Capo II
            Organizzazione del trasporto pubblico locale
                              Art. 14.
                 Programmazione dei trasporti locali
  1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta
del  Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto
di   competenza,   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   per   le   aree   urbane,   il   coordinamento   della
programmazione  delle  regioni  e  delle  province  autonome  con  la
programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
  2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
  a)  definiscono  gli  indirizzi per la pianificazione dei trasporti
locali ed in particolare per i piani di bacino;
  b)  redigono  i  piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti
tenendo   conto   della   programmazione  degli  enti  locali  ed  in
particolare  dei  piani  di  bacino predisposti dalle province e, ove
esistenti,   dalle   citta'  metropolitane,  in  connessione  con  le
previsioni  di  assetto territoriale e di sviluppo economico e con il
fine   di   assicurare   una  rete  di  trasporto  che  privilegi  le
integrazioni  tra  le  varie  modalita'  favorendo in particolar modo
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
  3.  Per  la  regolamentazione  dei  servizi  di  trasporto pubblico
locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le
regioni,   sentite  le  organizzazioni  sindacali  confederali  e  le
associazioni  dei  consumatori,  approvano  programmi  triennali  dei
servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
    a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
    b) l'integrazione modale e tariffaria;
    c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
    d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
    e)  le  modalita'  di  attuazione  e  revisione  dei contratti di
servizio pubblico;
    f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
    g)   i   criteri   per   la   riduzione   della   congestione   e
dell'inquinamento ambientale.
  4.  Per  l'esercizio  dei  servizi  pubblici di trasporto locale in
territori  a  domanda  debole,  al  fine  di  garantire  comunque  il
soddisfacimento  delle esigenze di mobilita' nei territori stessi, le
regioni,  sentiti  gli  enti  locali  interessati  e  le associazioni
nazionali  di categoria del settore del trasporto di persone, possono
individuare  modalita'  particolari  di  espletamento  dei servizi di
linea,  da  affidare,  attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che  hanno  i  requisiti  per  esercitare autoservizi pubblici non di
linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani
o nei territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti possono
essere  utilizzati  veicoli  adibiti  ad  uso proprio, fermo restando
l'obbligo  del  possesso  dei requisiti professionali per l'esercizio
del trasporto pubblico di persone.
  5.  Gli  enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e
del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e
dell'articolo  18,  comma  2, lettera c), possono organizzare la rete
dei  trasporti  di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando
il  servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti
veicoli  devono  risultare  nella disponibilita' di soggetti aventi i
requisiti  per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi
di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non
costituisce  titolo  per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli
enti  locali  fissano le modalita' del servizio e le relative tariffe
e,  nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via
prioritaria  detti  servizi, sempre attraverso procedure concorsuali,
ai  soggetti  che  esercitano  autoservizi  pubblici  non di linea. I
criteri  tecnici  e le modalita' per la utilizzazione dei sopraddetti
veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
  6.  Ad  integrazione  dell'articolo  86  del decreto legislativo 30
aprile  1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il
trasporto  di  persone  di  cui all'articolo 82, comma 5, lettera b),
dello stesso decreto, e' consentito l'uso proprio fuori servizio.
  7.  Nel  comma  2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  il regolamento di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della strada, come
sostituito   dall'articolo   47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono
inserite le seguenti: "e non di linea".
  8.  Per  i  collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo
civile,  ferme  restando  le  competenze  degli  enti  gestori,  sono
autorizzati  ad  effettuare  servizio di piazza i titolari di licenze
per  servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di
provincia,   nonche'   dal   comune  o  dai  comuni  nel  cui  ambito
territoriale  l'aeroporto  ricade.  I  comuni  interessati, d'intesa,
disciplinano  le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento
del  servizio,  ivi  compresa  la  fissazione  del  numero massimo di
licenze  che  ciascun  comune  puo'  rilasciare  proporzionalmente al
bacino  di  utenza  aeroportuale.  Nel  caso  di mancata intesa tra i
comuni,  provvede il presidente della regione, sentita la commissione
consultiva  regionale  di  cui  all'articolo 4 della legge 15 gennaio
1992, n. 21.
