Art. 14
                       Calendario degli esami

  1.  I  candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui
all'articolo  10,  comma  2, in corso di validita', per sostenere gli
esami,  devono  dichiarare  la  propria  disponibilita'  a  sostenere
l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo
contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento
della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso
rendiconto,   nonche'  la  marca  da  bollo.  Alla  dichiarazione  di
disponibilita'  fa  seguito la convocazione del candidato a sostenere
l'esame.
  2.  Gli  uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute,
dispongono  un  calendario  periodico dei candidati che devono essere
sottoposti  ad  esame,  nominando  una  o  piu'  commissioni  per  lo
svolgimento  delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute
nei  quarantacinque  giorni successivi dalla data della dichiarazione
di disponibilita' all'esame.
  3.  Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei
successivi  sei  mesi,  non  ha  fatto  seguito  la  dichiarazione di
disponibilita'  all'esame  ovvero,  quando  il candidato regolarmente
convocato,  indipendentemente  dai  motivi,  non  si  sia  presentato
all'esame per due volte.