Art. 15 Svolgimento dell'esame 1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identificazione in corso di validita'. 2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica e' svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio. 3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica. 4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, lettera a), e' svolta su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione. 5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 4, e' svolta su nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilita', su unita' avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti. 6. L'unita' da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unita' da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. 7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove. 8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalita' previste dal comma 2, dell'articolo 14. 9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, puo' sostenere nuovamente solo la prova pratica. dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalita' di cui all'articolo 14, comma 2. 10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.