(Protocollo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                         PROGRAMMI NAZIONALI 
    1. Per realizzare  gli  obiettivi  politici  formulati  ai  sensi
dell'articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna
periodicamente i programmi di efficienza energetica piu' adatti  alla
propria situazione. 
    2. Questi programmi possono comprendere attivita' quali: 
    a) elaborazione di  scenari  a  lungo  termine  della  domanda  e
dell'offerta di energia per orientare il processo decisionale; 
    b) valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sull'energia,
l'ambiente e l'economia; 
    c) definizione di  standards  intesi  a  migliorare  l'efficienza
delle  apparecchiature  che  utilizzano  energia  e  interventi   per
armonizzarle a livello internazionale al fine di evitare  distorsioni
commerciali; 
    d) sviluppo e incoraggiamento  dell'iniziativa  privata  e  della
cooperazione industriale, comprese joint ventures; 
    e) promozione  dell'utilizzo  delle  tecnologie  piu'  efficienti
sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili  con
l'ambiente; 
    f) incoraggiamento di approcci innovativi  per  gli  investimenti
intesi a migliorare l'efficienza energetica, quali  il  finanziamento
di terzi e il cofinanziamento; 
    g) sviluppo di opportuni equilibri e  basi  di  dati  energetici,
comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla
domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare  l'efficienza
energetica; 
    h) incoraggiamento alla creazione  di  servizi  di  assistenza  e
consulenza gestiti dall'industria pubblica o privata o  da  fornitori
di servizi pubblici per fornire informazioni sui  programmi  e  sulle
tecnologie di efficienza energetica e assistere i  consumatori  e  le
imprese; 
    i) sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad
aumentare l'efficienza della produzione  di  teleriscaldamento  e  di
sistemi di distribuzione agli edifici e all'industria; 
    j) istituzione a livelli appropriati di  organismi  specializzati
nell'efficienza energetica, dotati di mezzi e  personale  sufficienti
per elaborare e attuare le politiche. 
    3. Nell'attuazione dei loro programmi di  efficienza  energetica,
le Parti  contraenti  garantiscono  che  siano  disponibili  adeguate
infrastrutture istituzionali e giuridiche.