(Atto Finale)
    ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA 
    I. La sessione  plenaria  finale  della  Conferenza  della  Carta
europea dell'energia si e' svolta a Lisbona il 16-17  dicembre  1994.
Ad  essa  hanno  partecipato  rappresentanti  de:  la  Repubblica  di
Albania,  la  Repubblica  di  Armenia,   Australia,   la   Repubblica
d'Austria, la Repubblica dell'Azerbaigian, il Regno  del  Belgio,  la
Repubblica di Bielorussia, la Repubblica di Bulgaria, il  Canada,  la
Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il
Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le  Comunita'  europee,
la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica  di
Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica  ellenica,  la
Repubblica  di  Ungheria,  Islanda,  la  Repubblica   d'Irlanda,   la
Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica  del  Kazakistan,  la
Repubblica  del  Kirghizistan,  la  Repubblica  della  Lettonia,   il
Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato
del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica  di  Moldavia,
il Regno dei Paesi Bassi, il Regno  di  Norvegia,  la  Repubblica  di
Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione  russa,
la Repubblica slovacca,  la  Repubblica  di  Slovenia,  il  Regno  di
Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica
del Tagikistan, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l'Ucraina,
il  Regno  Unito,  gli  Stati  Uniti  d'America   e   la   Repubblica
dell'Uzbekistan  (qui  di  seguito  designati   "i   rappresentanti")
nonche', osservatori di taluni paesi e organizzazioni  internazionali
invitati. 
ANTECEDENTI 
    II. Alla riunione del Consiglio europeo  di  Dublino  del  giugno
1990, il Primo Ministro dei Paesi Bassi  suggeri'  di  catalizzare  e
accelerare la ripresa economica nell'Europa orientale  e  nell'allora
Unione  delle  Repubbliche  socialiste   sovietiche   attraverso   la
cooperazione  nel  settore  dell'energia.  La  proposta  fu   accolta
positivamente  dal  Consiglio  che  invito'  la   Commissione   delle
Comunita' europee a studiare le modalita' migliori per attuare questa
cooperazione. Nel febbraio 1991, la Commissione ha proposto l'idea di
una Carta europea dell'energia. 
    Dopo il dibattito sulla proposta della  Commissione  in  seno  al
Consiglio, le  Comunita'  europee  hanno  invitato  gli  altri  paesi
dell'Europa occidentale  ed  orientale,  l'Unione  delle  Repubbliche
socialiste sovietiche e i membri non europei dell'Organizzazione  per
la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  a  partecipare  ad  una
conferenza a Bruxelles nel luglio 1991 per avviare i negoziati  sulla
Carta  europea  dell'energia.  Vari  altri  paesi  ed  organizzazioni
internazionali sono stati  invitati  a  partecipare  alla  Conferenza
europea sulla Carta dell'energia come osservatori. 
    I negoziati sulla Carta europea dell'energia sono  terminati  nel
1991 e la Carta e' stata  adottata  con  la  firma  di  un  documento
conclusivo alla conferenza svoltasi a l'Aia il 16-17 dicembre 1991. I
Firmatari della Carta, a tale momento o successivamente, sono  quelli
elencati nella Sezione I precedente, diversi dagli osservatori. 
    I Firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati: 
    a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta e ad  attuare
ed ampliare la loro cooperazione il piu' presto possibile  negoziando
in buona fede un accordo di base ed i protocolli. 
    La  Conferenza  della  Carta  europea  dell'energia  ha  pertanto
avviato i negoziati su un accordo di base - nominato  successivamente
Trattato  sulla  Carta  dell'energia  -  inteso   a   promuovere   la
cooperazione industriale Est-Ovest assicurando la tutela giuridica in
materia di investimenti, transito e commercio. Essa ha anche  avviato
negoziati sui  protocolli  nei  settori  dell'efficienza  energetica,
della  sicurezza  nucleare  e  degli   idrocarburi,   anche   se   in
quest'ultimo caso, i negoziati  sono  stati  successivamente  sospesi
fino al completamento del Trattato sulla Carta dell'energia. 
