Art. 19. 
                        Contratti di servizio 
  1. I contratti di servizio assicurano  la  completa  corrispondenza
fra oneri per servizi e risorse disponibili, al  netto  dei  proventi
tariffari e sono stipulati prima  dell'inizio  del  loro  periodo  di
validita'. Per i servizi ferroviari  i  contratti  di  servizio  sono
stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita',
al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 
  2. I contratti di servizio  per  i  quali  non  e'  assicurata,  al
momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di  cui
alla lettera e) del comma 3 e le risorse  effettivamente  disponibili
sono nulli. 
  3. I contratti di servizio, nel rispetto anche  delle  disposizioni
dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come
modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE,  nonche'  nel
rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come
fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: 
    a) il periodo di validita'; 
    b) le caratteristiche dei servizi  offerti  ed  il  programma  di
esercizio; 
    c) gli standard qualitativi minimi del servizio,  in  termini  di
eta', manutenzione, confortevolezza  e  pulizia  dei  veicoli,  e  di
regolarita' delle corse; 
    d) la struttura tariffaria adottata; 
    e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico  all'azienda
di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le  modalita'
di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti  a  mutamenti
della struttura tariffaria; 
    f) le modalita' di modificazione  del  contratto  successivamente
alla conclusione; 
    g)  le  garanzie  che  devono  essere  prestate  dall'azienda  di
trasporto; 
    h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; 
    i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento  ai  lavoratori
dipendenti  e  al  capitale  investito,  dal  soggetto  esercente  il
servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella
quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto
di servizio; 
    l) l'obbligo dell'applicazione,  per  le  singole  tipologie  del
comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi  contratti  collettivi  di
lavoro. 
  4. Gli importi di cui  al  comma  3,  lettera  e),  possono  essere
soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel  contratto
stesso allo scopo  di  incentivare  miglioramenti  di  efficienza.  I
suddetti importi possono essere incrementati in misura  non  maggiore
del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
differenze in caso di rilevante scostamento dal  tasso  effettivo  di
inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 
  5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli  articoli
2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed  il  regolamento  (CEE)  n.
1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e prevedere  un  progressivo  incremento  del  rapporto  tra
ricavi da traffico e costi operativi,  rapporto  che,  al  netto  dei
costi di infrastruttura,  dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35  a
partire  dal  1  gennaio  2000.  Trovano  applicazione  ai  trasporti
regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva  91/440/CEE
del Consiglio del 29 luglio 1991. 
  6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono adeguati, per  le  parti  eventualmente  in
contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione
annuale. 
 
 Note all'art. 19:
            -  L'art.    14, comma 2, del  regolamento n. 1191/69/CEE
          (in   G.U. 28 giugno 1969, n.  L  156),    come  modificato
          dall'art.  1,  del  regolamento  n. 1893/91/CEE (in G.U. 26
          agosto 1991, n. 65) e' il seguente:
            "Art. 14. - 1. Per   ''contratto di  servizio  pubblico''
          s'intende   un   contratto   concluso   fra   le  autorita'
          competenti di uno Stato membro e un'impresa   di  trasporto
          allo    scopo  di   fornire alla   collettivita' servizi di
          trasporto sufficienti.
            In particolare il contratto  di  servizio  pubblico  puo'
          comprendere:
            servizi  di    trasporto conformi a determinate  norme di
          continuita', regolarita', capacita' e qualita';
              servizi di trasporto complementari;
            servizi   di   trasporto   a   determinate   tariffe    e
          condizioni,     in  particolare  per  talune  categorie  di
          passeggeri o per taluni percorsi;
              adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.
            2.  Il  contratto di  servizio  pubblico   comprende  tra
          l'altro  i seguenti punti:
            a)  le  caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente
          le norme di continuita', regolarita', capacita' e qualita';
            b) il prezzo  delle prestazioni che formano  oggetto  del
          contratto,  che  si    aggiunge alle entrate   tariffarie o
          comprende   dette entrate, come  pure  le  modalita'  delle
          relazioni finanziarie tra le due parti;
            c)  le  norme  relative  alle clausole addizionali e alle
          modifiche del contratto, segnatamente per tener  conto  dei
          mutamenti imprevedibili;
            d) il periodo di validita' del contratto;
            e)   le  sanzioni  in  caso  di  mancata  osservanza  del
          contratto.
            3. I  mezzi finanziari  utilizzati per la   fornitura  di
          servizi  di trasporto che  formano oggetto di  un contratto
          di   servizio pubblico possono  appartenere  all'impresa  o
          essere messi a sua disposizione.
            4.   L'impresa  che  desidera  metter  fine  o  apportare
          modifiche sostanziali  ad  un servizio  di  trasporto   che
          essa    fornisce    alla collettivita' in   modo continuo e
          regolare    e  che  non  e'    coperto  dal   contratto   o
          dall'obbligo  di  servizio pubblico ne informa le autorita'
          competenti dello Stato membro con un  preavviso  di  almeno
          tre mesi.
