, comprese piattaforme petrolifere, raffinerie di petrolio e impianti di generazione dell'energia; vi) la commercializzazione e la vendita nonche' gli scambi di materiali e prodotti energetici, ad esempio vendite al minuto di benzina, e vii) attivita' di ricerca, consulenza, pianificazione, gestione e progettazione connesse con le attivita' sopra menzionate, comprese quelle volte a migliorare l'efficienza energetica. 3. Articolo 1, paragrafo 6 A fini di chiarezza, in merito alla questione se un investimento effettuato nell'area di una Parte contraente, sia controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di un'altra Parte contraente, il controllo di un investimento significa controllo in fatto, determinato dopo esame delle circostanze fattuali in ogni situazione. In ciascuno di questi esami, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi, per quanto riguarda l'investitore: a) l'interesse finanziario nell'investimento, ivi inclusa la remunerazione del capitale; b) la capacita' di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione e le operazioni dell'investimento; e c) la capacita' di esercitare un'influenza rilevante sulla selezione dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organismo di gestione. Ove si dubiti sul controllo diretto o indiretto di un investitore su un investimento, un investitore che rivendica questo controllo e' tenuto a dimostrarne l'esistenza. 4. Articolo 1 paragrafo 8 In linea con la politica dell'Australia sugli investimenti esteri, la realizzazione di un nuovo progetto di estrazione mineraria o di trattamento di materie prime, con un investimento complessivo di 10 milioni o piu' di dollari australiani, ad opera di un interesse estero, costituisce la realizzazione di un nuovo investimento, anche se detto interesse estero gestisce gia' un'attivita' simile in Australia. 5. Articolo 1, paragrafo 12 I rappresentanti riconoscono la necessita' di una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente piu' rigorosi standards accettati a livello internazionale. 6. Articolo 5, paragrafo 1 L'accordo dei rappresentanti sull'articolo 5 non comporta alcuna presa di posizione in ordine al fatto o alla misura in cui le disposizioni dell'"Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi", allegato all'Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, siano o meno implicite negli articoli III e XI del GATT. 7. Articolo 6 a) La condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 deve essere definita dalle Parti contraenti in conformita' alle loro leggi e puo' comprendere comportamenti abusivi. b) i termini "applicazione" e "applica" comprendono l'azione di una Parte contraente secondo le leggi che disciplinano la concorrenza mediante investigazioni, procedure legali o misure amministrative come pure mediante qualsiasi decisione o nuova legge per rilasciare o confermare un'autorizzazione. 8. Articolo 7, paragrafo 4 La legislazione applicabile comprenderebbe disposizioni riguardanti la protezione dell'ambiente, l'utilizzazione del suolo, la sicurezza, o gli standards tecnici. 9 Articoli 9, 10 e parte V I programmi di una Parte contraente che prevedono prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intesi a facilitare gli scambi o gli investimenti all'estero non connessi a investimenti o attivita' correlate di investitori di altre Parti contraenti nella sua area, possono essere soggetti a vincoli in materia di partecipazione ad essi. 10. Articolo 10, paraurafo 4 Il trattato aggiuntivo specifichera' le condizioni di applicazione del trattamento descritto all'articolo 10, paragrafo 3. Queste condizioni comprenderanno, tra l'altro, disposizioni relative alla vendita o altre forme di dismissione di beni pubblici (privatizzazione) e lo smantellamento di monopoli. 11. Articoli 10, paragrafo 4 e 29, paragrafo 6 Le Parti contraenti possono tenere conto di qualsiasi correlazione tra le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 e quelle dell'articolo 29, paragrafo 6. 12. Articolo 14, paragrafo 5 Resta inteso che una Parte contraente che aderisce ad un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, garantisce che le condizioni di detto accordo non siano in contraddizione con i suoi obblighi ai sensi dello statuto dell'accordo del Fondo monetario internazionale. 13. Articolo 19, paregrafo 1, lettera i) Spetta a ciascuna Parte contraente decidere in che misura la valutazione e il monitoraggio dell'impatto ambientale debba essere soggetto a requisiti legali, stabilire le autorita' competenti ad adottare decisioni su detti requisiti e le opportune procedure da seguire. 14. Articoli 22 e 23 Con riferimento agli scambi di materiali e progetti energetici disciplinati dall'articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 22 e 23. 15. Articolo 24 Le eccezioni contemplate nel GATT e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti particolari che sono membri del GATT, come riconosciuto dall'articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall'articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui all'articolo 24. 16. Articolo 26, paragrafo 2, lettera a) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) non va interpretato nel senso di imporre ad una Parte contraente di attuare la parte III del Trattato nel suo diritto interno. 17. Articoli 26 e 27 Il riferimento agli obblighi del Trattato nella penultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1 non comprende le decisioni adottate da organizzazioni internazionali, anche se giuridicamente vincolanti, ovvero di trattati entrati in vigore antecedentemente al 1 gennaio 1970. 18. Articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a) Qualora una disposizione del GATT 1947 o di un atto correlato cui si fa riferimento nel presente paragrafo preveda un'azione collettiva dei membri del GATT, resta inteso che la Conferenza della Carta compie tale azione. b) Il concetto "in vigore il 1 marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e ai prodotti energetici" non va inteso come riferimento ai casi in cui un membro del GATT ha invocato l'articolo XXXV del GATT, cessando quindi di applicare il GATT nei confronti di un altro membro del GATT ma applica tuttavia unilateralmente di fatto alcune disposizioni del GATT nei confronti di detto altro membro del GATT. 19. Articolo 33 La Conferenza provvisoria della Carta dovrebbe quanto prima decidere le migliori modalita' per attuare l'obiettivo del titolo III della Carta europea dell'energia, cioe' che i protocolli siano negoziati nei settori di cooperazione elencati al titolo III della Carta. 20. Articolo 34 a) Il Segretario Generale provvisorio dovrebbe mettersi immediatamente in contatto con altri organismi internazionali per appurare le condizioni alle quali essi possano accettare di svolgere dei compiti derivanti dal Trattato e dalla Carta. Il Segretario Generale provvisorio puo' riferirne alla Conferenza provvisoria della Carta nella riunione che, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, deve essere convocata non oltre 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato. b) La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. 21. Articolo 34 paragrafo 3, lettera m) I cambiamenti tecnici degli allegati possono ad esempio, comprendere l'eliminazione dall'elenco dei non firmatari o dei firmatari che hanno manifestato l'intenzione di non ratificare oppure aggiunte agli allegati N e VC. Resta inteso che il Segretariato proponga questi cambiamenti, ove opportuno, alla Conferenza della Carta. 22. Allenato TFU, punto 1 a) Se alcune Parti di un accordo di cui al paragrafo 1 non hanno firmato o non hanno aderito al Trattato al momento previsto per la notifica, le Parti dell'accordo che hanno firmato o che hanno aderito al Trattato possono effettuare la notifica per proprio conto. b) Non e' prevista in generale la necessita' di notificare accordi di natura puramente commerciale in quanto questi accordi non sollevano un problema di conformita' rispetto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) anche ove essi siano stati sottoscritti da agenzie statali. La Conferenza della Carta potrebbe tuttavia chiarire, ai fini dell'allegato TFU, quali tipi di accordi, cui si fa riferimento all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), necessitino o meno una notifica ai sensi dell'allegato. DICHIARAZIONI V. I rappresentanti hanno dichiarato che l'articolo 18, paragrafo 2 non deve essere interpretato in modo da consentire di eludere l'applicazione delle altre disposizioni del Trattato. VI. I rappresentanti hanno inoltre preso nota delle seguenti dichiarazioni relative al Trattato: 1. Articolo 1. paragrafo 6 La Federazione russa desidera che sia riesaminato nei negoziati relativi al trattato aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, il problema del rilievo della legislazione nazionale rispetto alla questione del controllo, come espressa nell'intesa sull'articolo 1, paragrafo 6. 2. Articolo 5 e articolo 10, paragrafo 11 L'Australia fa presente che le disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 11 non riducono i suoi diritti ed obblighi in forza del GATT, ivi compreso quanto contenuto nell'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi allegati all'Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, segnatamente riguardo alla lista di eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che essa considera incompleta. L'Australia fa inoltre presente che non sarebbe opportuno per gli organi di risoluzione delle controversie istituiti ai sensi del Trattato di dare interpretazioni degli articoli III e XI del GATT nell'ambito di controversie fra parti del GATT ovvero fra un investitore di una parte del GATT ed un'altra parte del GATT. Essa considera che, riguardo all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 11 fra un investitore ed una parte del GATT, l'unica questione che possa essere considerata ai sensi dell'articolo 26 e' quella del lodo arbitrale nel caso in cui un collegio GATT o l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC statuisca che una misura di investimento connessa al commercio mantenuta dalla Parte contraente e' incompatibile con le sue obbligazioni ai sensi del GATT o dell'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi. 3. Articolo 7 Le Comunita' europee e i loro Stati membri e l'Austria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia dichiarano che le disposizioni dell'articolo 7 sono soggette alle norme convenzionali del diritto internazionale sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini o, in assenza di queste norme, al diritto internazionale generale. Essi dichiarano inoltre che l'articolo 7 non incide sull'interpretazione del diritto internazionale vigente sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini e non deve essere interpretato in tal senso. 