    I negoziati relativi al trattato sulla Carta  dell'energia  e  al
protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e  gli
aspetti ambientali correlati sono terminati con successo nel 1994. 
                IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA 
    III. In esito delle sue deliberazioni, la Conferenza sulla  Carta
europea dell'energia ha adottato il testo del  Trattato  sulla  Carta
dell'energia  (in  appresso  denominato  il  "Trattato")  che  figura
nell'allegato  1  e  delle  decisioni  al   riguardo   che   figurano
nell'allegato 2 e hanno convenuto che il  Trattato  sia  aperto  alla
firma a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995. 
                       CLAUSOLE INTERPRETATIVE 
    IV. Nel firmare l'Atto finale, i rappresentanti  hanno  convenuto
di adottare relativamente al Trattato le clausole interpretative  qui
di seguito. 
    1. Trattato in generale 
    a) i rappresentanti sottolineano che le disposizioni del Trattato
sono state convenute tenendo presente la natura specifica di  questo,
inteso a fornire un quadro giuridico per promuovere la cooperazione a
lungo termine in un settore particolare e non possono pertanto essere
interpretate come un  precedente  nel  contesto  di  altri  negoziati
internazionali. 
    b) Le disposizioni del Trattato non: 
    i) impongono ad alcuna Parte contraente di introdurre l'obbligo 
dell'accesso di terzi; ovvero 
    ii) impediscono l'uso di sistemi di determinazione dei prezzi che
applichino  prezzi  identici  ai  clienti   in   localita'   diverse,
nell'ambito di una categoria particolare di consumatori. 
    c) le deroghe al trattamento  della  nazione  piu'  favorita  non
devono contemplare misure specifiche per un investitore o  un  gruppo
di investitori, bensi' misure di applicazione generale. 
    2. Articolo 1, paragrafo 5 
    a) Resta inteso che il Trattato non conferisce diritti a  avviare
attivita' economiche diverse dalle attivita' economiche  nel  settore
dell'energia. 
    b) Le seguenti attivita' sono esempi di attivita'  economica  nel
settore dell'energia. 
    i) la  prospezione  e  l'esplorazione  nonche'  l'estrazione,  ad
esempio, di petrolio, gas, carbone ed uranio; 
    ii) la costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di  generazione
dell'energia, compresi quelli eolici e  quelli  alimentati  da  altre
fonti energetiche rinnovabili; 
    iii)  il  trasporto,  la  distribuzione,   l'immagazzinamento   e
l'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici,  ad  esempio
mediante reti e condotte di  trasmissione  e  distribuzione  o  linee
ferroviarie dedicate nonche' la costruzione  dei  relativi  impianti,
compresa la posa di condotte per il petrolio, il gas e  i  fanghi  di
carbone; 
    iv) l'eliminazione e lo smaltimento  di  rifiuti  dagli  impianti
connessi con la produzione di energia quali le  centrali  elettriche,
compresi i residui radioattivi delle centrali elettro-nucleari; 
    v) lo smantellamento di impianti connessi con  la  produzione  di
energia, comprese piattaforme petrolifere, raffinerie di  petrolio  e
impianti di generazione dell'energia; 
    vi) la commercializzazione e la vendita  nonche'  gli  scambi  di
materiali e prodotti energetici, ad esempio vendite al minuto di 
benzina, e 
    vii) attivita' di ricerca, consulenza, pianificazione, gestione e
progettazione connesse con le attivita'  sopra  menzionate,  comprese
quelle volte a migliorare l'efficienza energetica. 
