Art. 19. Contratti di servizio 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli. 3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validita'; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse; d) la struttura tariffaria adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria; f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio; l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. 4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale.
Note all'art. 19: - L'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE (in G.U. 28 giugno 1969, n. L 156), come modificato dall'art. 1, del regolamento n. 1893/91/CEE (in G.U. 26 agosto 1991, n. 65) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Per ''contratto di servizio pubblico'' s'intende un contratto concluso fra le autorita' competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettivita' servizi di trasporto sufficienti. In particolare il contratto di servizio pubblico puo' comprendere: servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuita', regolarita', capacita' e qualita'; servizi di trasporto complementari; servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; adeguamenti dei servizi alle reali esigenze. 2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti: a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuita', regolarita', capacita' e qualita'; b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalita' delle relazioni finanziarie tra le due parti; c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili; d) il periodo di validita' del contratto; e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto. 3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione. 4. L'impresa che desidera metter fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettivita' in modo continuo e regolare e che non e' coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorita' competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorita' competenti possono rinunciare a questa informazione. Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto. 5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorita' competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso. Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto. 6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezioni II, III e IV". - Gli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1196/69/CEE sono i seguenti: "Art. 2. - 1. Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura ne' alle stesse condizioni. 2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario. 3. Per obbligo di esercizio, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuita', di regolarita' e di capacita'. Tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonche' l'obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete. 4. Per l'obbligo di trasporto, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati. 5. Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorita', in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni. Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attivita' economiche, o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo. Sezione II Principi comuni per la soppressione o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico Art. 3. - 1. Allorche' le autorita' competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e piu' soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorita' competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettivita'. 2. La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi: a) l'interesse generale; b) le possibilita' di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneita' a soddisfare le esigenze di trasporto considerate; c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti. - La direttiva n. 91/440/CEE, e' pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1991, n. 80.