Art. 19
                  Durata e convalida delle patenti

  1.  La  patente  nautica  ha una durata di dieci anni dalla data di
rilascio  o di conferma della validita'. La durata e' ridotta ad anni
cinque  per  coloro  che  al  momento  del rilascio o della convalida
abbiano  compiuto  il  sessantesimo  anno  di  eta'.  La richiesta di
convalida puo' essere presentata anche prima della scadenza ed in tal
caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
  2.  La  validita'  della patente, di cui al comma 1, per coloro che
siano  affetti  da  infermita'  fisiche  o  psichiche  o  minorazioni
anatomiche o funzionali puo' essere limitata anche ad un periodo piu'
breve  in  conformita' alle prescrizioni riportate nel certificato di
idoneita' fisica di cui all'articolo 5.
  3.  Le  patenti  nautiche  scadute  non  consentono  al titolare di
assumere  il comando e la condotta di unita' da diporto. La richiesta
di   convalida   della   patente   puo'   essere   effettuata   anche
successivamente  alla  scadenza  ed in tal caso, la durata successiva
decorre dalla data di convalida.
  4.  Per  la  convalida  della  patente  il  titolare deve inoltrare
istanza,   direttamente   o  con  raccomandata,  all'ufficio  che  ha
provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneita' fisica
di  cui  all'articolo  5.  L'interessato  deve  inoltre dichiarare di
possedere   i   requisiti  morali  di  cui  all'articolo  6,  nonche'
l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta
di  unita'  da  diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F
della domanda di cui all'allegato G.
  5.  Il  competente  ufficio,  provvede alla convalida della patente
ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data
di  ricezione  della  domanda,  un  talloncino adesivo da apporre sul
medesimo  documento  e recante la seguente dicitura: "Patente nautica
n.  .........  validita'  confermata  fino al ......................"
seguita  dalla  sigla  del  funzionario incaricato. Gli estremi della
convalida devono essere annotati nel registro delle patenti.
  6.   Qualora   dal   certificato   di  idoneita'  fisica  risultino
prescrizioni,  quali  l'uso  di  protesi o particolari limitazioni ai
sensi dell'articolo 5, queste sono annotate dall'ufficio direttamente
sulla    patente   ovvero   sul   talloncino   adesivo   da   inviare
all'interessato  e  recante la seguente dicitura: "Patente nautica n.
validita'  confermata  fino  al ................ prescrizioni mediche
......................"   seguita   dalla   sigla   del   funzionario
incaricato.  Gli  estremi  della convalida con le prescrizioni devono
essere annotati nel registro delle patenti.