    3. Articolo 1, paragrafo 6 
    A fini di chiarezza, in merito alla questione se un  investimento
effettuato  nell'area  di  una  Parte  contraente,  sia  controllato,
direttamente o indirettamente, da un investitore  di  un'altra  Parte
contraente, il controllo di un investimento  significa  controllo  in
fatto, determinato dopo esame  delle  circostanze  fattuali  in  ogni
situazione. In ciascuno di questi esami, si deve tener conto di tutti
i fattori pertinenti, compresi, per quanto riguarda l'investitore: 
    a) l'interesse  finanziario  nell'investimento,  ivi  inclusa  la
remunerazione del capitale; 
    b) la capacita' di esercitare un'influenza rilevante sulla 
gestione e le operazioni dell'investimento; e 
    c)  la  capacita'  di  esercitare  un'influenza  rilevante  sulla
selezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  o  di  altro
organismo di gestione. 
    Ove si dubiti sul controllo diretto o indiretto di un investitore
su un investimento, un investitore che rivendica questo controllo  e'
tenuto a dimostrarne l'esistenza. 
    4. Articolo 1 paragrafo 8 
    In  linea  con  la  politica  dell'Australia  sugli  investimenti
esteri, la realizzazione di un nuovo progetto di estrazione mineraria
o di trattamento di materie prime, con un investimento complessivo di
10 milioni o piu' di dollari australiani, ad opera  di  un  interesse
estero, costituisce la realizzazione di un nuovo investimento,  anche
se detto  interesse  estero  gestisce  gia'  un'attivita'  simile  in
Australia. 
    5. Articolo 1, paragrafo 12 
    I rappresentanti riconoscono  la  necessita'  di  una  protezione
adeguata  ed  effettiva  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale,
conformemente   piu'   rigorosi   standards   accettati   a   livello
internazionale. 
    6. Articolo 5, paragrafo 1 
    L'accordo dei rappresentanti sull'articolo 5 non comporta  alcuna
presa di posizione in ordine  al  fatto  o  alla  misura  in  cui  le
disposizioni dell'"Accordo sulle misure  relative  agli  investimenti
che incidono sugli scambi", allegato all'Atto  finale  dei  negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, siano o meno  implicite
negli articoli III e XI del GATT. 
    7. Articolo 6 
    a)  La  condotta  unilaterale   e   concertata   contraria   alla
concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 deve  essere  definita
dalle  Parti  contraenti  in  conformita'  alle  loro  leggi  e  puo'
comprendere comportamenti abusivi. 
    b) i termini "applicazione" e "applica" comprendono  l'azione  di
una Parte contraente secondo le leggi che disciplinano la concorrenza
mediante investigazioni, procedure  legali  o  misure  amministrative
come pure mediante qualsiasi decisione o nuova legge per rilasciare o
confermare un'autorizzazione. 
    8. Articolo 7, paragrafo 4 
    La   legislazione   applicabile    comprenderebbe    disposizioni
riguardanti la protezione dell'ambiente, l'utilizzazione  del  suolo,
la sicurezza, o gli standards tecnici. 
    9 Articoli 9, 10 e parte V 
    I programmi  di  una  Parte  contraente  che  prevedono  prestiti
pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intesi a  facilitare
gli scambi o gli investimenti all'estero non connessi a  investimenti
o attivita' correlate di investitori di altre Parti contraenti  nella
sua  area,  possono  essere  soggetti  a  vincoli   in   materia   di
partecipazione ad essi. 
    10. Articolo 10, paraurafo 4 
    Il   trattato   aggiuntivo   specifichera'   le   condizioni   di
applicazione del trattamento descritto all'articolo 10, paragrafo  3.
Queste condizioni comprenderanno, tra l'altro, disposizioni  relative
alla  vendita  o  altre  forme  di  dismissione  di   beni   pubblici
(privatizzazione) e lo smantellamento di monopoli. 
    11. Articoli 10, paragrafo 4 e 29, paragrafo 6 
    Le  Parti  contraenti   possono   tenere   conto   di   qualsiasi
correlazione tra le disposizioni  dell'articolo  10,  paragrafo  4  e
quelle dell'articolo 29, paragrafo 6. 