            Le  autorita'  competenti  possono  rinunciare  a  questa
          informazione.
            Questa disposizione non  pregiudica  le  altre  procedure
          nazionali  che  disciplinano il diritto di metter fine o di
          apportare modifiche ad un servizio di trasporto.
            5.   Dopo aver   ricevuto l'informazione    di    cui  al
          paragrafo  4   le autorita'  competenti possono  imporre il
          mantenimento del  servizio ancora per un   anno al  massimo
          dalla  data  del    preavviso  e  notificano tale decisione
          all'impresa almeno un   mese  prima  della    scadenza  del
          preavviso.
            Esse  possono  pure  prendere   l'iniziativa di negoziare
          l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.
            6. Gli   oneri derivanti   alle  imprese    di  trasporto
          dagli obblighi previsti al  paragrafo 5 formano  oggetto di
          compensazioni    secondo  i  metodi  comuni  enunciati alle
          sezioni II, III e IV".
            -   Gli   articoli 2   e    3    del    regolamento    n.
          1196/69/CEE  sono  i seguenti:
            "Art.  2.    -  1. Per obblighi   di servizio pubblico si
          intendono gli obblighi  che l'impresa  di   trasporto,  ove
          considerasse   il     proprio  interesse  commerciale,  non
          assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura ne'  alle
          stesse condizioni.
            2.    Gli obblighi   di servizio  pubblico  ai sensi  del
          paragrafo   1 comprendono   l'obbligo      di    esercizio,
          l'obbligo  di   trasporto  e l'obbligo tariffario.
            3.  Per  obbligo  di  esercizio,    ai sensi del presente
          regolamento, si intende l'obbligo  fatto  alle  imprese  di
          trasporto  di  adottare,  per le linee  o  gli impianti  il
          cui   esercizio    sia  stato    loro    affidato  mediante
          concessione    od  autorizzazione  equivalente,  tutte   le
          misure atte   a  garantire    un  servizio    di  trasporto
          conforme   a     determinate  norme  di    continuita',  di
          regolarita' e  di capacita'.  Tale nozione comprende  anche
          l'obbligo   di     garantire   l'esercizio    di    servizi
          complementari,  nonche'  l'obbligo  di  mantenere  in buono
          stato, dopo la soppressione  dei    servizi  di  trasporto,
          linee,    impianti  e  materiale,  nella  misura    in  cui
          quest'ultimo sia    eccedente  rispetto  all'insieme  della
          rete.
            4.  Per  l'obbligo   di trasporto, ai sensi  del presente
          regolamento, si intende l'obbligo   fatto alle  imprese  di
          trasporto     di  accettare  e  di  effettuare    qualsiasi
          trasporto di persone  o di merci a  prezzi e condizioni  di
          trasporto determinati.
            5.  Per    obbligo  tariffario,  ai    sensi del presente
          regolamento, si intende l'obbligo    per  le    imprese  di
          trasporto  di    applicare  prezzi stabiliti od   omologati
          dalle  pubbliche autorita', in   contrasto con  l'interesse
          commerciale    dell'impresa e derivanti  dall'imposizione o
          dal rifiuto di modificare   misure tariffarie  particolari,
          soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune
          categorie di prodotti o per talune relazioni.
            Le  disposizioni  del  comma  precedente non si applicano
          agli obblighi derivanti da   misure generali di    politica
          dei  prezzi    applicabili  al  complesso  delle  attivita'
          economiche, o da misure adottate in materia di prezzi e  di
          condizioni   generali di trasporto per l'organizzazione del
          mercato dei trasporti o di una parte di questo.
                                   Sezione II
                      Principi comuni per la soppressione
             o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico
            Art. 3. -  1. Allorche' le autorita'  competenti    degli
          Stati membri decidono il mantenimento totale o  parziale di
          un   obbligo   di  servizio  pubblico  e    piu'  soluzioni
          garantiscono, in condizioni   analoghe, la  fornitura    di
          sufficienti    servizi    di   trasporto,    le   autorita'
          competenti  scelgono   quella che   comporta   il    minimo
          costo  per  la collettivita'.
            2.  La  fornitura di sufficienti  servizi di trasporto si
          valuta in funzione dei seguenti elementi:
            a) l'interesse generale;
            b) le possibilita'   di  ricorso  ad  altre  tecniche  di
          trasporto  e  la loro idoneita' a soddisfare le esigenze di
          trasporto considerate;
            c) i prezzi e le  condizioni  di  trasporto  che  possono
          essere offerti agli utenti.
            -    La direttiva   n. 91/440/CEE,   e'  pubblicata nella
          G.U. del  17 ottobre 1991, n. 80.