Art. 14 Calendario degli esami 1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 10, comma 2, in corso di validita', per sostenere gli esami, devono dichiarare la propria disponibilita' a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonche' la marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilita' fa seguito la convocazione del candidato a sostenere l'esame. 2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati che devono essere sottoposti ad esame, nominando una o piu' commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque giorni successivi dalla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame. 3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilita' all'esame ovvero, quando il candidato regolarmente convocato, indipendentemente dai motivi, non si sia presentato all'esame per due volte.