Art. 4.
  1. L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.
  2. Le  prove scritte,  o anche grafiche,  per ciascuna  delle quali
sono concesse quattro  ore di tempo, consistono  nello svolgimento di
un tema o di un progetto elementare riferiti agli argomenti di cui al
programma di esame specificato nell'allegato al presente regolamento.
  3. Nel corso delle prove  e' facolta' del candidato utilizzare, per
svolgere  l'elaborato, i  seguenti  strumenti: macchine  calcolatrici
portatili, regolo  calcolatore, tavole logaritmiche,  attrezzature da
disegno, carta millimetrata.
  4. La prova orale si svolge per i candidati che abbiano superato le
prove scritte,  sulla base  del programma contenuto  nell'allegato al
presente regolamento.
  5. Ogni membro  della commissione dispone di un punteggio  da uno a
dieci.
  6. L'esame si intende superato qualora il candidato abbia riportato
sia  nelle prove  scritte  sia  in quella  orale,  una votazione  non
inferiore a sei decimi.
  7. Delle  deliberazioni adottate dalla commissione  e del risultato
finale degli  esami dei  singoli candidati redatto  apposito processo
verbale sottoscritto dai componenti la commissione.
  8. I candidati dichiarati non  idonei non possono ripetere la prova
nella  sessione di  esame immediatamente  successiva anche  se tenuta
presso altra sede.