Art. 9. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. 1. Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale. 2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1 giugno 1999. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede: a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di programma, di cui all'articolo 12.