ARTICOLO 8 PROGRAMMI NAZIONALI 1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica piu' adatti alla propria situazione. 2. Questi programmi possono comprendere attivita' quali: a) elaborazione di scenari a lungo termine della domanda e dell'offerta di energia per orientare il processo decisionale; b) valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sull'energia, l'ambiente e l'economia; c) definizione di standards intesi a migliorare l'efficienza delle apparecchiature che utilizzano energia e interventi per armonizzarle a livello internazionale al fine di evitare distorsioni commerciali; d) sviluppo e incoraggiamento dell'iniziativa privata e della cooperazione industriale, comprese joint ventures; e) promozione dell'utilizzo delle tecnologie piu' efficienti sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili con l'ambiente; f) incoraggiamento di approcci innovativi per gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, quali il finanziamento di terzi e il cofinanziamento; g) sviluppo di opportuni equilibri e basi di dati energetici, comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare l'efficienza energetica; h) incoraggiamento alla creazione di servizi di assistenza e consulenza gestiti dall'industria pubblica o privata o da fornitori di servizi pubblici per fornire informazioni sui programmi e sulle tecnologie di efficienza energetica e assistere i consumatori e le imprese; i) sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad aumentare l'efficienza della produzione di teleriscaldamento e di sistemi di distribuzione agli edifici e all'industria; j) istituzione a livelli appropriati di organismi specializzati nell'efficienza energetica, dotati di mezzi e personale sufficienti per elaborare e attuare le politiche. 3. Nell'attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.