Art. 2. 1. Per essere ammessi agli esami i candidati all'abilitazione a progettista per le imbarcazioni da diporto presentano alla competente autorita' marittima apposita istanza, in bollo, nella quale devono dichiarare: a) di non aver presentato in altra sede la domanda per sostenere il medesimo esame; b) di non aver sostenuto lo stesso esame nella sessione antecedente la data di presentazione dell'istanza stessa, anche presso altre direzioni marittime. 2. A corredo della domanda in originale o copia autenticata il candidato presenta: a) il titolo di studio posseduto, ovvero certificato d'iscrizione nei registri di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; b) certificato di nascita e cittadinanza, in carta semplice, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per i cittadini italiani il certificato generale del casellario giudiziale e' richiesto d'ufficio, mentre per i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea il certificato puo' essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'autorita' consolare. 4. L'autorita' marittima che riceve l'istanza informa i candidati sull'ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione dell'elenco nominativo degli ammessi nell'albo del proprio ufficio.
Nota all'art. 2: - L'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' il seguente: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".