    12. Articolo 14, paragrafo 5 
    Resta inteso che una Parte contraente che aderisce ad un  accordo
di cui all'articolo 14, paragrafo 5, garantisce che le condizioni  di
detto accordo non siano in contraddizione  con  i  suoi  obblighi  ai
sensi dello statuto dell'accordo del Fondo monetario internazionale. 
    13. Articolo 19, paregrafo 1, lettera i) 
    Spetta a ciascuna Parte contraente  decidere  in  che  misura  la
valutazione e il monitoraggio dell'impatto  ambientale  debba  essere
soggetto a requisiti legali, stabilire  le  autorita'  competenti  ad
adottare decisioni su detti requisiti e  le  opportune  procedure  da
seguire. 
    14. Articoli 22 e 23 
    Con riferimento agli scambi di materiali  e  progetti  energetici
disciplinati  dall'articolo   29,   detto   articolo   specifica   le
disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 22 e 23. 
    15. Articolo 24 
    Le eccezioni contemplate nel  GATT  e  negli  atti  correlati  si
applicano tra Parti contraenti particolari che sono membri del  GATT,
come riconosciuto dall'articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi  di
materiali e prodotti energetici disciplinati dall'articolo 29,  detto
articolo specifica le disposizioni pertinenti  alle  materie  di  cui
all'articolo 24. 
    16. Articolo 26, paragrafo 2, lettera a) 
    L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) non  va  interpretato  nel
senso di imporre ad una Parte contraente di attuare la parte III  del
Trattato nel suo diritto interno. 
    17. Articoli 26 e 27 
    Il riferimento agli obblighi del Trattato nella  penultima  frase
dell'articolo 10, paragrafo 1 non comprende le decisioni adottate  da
organizzazioni internazionali, anche  se  giuridicamente  vincolanti,
ovvero di trattati entrati in vigore antecedentemente  al  1  gennaio
1970. 
    18. Articolo 29, paragrafo 2, lettera a) 
    a) Qualora una disposizione del GATT 1947 o di un atto  correlato
cui si  fa  riferimento  nel  presente  paragrafo  preveda  un'azione
collettiva dei membri del GATT, resta inteso che la Conferenza  della
Carta compie tale azione. 
    b) Il concetto "in vigore il 1  marzo  1994  e  applicate  fra  i
membri del  GATT  1947  relativamente  ai  materiali  e  ai  prodotti
energetici" non va inteso come riferimento ai casi in cui  un  membro
del GATT ha invocato l'articolo XXXV del  GATT,  cessando  quindi  di
applicare il GATT nei confronti  di  un  altro  membro  del  GATT  ma
applica tuttavia unilateralmente di  fatto  alcune  disposizioni  del
GATT nei confronti di detto altro membro del GATT. 
    19. Articolo 33 
    La Conferenza  provvisoria  della  Carta  dovrebbe  quanto  prima
decidere le migliori modalita' per attuare l'obiettivo del titolo III
della Carta  europea  dell'energia,  cioe'  che  i  protocolli  siano
negoziati nei settori di cooperazione elencati al  titolo  III  della
Carta. 
    20. Articolo 34 
     a)  Il  Segretario  Generale   provvisorio   dovrebbe   mettersi
immediatamente in contatto con  altri  organismi  internazionali  per
appurare le condizioni alle quali essi possano accettare di  svolgere
dei compiti derivanti dal  Trattato  e  dalla  Carta.  Il  Segretario
Generale provvisorio puo' riferirne alla Conferenza provvisoria della
Carta nella riunione che, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4,
deve essere convocata non oltre 180 giorni  dalla  data  di  apertura
alla firma del Trattato. 
    b) La  Conferenza  della  Carta  dovrebbe  adottare  il  bilancio
preventivo annuo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. 