 
 Note all'art. 14:
            -    L'art.  47   del D.Lgs.   30 aprile   1992, n.  285,
          recante  "Nuovo codice della   strada"  pubblicato    nella
          Gazzetta Ufficiale  18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita:
            "Art.   47   (Classificazione   dei  veicoli).   -  1.  I
          veicoli  si classificano, ai fini del presente codice, come
          segue:
               a) veicoli a braccia;
               b) veicoli a trazione animale;
               c) velocipedi;
               d) slitte;
               e) ciclomotori;
               f) motoveicoli;
               g) autoveicoli;
               h) filoveicoli;
               i) rimorchi;
               l) macchine agricole;
               m) macchine operatrici;
               n) veicoli con caratteristiche atipiche.
            2.  I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma
          1,  lettere  e),  f),  g),  h),  i)  e  n)  sono   altresi'
          classificati    come   segue   in   base   alle   categorie
          internazionali:
            a) categoria L1:  veicoli a due ruote la cilindrata   del
          cui motore (se  si tratta  di  motore termico)  non  supera
          i  50   cc   e la   cui velocita'  massima  di  costruzione
          (qualunque  sia  il  sistema  di propulsione) non supera  i
          50 km/h;
            categoria  L2: veicoli a tre ruote  la cilindrata del cui
          motore (se si tratta di  motore termico) non supera   i  50
          cc  e    la cui velocita' massima di costruzione (qualunque
          sia  il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
            categoria L3: veicoli a due ruote  la cilindrata del  cui
          motore (se si  tratta di  motore termico)  supera  i 50  cc
          o    la cui   velocita' massima  di costruzione  (qualunque
          sia il  sistema di  propulsione) supera i 50 km/h;
            categoria  L4:    veicoli  a    tre  ruote   asimmetriche
          rispetto  all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
          cui motore (se si tratta di motore  termico)  supera i   50
          cc    o    la    cui  velocita'    massima   di costruzione
          (qualunque  sia il  sistema di  propulsione) supera   i  50
          km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
            categoria    L5:  veicoli    a  tre    ruote  simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui  motore (se si tratta di motore  termico)  supera i  50
          cc   o   la    cui  velocita'    massima    di  costruzione
          (qualunque    sia il  sistema di  propulsione) supera  i 50
          km/h;
            b) categoria M: veicoli a  motore destinati al  trasporto
          di persone ed aventi almeno quattro ruote;
            categoria M1: veicoli destinati al  trasporto di persone,
          aventi  al  massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
          conducente;
            categoria   M2: veicoli    destinati  al    trasporto  di
          persone,  aventi  piu'  di   otto posti a sedere   oltre ai
          sedile del  conducente e massa massima non superiore a 5 t;
            categoria   M3: veicoli    destinati  al    trasporto  di
          persone,  aventi  piu'  di   otto posti a sedere   oltre al
          sedile del  conducente e massa massima superiore a 5 t;
            c) categoria N:  veicoli a motore destinati al  trasporto
          di merci, aventi almeno quattro ruote;
            categoria N1: veicoli destinati al  trasporto  di  merci,
          aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
            categoria  N2:  veicoli  destinati al trasporto di merci,
          aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non  superiore  a
          12 t;
            categoria  N3:  veicoli  destinati ai trasporto di merci,
          aventi massa massima superiore a 12 t;
               d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
            categoria  O1: rimorchi con massa massima non superiore a
          0,75 t;
            categoria O2: rimorchi con massa  massima    superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
            categoria O3: rimorchi  con massa massima superiore a 3,5
          t ma non superiore a 10 t;
            categoria  O4:  rimorchi con massa massima superiore a 10
          t".
             - L'art. 86 del D.Lgs. n. 285/1992, cosi' recita:
            "Art.  86 (Servizio  di   piazza con   autovetture    con
          conducente    o  taxi).  -   1. Il servizio di   piazza con
          autovetture con  conducente o taxi  e'  disciplinato  dalle
          leggi specifiche che regolano il settore.
            2.  Chiunque  guidi un  taxi  senza  essere munito  della
          relativa  licenza  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del     pagamento     di     una     somma     da      lire
          duecentotrentacinquemila   a   lire  novecentoquarantamila.
          Dalle  violazioni  conseguono  le  sanzioni  amministrative
          accessorie  del ritiro della carta  di circolazione e della
          confisca  del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo
          I, sezione II, del titolo VI.
