(Protocollo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                FINANZIAMENTO E INCENTIVI FINANZIARI 
    1.  Le  Parti  contraenti  incoraggiano  l'attuazione  di   nuovi
approcci  e  metodi  di  finanziamento   di   investimenti   relativi
all'efficienza  energetica  e  alla   tutela   ambientale   correlata
all'energia, quali accordi di "joint ventures" tra  gli  utilizzatori
dell'energia e gli investitori esterni  (qui  di  seguito  denominato
"finanziamento di terzi"). 
    2. Le Parti contraenti si adoperano per  sfruttare  e  promuovere
l'accesso  ai  mercati  di  capitale  privato  e   alle   istituzioni
finanziarie internazionali esistenti per  favorire  gli  investimenti
intesi a migliorare l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente
connessa con l'efficienza energetica. 
    3. Le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni del  Trattato
sulla Carta europea dell'energia e gli altri loro obblighi  giuridici
internazionali, possono fornire incentivi fiscali o  finanziari  agli
utilizzatori dell'energia per facilitare la penetrazione sul  mercato
di tecnologie, prodotti e servizi di efficienza energetica.  Esse  si
adoperano in modo da garantire la trasparenza e ridurre al minimo  la
distorsione sui mercati internazionali.