    21. Articolo 34 paragrafo 3, lettera m) 
    I  cambiamenti  tecnici  degli  allegati  possono   ad   esempio,
comprendere  l'eliminazione  dall'elenco  dei  non  firmatari  o  dei
firmatari che hanno manifestato l'intenzione di non ratificare oppure
aggiunte agli allegati N e  VC.  Resta  inteso  che  il  Segretariato
proponga questi cambiamenti, ove  opportuno,  alla  Conferenza  della
Carta. 
    22. Allenato TFU, punto 1 
    a) Se alcune Parti di un accordo di cui al paragrafo 1 non  hanno
firmato o non hanno aderito al Trattato al momento  previsto  per  la
notifica, le Parti dell'accordo che hanno firmato o che hanno aderito
al Trattato possono effettuare la notifica per proprio conto. 
    b) Non e'  prevista  in  generale  la  necessita'  di  notificare
accordi di natura puramente commerciale in quanto questi accordi  non
sollevano  un  problema  di  conformita'  rispetto  all'articolo  29,
paragrafo 2, lettera a) anche ove essi siano  stati  sottoscritti  da
agenzie  statali.  La  Conferenza  della  Carta   potrebbe   tuttavia
chiarire, ai fini dell'allegato TFU, quali tipi di accordi, cui si fa
riferimento all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b),  necessitino  o
meno una notifica ai sensi dell'allegato. 
                            DICHIARAZIONI 
    V. I rappresentanti hanno dichiarato che l'articolo 18, paragrafo
2 non deve essere interpretato  in  modo  da  consentire  di  eludere
l'applicazione delle altre disposizioni del Trattato. 
    VI. I rappresentanti hanno  inoltre  preso  nota  delle  seguenti
dichiarazioni relative al Trattato: 
    1. Articolo 1. paragrafo 6 
    La Federazione russa desidera che sia riesaminato  nei  negoziati
relativi al trattato aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo  4,
il problema del rilievo della legislazione  nazionale  rispetto  alla
questione del controllo, come espressa nell'intesa  sull'articolo  1,
paragrafo 6. 
    2. Articolo 5 e articolo 10, paragrafo 11 
    L'Australia fa presente che le  disposizioni  dell'articolo  5  e
dell'articolo 10,  paragrafo  11  non  riducono  i  suoi  diritti  ed
obblighi  in  forza  del  GATT,   ivi   compreso   quanto   contenuto
nell'Accordo sulle misure relative  agli  investimenti  che  incidono
sugli scambi  allegati  all'Atto  finale  dei  negoziati  commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round, segnatamente riguardo alla lista di
eccezioni di cui all'articolo 5,  paragrafo  3,  che  essa  considera
incompleta. 
    L'Australia fa inoltre presente che non sarebbe opportuno per gli
organi di risoluzione  delle  controversie  istituiti  ai  sensi  del
Trattato di dare interpretazioni degli articoli III  e  XI  del  GATT
nell'ambito  di  controversie  fra  parti  del  GATT  ovvero  fra  un
investitore di una parte del GATT ed un'altra parte  del  GATT.  Essa
considera che, riguardo all'applicazione dell'articolo 10,  paragrafo
11 fra un investitore ed una parte del GATT,  l'unica  questione  che
possa essere considerata ai sensi dell'articolo 26 e' quella del lodo
arbitrale nel caso in cui un collegio GATT o l'organo di  risoluzione
delle controversie dell'OMC statuisca che una misura di  investimento
connessa  al  commercio   mantenuta   dalla   Parte   contraente   e'
incompatibile  con  le  sue  obbligazioni  ai  sensi   del   GATT   o
dell'Accordo sulle misure relative  agli  investimenti  che  incidono
sugli scambi. 
    3. Articolo 7 
    Le Comunita' europee e  i  loro  Stati  membri  e  l'Austria,  la
Norvegia, la Svezia e la Finlandia  dichiarano  che  le  disposizioni
dell'articolo 7 sono soggette alle norme  convenzionali  del  diritto
internazionale sulla giurisdizione in  materia  di  cavi  e  condotte
sottomarini o, in assenza di queste norme, al diritto  internazionale
generale. 
