Art. 19 Durata e convalida delle patenti 1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validita'. La durata e' ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'. La richiesta di convalida puo' essere presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida. 2. La validita' della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano affetti da infermita' fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali puo' essere limitata anche ad un periodo piu' breve in conformita' alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneita' fisica di cui all'articolo 5. 3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unita' da diporto. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida. 4. Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneita' fisica di cui all'articolo 5. L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 6, nonche' l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unita' da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F della domanda di cui all'allegato G. 5. Il competente ufficio, provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. ......... validita' confermata fino al ......................" seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida devono essere annotati nel registro delle patenti. 6. Qualora dal certificato di idoneita' fisica risultino prescrizioni, quali l'uso di protesi o particolari limitazioni ai sensi dell'articolo 5, queste sono annotate dall'ufficio direttamente sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. validita' confermata fino al ................ prescrizioni mediche ......................" seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni devono essere annotati nel registro delle patenti.