Art. 11. Servizi lacuali e lagunari 1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda e' trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1 gennaio 2000, previo il risanamento tecnicoeconomico, di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnicoeconomico. Il piano e' approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento. 3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attivita' relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa e' conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non e' emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.
Note all'art. 11: - L'art. 98 del D.P.R. n. 616/1977, cosi' recita: "Art. 98 (Gestioni comuni). - Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di piu' regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore. - L'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge n. 127/1997, cosi' recita: "4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultato. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province". 6. Dopo l'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".