Art. 7. Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute 1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Nota all'art. 7: - L'art. 33 della Costituzione cosi' recita: "Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".