Art. 15
                       Svolgimento dell'esame

  1.  Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi
all'esame  munito  di  un  documento  di  identificazione in corso di
validita'.
  2.  L'esame  consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova
teorica  e' svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente
con  eventuale  ricorso  a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o
altri  strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare
il  grado  di  conoscenza  delle  materie  tecniche,  scientifiche  e
marinaresche   del  candidato,  per  una  uniforme  formulazione  del
giudizio.
  3.  I  candidati  che  hanno superato la prova teorica sono ammessi
alla prova pratica.
  4.  La  prova  pratica  per  il  conseguimento della patente di cui
all'articolo 3, lettera a), e' svolta su unita' da diporto a vela con
motore  ausiliario,  o a motore nel caso di patente limitata ai sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  riconosciuta  idonea  dalla commissione
esaminatrice;  la prova pratica per il conseguimento della patente di
cui  all'articolo 3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto a
vela  con  motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata
ai   sensi   dell'articolo  3,  comma  3,  iscritte  nei  registri  e
appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione.
  5.  La  prova  pratica  per  il  conseguimento della patente di cui
all'articolo  4,  e'  svolta  su  nave  da diporto ovvero, in caso di
indisponibilita',   su   unita'  avente  lunghezza  fuori  tutto  non
inferiore a metri venti.
  6.  L'unita'  da  diporto impiegata nella prova pratica deve essere
coperta  dall'assicurazione  per  gli  eventuali  danni  causati alle
persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi
a  bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al
comando   dell'unita'   da  diporto  utilizzata  per  lo  svolgimento
dell'esame.
  7.  L'esame  si  intende  concluso  con esito favorevole qualora il
candidato abbia superato entrambe le prove.
  8.  I  candidati  dichiarati  non idonei alla prova teorica possono
ripetere  la  prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame,
presso  la  stessa  sede  e  con  le  modalita' previste dal comma 2,
dell'articolo 14.
  9.  Qualora  il  candidato  abbia  superato  la prova teorica e non
quella pratica, puo' sostenere nuovamente solo la prova pratica. dopo
un  mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2.
  10.  I  candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella
pratica  non  devono  assolvere  ad  ulteriori  pagamenti  di tasse o
tributi.