    Essi   dichiarano   inoltre   che   l'articolo   7   non   incide
sull'interpretazione  del  diritto   internazionale   vigente   sulla
giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini  e  non  deve
essere interpretato in tal senso. 
    4. Articolo 10 
    Il Canada e gli Stati Uniti  dichiarano  entrambi  che  intendono
applicare  le  disposizioni  dell'articolo   10   alla   luce   delle
considerazioni seguenti: 
    Dovranno essere considerate caso  per  caso  le  circostanze  per
determinare il trattamento da riservare  agli  investitori  di  altre
Parti  contraenti  e  ai  loro  investimenti.  Un  raffronto  tra  il
trattamento riservato agli investitori di una Parte contraente o  gli
investimenti  di  investitori  di  una   Parte   contraente   e   gli
investimenti o gli  investitori  di  un'altra  Parte  contraente,  e'
valido unicamente se e' effettuato tra investitori e investimenti  in
circostanze analoghe. Nel determinare se il trattamento differenziale
di investitori o investimenti sia compatibile con l'articolo  10,  si
deve tener conto di due fattori fondamentali. 
    Il primo fattore riguarda  gli  obiettivi  politici  delle  Parti
contraenti in vari campi nella misura in cui  essi  sono  compatibili
con i principi di non  discriminazione  stabiliti  dall'articolo  10.
Legittimi obiettivi  politici  possono  giustificare  il  trattamento
differenziale di investitori  esteri  o  dei  loro  investimenti  per
riflettere una dissomiglianza di circostanze  pertinenti  tra  questi
investitori e investimenti  e  le  loro  controparti  nazionali.  Per
esempio,  l'obiettivo  di  garantire  l'integrita'  di   un   sistema
finanziario   nazionale,    giustificherebbe    ragionevoli    misure
prudenziali rispetto a investitori o investimenti esteri, mentre  nel
caso di  investitori  o  investimenti  nazionali  queste  misure  non
sarebbero necessarie per  garantire  il  conseguimento  degli  stessi
obiettivi. Gli investitori  esteri  o  i  loro  investimenti  non  si
situano pertanto "in circostanze simili" a quelle  degli  investitori
nazionali o dei loro  investimenti.  Di  conseguenza,  anche  se  una
misura di questo tipo conceda il trattamento differenziale, essa  non
sarebbe in contrasto con l'articolo 10. 
    Il secondo fattore riguarda la congruita' della motivazione della
misura sul fatto che l'investitore o l'investimento di cui si tratta,
e' di proprieta' estera oppure e' sotto controllo estero. Una  misura
riguardante in modo specifico gli  investitori  in  quanto  stranieri
senza sufficienti motivazioni politiche di  compensazione,  in  linea
con  il  paragrafo  precedente,   sarebbe   contraria   ai   principi
dell'articolo  10.   L'investitore   o   l'investimento   estero   si
situerebbero  in  "circostanze   simili"   rispetto   all'investitore
nazionale e ai  loro  investimenti  e  la  misura  sarebbe  contraria
all'articolo 10. 
    5. Articolo 25 
    Le Comunita' europee e i loro  Stati  membri  ricordano  che,  in
conformita' dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea: 
    a)  le  societa'  o   imprese   costituite   conformemente   alla
legislazione  di  uno  Stato  membro  e  aventi  la   sede   sociale,
l'amministrazione o  il  centro  d'attivita'  principale  all'interno
della Comunita', sono equiparate, per quanto riguarda il  diritto  di
stabilimento, in conformita' alla parte terza, titolo III, capo 2 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea,  alle  persone  fisiche
aventi la cittadinanza degli Stati membri; le societa' o imprese  che
hanno unicamente la sede sociale nella Comunita' devono, a tal  fine,
avere un legame effettivo e permanente con l'economia  di  uno  degli
Stati membri; 
    b) con i termini "societa' o imprese, si intendono le societa'  o
imprese costituite conformemente al  diritto  civile  o  commerciale,
comprese  le  societa'  cooperative  e   altre   persone   giuridiche
disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle
senza scopo di lucro. 
