Art. 13 Conseguimento delle patenti senza esami 1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto, in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento. 2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 3, nei limiti dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza. 3. La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche al personale delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purche' in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6. 4. I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione. 5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai comandi della Guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa. 6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda di cui all'articolo 10, corredata dal certificato medico, marca da bollo, due foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto.