Art. 13
               Conseguimento delle patenti senza esami

  1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di
porto,  in  servizio  permanente  o del ruolo ad esaurimento, possono
conseguire,  senza  esami,  le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del
presente regolamento.
  2.  Il  personale  delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in  servizio permanente o
volontari  di  truppa  in ferma breve, abilitato al comando navale ed
alla  condotta  dei  mezzi  nautici  da  parte della Marina militare,
possono  conseguire,  senza  esami, le patenti di cui all'articolo 3,
nei  limiti  dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono
essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di
finanza  in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve,
in   possesso   di  specializzazione  al  comando  di  unita'  navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.
  3.  La  facolta'  di cui ai precedenti commi e' attribuita anche al
personale  delle  stesse  Forze  armate, delle Forze di polizia e del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  entro  cinque  anni  dalla
cessazione  dal  servizio  purche'  in possesso dei requisiti fisici,
psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6.
  4.  I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati
dall'estratto  matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di
appartenenza.  Per  il rimanente personale i requisiti sono attestati
dal possesso dell'abilitazione.
  5.  Le  abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai comandi
della  Guardia  di  finanza per la navigazione entro sei miglia dalla
costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
  6.  Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre
alla  abilitazione  indicata al comma 5, devono presentare la domanda
di  cui  all'articolo  10, corredata dal certificato medico, marca da
bollo,  due  foto  formato  tessera  e  le  ricevute  comprovanti  il
pagamento  della  tassa  di  rilascio  e  dello  stampato  a rigoroso
rendiconto.