Art. 9.
             Servizi ferroviari di interesse regionale e
                 locale in concessione a F.S. S.p.a.
  1.  Con  decorrenza  1  giugno  1999  sono delegati alle regioni le
funzioni  e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti
ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a.
di interesse regionale e locale.
  2.  Per  i  servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i
servizi  interregionali  di  interesse  locale, le regioni subentrano
allo  Stato  nel  rapporto  con  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a. e
stipulano, entro il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio
ai  sensi  dell'articolo  19.  Detti contratti di servizio entrano in
vigore il 1 giugno 1999.
  3.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, al fine di
regolare  i  rapporti  con  le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla
data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
  a)  entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il
contratto  di  servizio  tra  la  societa' stessa ed il Ministero dei
trasporti e della navigazione;
  b)  ad  acquisire,  sui  contenuti  di tale rinnovo, l'intesa delle
regioni,  che  possono  integrare  il  predetto contratto di servizio
pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
  c)  a  stipulare  con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi
accordi di programma, di cui all'articolo 12.