4. Articolo 10 Il Canada e gli Stati Uniti dichiarano entrambi che intendono applicare le disposizioni dell'articolo 10 alla luce delle considerazioni seguenti: Dovranno essere considerate caso per caso le circostanze per determinare il trattamento da riservare agli investitori di altre Parti contraenti e ai loro investimenti. Un raffronto tra il trattamento riservato agli investitori di una Parte contraente o gli investimenti di investitori di una Parte contraente e gli investimenti o gli investitori di un'altra Parte contraente, e' valido unicamente se e' effettuato tra investitori e investimenti in circostanze analoghe. Nel determinare se il trattamento differenziale di investitori o investimenti sia compatibile con l'articolo 10, si deve tener conto di due fattori fondamentali. Il primo fattore riguarda gli obiettivi politici delle Parti contraenti in vari campi nella misura in cui essi sono compatibili con i principi di non discriminazione stabiliti dall'articolo 10. Legittimi obiettivi politici possono giustificare il trattamento differenziale di investitori esteri o dei loro investimenti per riflettere una dissomiglianza di circostanze pertinenti tra questi investitori e investimenti e le loro controparti nazionali. Per esempio, l'obiettivo di garantire l'integrita' di un sistema finanziario nazionale, giustificherebbe ragionevoli misure prudenziali rispetto a investitori o investimenti esteri, mentre nel caso di investitori o investimenti nazionali queste misure non sarebbero necessarie per garantire il conseguimento degli stessi obiettivi. Gli investitori esteri o i loro investimenti non si situano pertanto "in circostanze simili" a quelle degli investitori nazionali o dei loro investimenti. Di conseguenza, anche se una misura di questo tipo conceda il trattamento differenziale, essa non sarebbe in contrasto con l'articolo 10. Il secondo fattore riguarda la congruita' della motivazione della misura sul fatto che l'investitore o l'investimento di cui si tratta, e' di proprieta' estera oppure e' sotto controllo estero. Una misura riguardante in modo specifico gli investitori in quanto stranieri senza sufficienti motivazioni politiche di compensazione, in linea con il paragrafo precedente, sarebbe contraria ai principi dell'articolo 10. L'investitore o l'investimento estero si situerebbero in "circostanze simili" rispetto all'investitore nazionale e ai loro investimenti e la misura sarebbe contraria all'articolo 10. 5. Articolo 25 Le Comunita' europee e i loro Stati membri ricordano che, in conformita' dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' europea: a) le societa' o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro d'attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento, in conformita' alla parte terza, titolo III, capo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; le societa' o imprese che hanno unicamente la sede sociale nella Comunita' devono, a tal fine, avere un legame effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri; b) con i termini "societa' o imprese, si intendono le societa' o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro. Le Comunita' europee e i loro Stati membri ricordano inoltre che: Il diritto comunitario contempla la possibilita' di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di societa' o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l'applicazione dell'articolo 25 consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal piu' ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono le Comunita' europee. 6. Articolo 40 La Danimarca ricorda che la Carta europea dell'energia non si applica alla Groenlandia e alla Isole Faroer sino al ricevimento di una notificazione a tal fine da parte dei governi locali della Groenlandia e delle Isole Faroer. A tal riguardo, la Danimarca dichiara che l'articolo 40 del Trattato si applica alla Groenlandia e alle Isole Faroer. 7. Allegato G, punto 4 a) La Comunita' europea e la Federazione russa dichiarano che gli scambi di materiali nucleari tra di loro sono disciplinati, in attesa di raggiungere un altro accordo, dalle disposizioni dell'articolo 22 dell'accordo di partenariato e cooperazione che stabilisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da un lato, e la Federazione russa dall'altro, firmato a Corfu' il 24 giugno 1994, lo scambio di lettere ad esso allegato e la connessa dichiarazione congiunta, e che le controversie riguardanti questi scambi saranno soggette alle procedure di detto accordo. b) Le Comunita' europee dichiarano che intendono concludere accordi bilaterali sogli scambi di materiali nucleari con l'Ucraina, il Kazakhstan, il Kirghizstan, il Tagikistan e l'Uzbekistan. Sono state avviate le procedure in vista di dichiarazioni bilaterali a conferma dell'accordo in forza del quale gli scambi nucleari tra le Comunita' europee e questi Stati sono disciplinati esclusivamente da questi specifici accordi e, fino alla loro entrata in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'Accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. (Queste dichiarazioni saranno inserite nell'Atto finale e a tale momento dette dichiarazioni bilaterali sostituiranno la presente dichiarazione unilaterale). IL PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E GLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI VII. La Conferenza sulla Carta europea dell'energia ha adottato il testo del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati che figura nell'allegato 3. LA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA VIII. La Conferenza provvisoria della Carta e la Conferenza della Carta contemplata dal Trattato sono d'ora innanzi responsabili per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia e sulla Carta europea dell'energia cosi' adottata. DOCUMENTAZIONE IX. Gli atti dei negoziati della Conferenza europea della Carta dell'energia saranno depositati al Segretariato. Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.