Art. 4.
            Competenze dello Stato nel trasporto pubblico
                         regionale e locale
  1.  Nella  materia  del  servizio pubblico di trasporto regionale e
locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
  a)  gli  accordi,  le  convenzioni  ed  i  trattati  internazionali
relativi  a  servizi  transfrontalieri  per il trasporto di persone e
merci;
  b)  le  funzioni  in  materia  di  sicurezza, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 753, tranne quelle
relative  al  rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di
trasporto   su  gomma  e  quelle  relative  all'accertamento  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
  c)  l'adozione  delle  linee  guida  e  dei  principi quadro per la
riduzione   dell'inquinamento  derivante  dal  sistema  di  trasporto
pubblico.
 
 Nota all'art. 4:
            -  L'art.  5 del decreto  del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 753, recante: "Nuove   norme in  materia
          di  polizia,  sicurezza e regolarita'  dell'esercizio delle
          ferrovie e   di altri   servizi  di  trasporto"  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 15  novembre 1980, n.  314, cosi'
          recita:
            "Art.  5.  -  L'autorizzazione  di   cui al    precedente
          art.  4  e' subordinata  al favorevole  esito  di verifiche
          e  prove   funzionali, rivolte ad accertare che  sussistano
          le  necessarie  condizioni  perche'   il   servizio   possa
          svolgersi con sicurezza e regolarita'.
            All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali
          di  cui al precedente comma  provvedono i competenti uffici
          della M.C.T.C., con la   partecipazione     degli    organi
          regionali      agli         effetti      della  regolarita'
          dell'esercizio,  per i  servizi di pubblico   trasporto  di
          competenza delle regioni stesse.
            Le  verifiche  e  le  prove   funzionali vengono disposte
          dagli uffici e dagli  organi    indicati  al     precedente
          comma    su      richiesta    del  concessionario il quale,
          all'uopo,     dovra'  unire  alla   propria   domanda   una
          dichiarazione    di  ultimazione e   regolare esecuzione di
          tutte  le  opere    costituenti      la     ferrovia     in
          concessione,     rilasciata   dal professionista   preposto
          alla  realizzazione delle  opere  stesse  e corredata   del
          certificato    relativo   al   collaudo     statico   delle
          eventuali opere civili ai  sensi  della  legge  5  novembre
          1971,  n.  1086, nonche',   per   le  attrezzature,  per le
          apparecchiature   e   per   il  materiale      mobile    in
          genere,   della  documentazione   probatoria rilasciata dal
          costruttore  ovvero   dal capocommessa qualora si tratti di
          complessi non prodotti da unico fornitore.
            Ai    fini della   sicurezza il  Ministro dei  trasporti,
          con   proprio decreto, stabilisce le  disposizioni  e    le
          modalita'   di   esecuzione  per  le  verifiche    e  prove
          funzionali  di cui  al primo comma,  nonche' la forma ed  i
          contenuti  della dichiarazione  di cui al terzo comma e dei
          documenti probatori  da allegare ad   essa, in  particolare
          per   quanto   riguarda  la  rispondenza  alle    normative
          tecniche,  nonche'  i  controlli  sulla     qualita'      e
          sull'assenza    di    difetti    dei    materiali   e   dei
          componenti impiegati.
            Nei  confronti    delle  ferrovie  in    concessione   o,
          comunque,    di loro singoli  impianti o  di parti  di essi
          nonche' del  materiale mobile realizzati  con    contributi
          finanziari  dello  Stato    resta  fermo  quanto  stabilito
          dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
          maggio 1912,  n. 1447, e   dal capo    VI  del  regolamento
          approvato  con  regio  decreto  25  maggio  1895, n. 350, e
          successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
          definitivo  collaudo,  che,  in  ogni  caso,  non    potra'
          intervenire   se   non   trascorso  un  anno  dall'apertura
          all'esercizio. Il collaudo si effettua  anche per le  opere
          realizzate  con  contributi   finanziari  delle  regioni  o
          degli  enti  locali territoriali,  intendendosi  sostituiti
          agli organi  statali  quelli regionali o degli enti  locali
          medesimi.
            Le    procedure   di cui   ai   precedenti  commi trovano
          applicazione,  oltreche'     in     sede      di      prima
          realizzazione   di  una  ferrovia  in concessione, anche in
          sede  di varianti rispetto  alle  caratteristiche  tecniche
          dei progetti  definitivi approvati  a norma  del precedente
          art.   3,   secondo   comma,  intendendosi l'autorizzazione
          di    cui    al  precedente  primo  comma  riferita    alla
          riapertura  od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede
          e   gli impianti, ovvero alla  immissione  in  servizio  di
          materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
            Per  quanto  riguarda  i  servizi   di pubblico trasporto
          svolgentisi su strade ed   effettuati  con  autobus,    gli
          accertamenti  di  cui    al primo comma   sono limitati  al
          riconoscimento,    ai  fini    della  sicurezza    e  della
          regolarita'    del servizio, della idoneita'  del percorso,
          delle sue eventuali  variazioni, nonche'    dell'ubicazione
          delle    fermate in relazione  anche  alle  caratteristiche
          dei  veicoli  da  impiegare.  Restano   ferme inoltre    le
          norme   del vigente  codice della  strada e delle  relative
          disposizioni di   esecuzione   per    cio'  che    concerne
          l'ammissione alla circolazione dei veicoli".