Art. 2.
  1. Per  essere ammessi  agli esami  i candidati  all'abilitazione a
progettista per le imbarcazioni da diporto presentano alla competente
autorita' marittima  apposita istanza,  in bollo, nella  quale devono
dichiarare:
  a) di non aver presentato in altra sede la domanda per sostenere il
medesimo esame;
  b) di non aver sostenuto lo stesso esame nella sessione antecedente
la  data di  presentazione  dell'istanza stessa,  anche presso  altre
direzioni marittime.
  2.  A corredo  della domanda  in originale  o copia  autenticata il
candidato presenta:
  a) il  titolo di studio posseduto,  ovvero certificato d'iscrizione
nei registri di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione;
  b) certificato di nascita e cittadinanza, in carta semplice, ovvero
dichiarazione   sostitutiva   redatta    dall'interessato   a   norma
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3. Per i cittadini italiani  il certificato generale del casellario
giudiziale   e'  richiesto   d'ufficio,   mentre   per  i   cittadini
appartenenti ai Paesi dell'Unione  europea il certificato puo' essere
sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'autorita' consolare.
  4. L'autorita'  marittima che riceve l'istanza  informa i candidati
sull'ammissione agli esami e  provvede alla pubblicazione dell'elenco
nominativo degli ammessi nell'albo del proprio ufficio.
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.  2  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, e' il
          seguente:
            "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).  -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la    residenza,  la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di  celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di famiglia,
          l'esistenza in vita, la  nascita del figlio, il decesso del
          coniuge,   dell'ascendente o   discendente, la    posizione
          agli    effetti  degli  obblighi militari e l'iscrizione in
          albi o elenchi tenuti dalla p.a.   sono   comprovati    con
          dichiarazioni,     anche     contestuali     alla  istanza,
          sottoscritte dall'interessato  e  prodotte in  sostituzione
          delle normali certificazioni.
            La  sottoscrizione    delle  dichiarazioni  deve   essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".