Art. 20.
                          Norme finanziarie
  1.  Ogni  regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi
dell'articolo  16,  ai  piani  regionali  di  trasporto  e  al  tasso
programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato
ai  trasporti,  alimentato  sia  dalle  risorse proprie sia da quelle
trasferite ai sensi del presente decreto.
  2.    Sono    trasferite   alle   regioni   le   risorse   relative
all'espletamento  delle  funzioni  ad  esse  delegate, nei modi e nei
tempi  indicati  nei  successivi  commi,  fatte salve quelle relative
all'espletamento  delle  competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e
2.  Il  trasferimento  di  risorse  dovra', in particolare, garantire
l'attuale  livello  di  servizio,  considerando  anche  il  tasso  di
inflazione del settore.
  3.    Le   risorse   relative   all'espletamento   delle   funzioni
amministrative  di  cui  al  presente decreto, salvo quelle di cui al
comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1 gennaio 1998 e,
per  le  ferrovie  gia'  in  gestione  commissariale  governativa, al
momento  del  conferimento  delle  funzioni  amministrative, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, lettera a).
  4.    Le   risorse   relative   all'espletamento   delle   funzioni
amministrative  in  materia  di  servizi  regionali  e  locali  delle
Ferrovie  dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere
dal 1 giugno 1999.
  5.  Le  risorse  di  cui  ai  commi  precedenti  sono individuate e
ripartite  con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e' autorizzato ad
apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
  6.  I  fondi,  ripartiti  ai  sensi  del  comma 5, sono annualmente
regolati  dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  i),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
  7.  Entro  il  31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi
sono  rideterminati,  con  decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione,  di  concerto  col  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 9 della legge n. 59.
 
 Note all'art. 20:
            L'art.  11,  comma  3, lettera i),   della legge 5 agosto
          1978, n. 468, "Riforma  di alcune  norme di    contabilita'
          generale  dello Stato  in materia di  bilancio", pubblicata
          nella  Gazzetta    Ufficiale  22 agosto 1978, n. 233, cosi'
          recita:
            "Art.  11 (Legge  finanziaria). -  1.  Il Ministro    del
          tesoro,   di concerto  con  il  Ministro   del  bilancio  e
          della  programmazione economica e  con il Ministro    delle
          finanze,   presenta    al  Parlamento,  entro  il  mese  di
          settembre, il disegno di legge finanziaria.
            2.  La  legge finanziaria, in coerenza  con gli obiettivi
          di  cui al comma 2  dell'art. 3,  dispone annualmente    il
          quadro    di  riferimento  finanziario   per   il   periodo
          compreso nel  bilancio  pluriennale   e provvede,   per  il
          medesimo   periodo,     alla  regolazione    annuale  delle
          grandezze previste  dalla legislazione  vigente al fine  di
          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
            3. La  legge  finanziaria  non    puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne' puo' disporre nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
            a)  le   variazioni  delle  aliquote,  delle   detrazioni
          e   degli scaglioni,  le altre  misure  che incidono  sulla
          determinazione     del  quantum     della      prestazione,
          afferenti   imposte   indirette,   tasse, canoni, tariffe e
          contributi in vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio
          dell'anno cui essa si   riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
            b)    il  livello    massimo  del    ricorso al   mercato
          finanziario  e del saldo  netto da  finanziare in   termini
          di    competenza, per   ciascuno degli  anni    considerati
          dal   bilancio   pluriennale,     comprese    le  eventuali
          regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
            c)   la   determinazione,  in  apposita tabella,  per  le
          leggi   che dispongono   spese a    carattere  pluriennale,
          delle  quote    destinate  a gravare su ciascuno degli anni
          considerati;
            d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel   bilancio   di   ciascuno      degli    anni
          considerati    dal    bilancio pluriennale per le  leggi di
          spesa permanente  la cui quantificazione e'  rinviata  alla
          legge finanziaria;
            e)    la  determinazione,    in apposita   tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno  degli    anni   considerati    dal
          bilancio     pluriennale,  di autorizzazioni legislative di
          spesa;
            f)   gli   stanziamenti   di   spesa,      in    apposita
          tabella,   per   il rifinanziamento,  per non  piu'  di  un
          anno,  di   norme vigenti   che prevedono  interventi    di
          sostegno  dell'economia classificati  tra le spese in conto
          capitale;
            g)  gli    importi dei fondi  speciali previsti dall'art.
          11-bis  e le corrispondenti tabelle;
            h) l'importo complessivo massimo  destinato, in  ciascuno
          degli  anni  compresi    nel    bilancio  pluriennale,   al
          rinnovo   dei contratti   del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15   della legge 29 marzo 1983, n.  93,  ed alle
          modifiche  del trattamento   economico   e normativo    del
          personale  dipendente    da pubbliche   amministrazioni non
          compreso nel regime contrattuale;
            i)    altre regolazioni  meramente quantitative  rinviate
          alla  legge finanziaria dalle leggi vigenti.
            - Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.  59/1997,  e'
          riportato in nota alle premesse.