Art. 13.
                         Poteri sostitutivi
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n.
59,  in  caso  di  accertata  inerzia  nell'esercizio  delle funzioni
delegate,  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione fissa alla
regione un congruo termine per provvedere.
  2.  Qualora  l'inerzia  degli  organi  regionali  perduri  dopo  la
scadenza  del  termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta
i   provvedimenti   necessari  in  sostituzione  dell'amministrazione
regionale.
 
           Nota all'art. 13:
            -  Il testo  dell'art.  3,  comma 1,  lettera  c),  delle
          legge  n.  59/1997, e' riportato in nota alle premesse.