Art. 11.
                     Servizi lacuali e lagunari
  1.  La  gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore,
di  Como  e  di  Garda  e'  trasferita  alle regioni territorialmente
competenti  e  alla  provincia  autonoma di Trento entro il 1 gennaio
2000,  previo il risanamento tecnicoeconomico, di cui all'articolo 98
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione predispone il
piano di risanamento tecnicoeconomico. Il piano e' approvato entro il
31  marzo  1998  dal  Ministro  dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, previa intesa con le regioni interessate e
la provincia autonoma di Trento.
  3.  Al  fine  di  coordinare  il  trasporto locale con le attivita'
relative  al  traffico  acqueo  negli  ambiti della laguna veneta, la
provincia  di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia,
emana  apposito  regolamento  che, fra l'altro, prevede un sistema di
rilevamento  dei  natanti  circolanti nell'ambito lagunare al fine di
garantire  la  sicurezza della navigazione. L'intesa e' conseguita in
apposita  conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo
17,  comma  4  e  seguenti,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, cui
partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del
Ministero   dei   trasporti   e   della  navigazione,  del  Ministero
dell'ambiente,  del  Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il
regolamento  non  e'  emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri
Ministri interessati.
 
 Note all'art. 11:
             - L'art. 98 del D.P.R. n. 616/1977, cosi' recita:
            "Art. 98 (Gestioni comuni). -  Le funzioni amministrative
          di  cui  al precedente articolo  quando sono  interessati i
          servizi   in territori finitimi   di piu'    regioni,  sono
          esercitate  mediante    intesa tra   le regioni interessate
          ovvero  mediante    gestioni  comuni  anche      in   forma
          consortile.
            La  gestione  governativa   per la navigazione dei  laghi
          Maggiore, di Como  e  di   Garda   viene trasferita    alle
          regioni    territorialmente competenti  previo  risanamento
          tecnico  ed  economico  a cura  dello Stato.
            Resta  salva la  competenza dello  Stato in  relazione ai
          rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago
          Maggiore.
            - L'art.   17, comma 4   e  seguenti,    della  legge  n.
          127/1997, cosi' recita:
            "4.  Dopo  il  comma  4 dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
            "4-bis. La conferenza  di servizi puo' essere   convocata
          anche per l'esame  contestuale  di  interessi coinvolti  in
          piu'      procedimenti  amministrativi       reciprocamente
          connessi,   riguardanti   medesimi attivita' o   risultato.
          In   tal      caso,   la  conferenza  e'     indetta  dalla
          amministrazione   o,    previa    informale  intesa,     da
          una      delle  amministrazioni    che curano   l'interesse
          pubblico   prevalente        ovvero    dall'amministrazione
          competente      a     concludere  il    procedimento    che
          cronologicamente  deve  precedere   gli   altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'    essere richiesta da
          qualsiasi  altra amministrazione coinvolta".
            5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'
          inserito il seguente:
            "Art.    14-bis. -   1.  Il  ricorso alla  conferenza  di
          servizi  e' obbligatorio  nei   casi  in   cui  l'attivita'
          di     programmazione,  progettazione,      localizzazione,
          decisione    o    realizzazione  di    opere  pubbliche   o
          programmi  operativi di   importo   iniziale    complessivo
          superiore   a   lire  30   miliardi  richieda  l'intervento
          di  piu' amministrazioni o enti, anche  attraverso  intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque  denominati, ovvero
          qualora  si  tratti    di  opere di interesse statale o che
          interessino    piu'  regioni.  La  conferenza  puo'  essere
          indetta   anche   dalla      amministrazione   preposta  al
          coordinamento in base  alla  disciplina  vigente    e  puo'
          essere   richiesta   da   qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta in tale attivita'.
            2. Nelle conferenze  di servizi di cui al comma    1,  la
          decisione  si  considera  adottata se,   acquisita anche in
          sede  diversa ed anteriore alla conferenza di  servizi  una
          intesa   tra      lo  Stato  e  la  regione  o  le  regioni
          territorialmente interessate,    si  esprimano    a  favore
          della   determinazione   i  rappresentanti    di  comuni  o
          comunita'  montane i cui abitanti,    secondo    i     dati
          dell'ultimo     censimento     ufficiale, costituiscono  la
          maggioranza    di  quelli    delle  collettivita'    locali
          complessivamente    interessate dalla  decisione  stessa  e
          comunque  i rappresentanti della maggioranza dei  comuni  o
          delle  comunita'  montane  interessate.   Analoga    regola
          vale   per  i   rappresentanti  delle province".
            6. Dopo l'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          introdotto  dal  comma 5 del presente articolo, e' inserito
          il seguente:
            "Art. 14-ter. - 1. La  conferenza    di  servizi  di  cui
          all'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata    prima  o  nel
          corso   dell'accertamento di conformita' di cui all'art.  2
          del predetto decreto.   Quando  l'accertamento  abbia  dato
          esito    positivo, la conferenza  approva i progetti  entro
          trenta giorni dalla convocazione.
            2. La  conferenza di  cui al comma  1 e' indetta,  per le
          opere di interesse statale,   dal Provveditore  alle  opere
          pubbliche  competente per  territorio. Allo  stesso  organo
          compete  l'accertamento di  cui all'art.   2 del    decreto
          del   Presidente della  Repubblica 18  aprile 1994, n. 383,
          salvo il caso di opere che  interessano  il  territorio  di
          piu'  regioni  per il  quale l'intesa  viene accertata  dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".