    Le Comunita' europee e i loro Stati membri ricordano inoltre che:
    Il diritto comunitario contempla la possibilita' di estendere  il
    trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e  alle  agenzie
    di societa' o imprese non stabilite in uno degli Stati  membri  e
    che  l'applicazione  dell'articolo  25  consente  unicamente   le
    deroghe  necessarie  a  tutelare  il  trattamento   preferenziale
    derivante dal  piu'  ampio  processo  di  integrazione  economica
    risultante dai trattati che istituiscono le Comunita' europee. 
    6. Articolo 40 
    La Danimarca ricorda che la Carta  europea  dell'energia  non  si
applica alla Groenlandia e alla Isole Faroer sino al  ricevimento  di
una notificazione a tal  fine  da  parte  dei  governi  locali  della
Groenlandia e delle Isole Faroer. 
    A tal riguardo, la  Danimarca  dichiara  che  l'articolo  40  del
Trattato si applica alla Groenlandia e alle Isole Faroer. 
    7. Allegato G, punto 4 
    a) La Comunita' europea e la Federazione russa dichiarano che gli
scambi di materiali nucleari tra di loro sono disciplinati, in attesa
di raggiungere un altro accordo, dalle disposizioni dell'articolo  22
dell'accordo  di  partenariato  e  cooperazione  che  stabilisce   un
partenariato tra le Comunita' europee e i loro  Stati  membri  da  un
lato, e la Federazione russa  dall'altro,  firmato  a  Corfu'  il  24
giugno 1994, lo scambio di lettere ad esso  allegato  e  la  connessa
dichiarazione congiunta, e che  le  controversie  riguardanti  questi
scambi saranno soggette alle procedure di detto accordo. 
    b) Le  Comunita'  europee  dichiarano  che  intendono  concludere
accordi bilaterali sogli scambi di materiali nucleari con  l'Ucraina,
il Kazakhstan, il Kirghizstan, il  Tagikistan  e  l'Uzbekistan.  Sono
state avviate le procedure in vista  di  dichiarazioni  bilaterali  a
conferma dell'accordo in forza del quale gli scambi nucleari  tra  le
Comunita' europee e questi Stati sono disciplinati esclusivamente  da
questi specifici  accordi  e,  fino  alla  loro  entrata  in  vigore,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  dell'Accordo   tra   la
Comunita'  economica  europea,  la  Comunita'  europea   dell'energia
atomica e l'Unione  delle  repubbliche  socialiste  sovietiche  sugli
scambi e  sulla  cooperazione  commerciale  ed  economica  firmato  a
Bruxelles il 18 dicembre 1989. 
    (Queste dichiarazioni saranno inserite nell'Atto finale e a  tale
momento dette  dichiarazioni  bilaterali  sostituiranno  la  presente
dichiarazione unilaterale). 
               IL PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA 
    SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E GLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI 
    VII. La Conferenza sulla Carta europea dell'energia  ha  adottato
il testo del  protocollo  della  Carta  dell'energia  sull'efficienza
energetica  e  sugli  aspetti   ambientali   correlati   che   figura
nell'allegato 3. 
                    LA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA 
    VIII. La Conferenza provvisoria della Carta e la Conferenza della
Carta contemplata dal Trattato sono d'ora  innanzi  responsabili  per
decidere sulle richieste di firmare  il  documento  conclusivo  della
Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia  e  sulla  Carta
europea dell'energia cosi' adottata. 
                           DOCUMENTAZIONE 
    IX. Gli atti dei negoziati della Conferenza europea  della  Carta
dell'energia saranno depositati al Segretariato. 
    Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del  mese  di  dicembre
dell'anno millenovecentonovantaquattro.