Art. 7.
             Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate
                      o legalmente riconosciute
  1.   In   attesa  dell'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione  dell'articolo  33,  quarto  comma, della Costituzione, lo
svolgimento  nelle  scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli
esami  di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto
alla  seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli
esami  di  idoneita'  solo  per  la classe immediatamente superiore a
quella  successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
 
           Nota all'art. 7:
             - L'art. 33 della Costituzione cosi' recita:
            "Art.    33.   - L'arte   e   la  scienza sono  libere  e
          libero ne  e' l'insegnamento.
            La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione  ed
          istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
            Enti  e  privati hanno il diritto  di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
            La legge,  nel fissare i  diritti e   gli obblighi  delle
          scuole  non  statali    che   chiedono la   parita',   deve
          assicurare ad  esse  piena liberta' e  ai loro alunni    un
          trattamento  scolastico  equipollente a quello degli alunni
          di scuole statali.
            E' prescritto un   esame di  Stato  per  l'ammissione  ai
          vari  ordini  e gradi di   scuole o per  la conclusione  di
          essi e  per l'abilitazione all'esercizio professionale.
            Le  istituzioni  di  alta  cultura,      universita'   ed
          accademie,   hanno  il  diritto    di  darsi    ordinamenti
          autonomi nei  limiti stabiliti  dalle leggi dello Stato".