            3. Chiunque,  pur essendo  munito di licenza,   guida  un
          taxi  senza  ottemperare alle norme   in vigore ovvero alle
          condizioni  di cui alla licenza e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma    da      lire
          centodiciassettemilacinquecento            a           lire
          quattrocentosettantamila.  Dalla  violazione   consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria  del ritiro  della carta
          di    circolazione e della  licenza, ai  sensi delle  norme
          del  capo I,  sezione II,  del titolo VI".
            - L'art.   82, comma 5,   lettera  b),    del  D.Lgs.  n.
          285/1992, cosi' recita:
             "5. L'uso di terzi comprende:
               a) locazione senza conducente;
            b)  servizio  di  noleggio con   conducente e servizio di
          piazza (taxi) per trasporto di persone;
               c) servizio di linea per trasporto di persone;
               d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
               e) servizio di linea per trasporto di cose;
            f) servizio di piazza per trasporto  di  cose  per  conto
          terzi".
            -  L'art.  57,  comma 3, del  D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
          495, recante "Regolamento di  esecuzione e   di  attuazione
          del  nuovo   codice della strada" pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  28  dicembre  1992,  n.  303,  come   sostituito
          dall'art.  47,  comma   2, del D.P.R. 16 settembre 1996, n.
          610, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 4 dicembre  1996,
          n. 284, cosi' recita:
            "2.  La  pubblicita'    non luminosa per conto terzi   e'
          consentita sui veicoli adibiti al trasporto di  linea  alle
          seguenti condizioni:
               a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
            b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
            c)  che sulle   altre parti del veicolo sia  posizionata,
          rispetto  ai  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e   di
          illuminazione  ed  alle targhe, in modo tale da non ridurre
          la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
            d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
            e)  che, se realizzata mediante  pannelli aggiuntivi, gli
          stessi non sporgano    di  oltre    3  cm    rispetto  alla
          superficie sulla  quale sono applicati".
            -  L'art. 4, della legge 15  gennaio 1992, n. 21, recante
          "Trasporto di   viaggiatori   mediante    autoveicoli    di
          linea"    pubblicata    nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
          1992, n. 18, cosi' recita:
            "Art.  4  (Competenze  regionali).  -    1.  Le   regioni
          esercitano  le loro competenze in  materia di  trasporto di
          persone  mediante autoservizi pubblici   non di   linea  ai
          sensi    del decreto   del Presidente   della Repubblica 24
          luglio  1977, n. 616 e nel quadro    dei  principi  fissati
          dalla presente legge.
            2. Le  regioni, stabiliti i  criteri cui devono attenersi
          i  comuni  nel redigere i regolamenti  sull'esercizio degli
          autoservizi pubblici non di   linea, delegano  agli    enti
          locali   l'esercizio      delle   funzioni   amministrative
          attuative  di  cui  al   comma 1,   al   fine   anche    di
          realizzare  una  visione integrata del   trasporto pubblico
          non di linea con   gli altri    modi  di    trasporto,  nel
          quadro della  programmazione economica e territoriale.
            3.  Nel    rispetto  delle    norme regionali,   gli enti
          locali   delegati   all'esercizio      delle       funzioni
          amministrative    di    cui    al    comma   1 disciplinano
          l'esercizio  degli autoservizi  pubblici non di    linea  a
          mezzo   di     specifici  regolamenti,  anche    uniformati
          comprensorialmente per ottenere una  maggiore  razionalita'
          ed efficienza.
            4.   Presso   le   regioni  e i  comuni  sono  costituite
          commissioni  consultive  che    operano  in     riferimento
          all'esercizio  del    servizio  e  all'applicazione     dei
          regolamenti.   In   dette   commissioni    e'  riconosciuto
          un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di
          categoria maggiormente rappresentative  a livello nazionale
          e alle associazioni degli utenti.
            5.  Per   le zone caratterizzate  da intensa conurbazione
          le regioni possono   stabilire norme   speciali    atte  ad
          assicurare  una    gestione  uniforme    e coordinata   del
          servizio,  nel rispetto  delle competenze comunali.
            6.  Sono fatte   salve   le competenze   proprie    nella
          materia  delle regioni a statuto  speciale e delle province
          autonome di  Trento e di Bolzano".