IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto, che autorizza l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' da diporto; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' da diporto, comprese le navi da diporto. 2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unita' e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.