Art. 9.
                          Norma finanziaria
  1.  Le  spese relative all'indennita' ed ai compensi per gli esami,
gia'  imputate  sugli  stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402,
2408  e  2605  dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di
previsione.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
determinato  in  lire  33  miliardi a decorrere dal 1998, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,     Ministro     della
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick